CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 06683/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciare la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 23806/2020 del ruolo generale, proposto DA l’A GENZIA DELLE E NTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), domiciliata in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12. - RICORRENTE – CONTRO l’I MMOBILIARE 2010S.R.L. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con sede in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 118, in persona dell’amministratore unico, legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], R EGISTRO rappresentata e difesa, in forza di procura speciale e nomina poste a margine al controricorso, dall’avv. prof. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 68T13 H501 O), con studio in Roma, alla Via di [OSCURATO:PERSONA] n. 9. - CONTRORICORRENTE – per la cassazione della sentenza n. 6931/11/2019 della Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata il 12 dicembre 2019 e non notificata; UDITA la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio non partecipata del 20 gennaio 2023 mediante collegamento da remoto, ai sensi dell’art. 140-bis, disp. att./trans., secondo periodo, cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA] : 1. con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale del Lazio, accoglieva l’appello proposto dalla suindicata società contro la pronuncia n. 22241/19/2017 della Commissione tributaria provinciale di Roma, che aveva rigettato la domanda della contribuente volta all’annullamento dell’avviso n. 20101T013917000, con cui l’Ufficio aveva liquidato la somma di 345.737,30 € a titolo di imposta di registro relativamente ad un atto di compravendita del 20 maggio 2010 intercorso tra la controricorrente ed Andrea e [OSCURATO:PERSONA]; 2. l’Agenzia delle Entrate, impugnava detta pronuncia con ricorso notificato in data 15 settembre 2020 tramite posta elettronica, formulando due motivi di impugnazione; 3. l’[OSCURATO:SOCIETA]. resisteva con controricorso notificato, ai sensi dell’art. 149 c.p.c., il 19/20 ottobre 2020 e poi, con nota del 10 gennaio 2023 ha chiesto la sospensione del processo, ai sensi dell’art. 1, comma 197, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dichiarando di volersi avvalere della procedura di definizione agevolata ivi prevista; [OSCURATO:PERSONA] : 4. la controversia in oggetto coinvolge l’Agenzia delle Entrate e non rientra tra quelle escluse dalla definizione agevolata a mente dell’art. 1, comma 193, della legge 29 dicembre n. 197/2022; 5. l’art. 1, comma 197, della citata legge dispone che «Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 luglio 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata»; P.Q.M. la Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, onde verificare l’esito dell’eventuale definizione agevolata della lite ai sensi della le