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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 16 aprile 2021

Cassazione n. 38163/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/04/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dai Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; fette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio relativamente al primo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza della Corte di appello di Bologna del 27 aprile 2021 è stata confermata la decisione del Tribunale di Piacenza del 5 febbraio 2014 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 1 di reclusione relativamente al reato di cui agli art. 81 cod. pen. e 10, d.

Igs. 74 del 2000 (occultamento o distruzione della documentazione); con la recidiva reiterata.

Accertato il 20 aprile 2011.

2. L'imputato ha proposto ricorso in cassazione, per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'alt 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2.

1. Violazione di legge (art. 185 cod. proc. pen.) per omessa notifica ai difensori di fiducia del decreto di citazione in appello.

Il 31 dicembre 2020 l'imputato (detenuto) nominava difensori di fiducia gli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con revoca dei precedenti difensori.

Il decreto di fissazione dell'udienza in appello (per la data di udienza del 16 aprile 2021) è stato emesso e depositato il 22 dicembre 2020.

Il decreto di fissazione dell'udienza non è stato mai notificato ai difensori di fiducia Avv. [OSCURATO:PERSONA] e Avv. [OSCURATO:PERSONA].

L'Avv. [OSCURATO:PERSONA], venuto a conoscenza della fissazione dell'udienza in appello, depositava motivi aggiunti (a mezzo raccomandata, spedita il 31 marzo 2021 e ricevuta il 1 aprile 2021) sollevando l'eccezione della omessa notifica del decreto di fissazione dell'udienza in appello.

La mancata notifica del decreto ha violato i diritti di difesa dell'imputato con la conseguente nullità regolarmente eccepita nei termini; inoltre non è stato possibile neanche chiedere, nei termini di legge - 15 giorni prima dell'udienza -, la discussione in presenza.

Ai difensori, inoltre, non è stata comunicata la richiesta della Procura Generale.

L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] / con PEC del 14 aprile 2021 eccepiva l'omesso , invio delle conclusioni della Procura Generale ai difensori.

La Corte di appello erroneamente riteneva l'eccezione una semplice richiesta di rinvio e previa comunicazione delle richieste della Procura Generale rinviava al 27 aprile 2021 (solo 4 giorni liberi rispetto alla notifica del rinvio del 22 aprile 2021). 2.

2. Violazione di legge (art. 23, d.

I. 149 del 2020, 24 e 111 della costituzione) e nullità della sentenza.

La difesa non ha avuto il tempo minimo per richiedere la discussione della controversia in presenza (15 giorni prima dell'udienza).

Con la formale eccezione del 1 aprile 2021 la questione era stata chiaramente proposta alla Corte di appello, che ha ritenuto, solo, di spostare l'udienza del 16 aprile 2021 al 27 aprile del 2021, con la notifica al difensore il 22 aprile 2021.

La violazione del diritto di difesa ha comportato la nullità degli atti e della sentenza, prontamente eccepita. 2.

3. Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione per l'assoluta carenza dell'elemento soggettivo e oggettivo del reato contestato.

Il fine specifico di evadere le imposte sui redditi avrebbe condotto ad una scelta di non registrare e tenere nessuna scrittura contabile.

Solo dall'esame del teste di PG (Brig.

Palmieri della G. di F.) le sentenze di merito ritengono provata la realizzazione del reato, sotto il profilo soggettivo e oggettivo.

La distruzione o l'occultamento delle scritture contabili deve essere tale da non poter consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari del contribuente.

Nel caso in giudizio ad eccezione di due fatture (la n. 304 del 2005 e la n. 75 del 2006), non registrate e non conservate, tutte le altre erano state regolarmente registrate nella contabilità, ma non conservate.

L'annotazione delle fatture nella contabilità è elemento valutabile, e determinante, per la sussistenza o no del dolo specifico.

Le fatture, inoltre, sono state regolarmente registrate e contabilizzate dai terzi, le società venditrici emittenti le fatture.

Anche gli scontrini fiscali (in numero di 18) sono stati regolarmente emessi, anche se non conservati.

Il dolo specifico di j,44"4"1,11/1412jeas"... 'a evasione sarebbe stato evidente se il ricorrente non avesse registrato gli scontrini fiscali.

Del resto, è stato possibile ricostruire aliunde la contabilità della ditta del ricorrente.

Manca, pertanto, offensività della condotta (vedi Sez. 3, n. 3057 del 2008, Rv. 238615).

Per le fatture passive, che hanno lo scopo di detrarre alcune spese, l'assenza del dolo di evasione appare oltremodo evidente.

Inoltre, te fatture passive sono state regolarmente registrate e conservate dalle ditte emittenti; in conseguenza, non può nemmeno sostenersi una volontà di agevolare l'evasione altrui.

Per la Corte di appello le omissioni contabili (annotazione delle fatture e assenza di alcune fatture registrate) ha comportato l'impossibilità di ricostruire in modo immediato il reddito della ditta del ricorrente, necessitando allo scopo un controllo incrociato.

Invece, per la configurabilità del reato deve sussistere l'impossibilità della ricostruzione del reddito e del volume degli affari.

Nel caso in giudizio, il volume di affari è stato agevolmente ricostruito dalla P.G. 2.

4. Violazione di legge (art. 131 bis cod. pen.).

Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sulla particolare tenuità del fatto.

Il ricorrente avrebbe evaso una somma vicino ai 3.000,00 €.

Per l'applicazione della particolare tenuità del fatto la personalità dell'autore andava valutata al momento della commissione del reato, nel 2007, o al massimo nel 2011 data dell'accertamento del reato.

In queste date il ricorrente non aveva alcun precedente specifico ostativo al riconoscimento della particolare tenuità del fatto.

Del resto, la condotta disordinata di gestione della contabilità era dovuta allo stato di abuso di stupefacenti del ricorrente.

Anche i reati commessi successivamente dal ricorrente, sono riconducibili al suo stato di abuso di sostanze stupefacenti. 2.

5. Violazione di legge (art. 62 bis, 132 e 133 cod. pen.).

Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. all'epoca del commesso reato il ricorrente era gravato da un solo precedente (del 2006, con pena condonata) e conseguentemente illogica risulta la motivazione che ha escluso il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e ha comportato un aumento di pena per la recidiva e per la continuazione.

La Corte d'appello non ha tenuto conto della situazione soggettiva ovvero della condizione di abuso di sostanze stupefacenti da parte del ricorrente.

La pena base e- stata aumentata della metà per la recidiva senza un'adeguata motivazione sulla sussistenza di una maggiore pericolosità, ma solo per la presenza di precedenti penali.

La recidiva non può essere applicata sulla considerazione della sola sussistenza di precedenti penali, senza motivazione adeguata, ulteriore, sulla pericolosità. 2.

6. Intervenuta estinzione del reato per prescrizione.

Le condotte sono state realizzate nel 2007 o al massimo il 20 aprile 2011, data dell'accertamento indicata nell'imputazione.

Conseguentemente, il reato è prescritto in una data anteriore prossima al 20 aprile 2021, o considerando le sospensioni covid al 21 giugno 2021.

Ha chiesto pertanto l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso risulta infondato e deve respingersi con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Infondati i primi due motivi processuali di ricorso.

All'udienza di appello del 16 aprile 2021 la Corte dava atto della richiesta di rinvio della difesa per non aver ricevuto le conclusioni scritte della Procura Generale e rinviava l'udienza al 27 aprile 2021.

L'imputato detenuto, inoltre, aveva rinunciato espressamente a comparire all'udienza del 16 aprile 2021.

La difesa non ha mai fatto richiesta di discussione orale, in presenza e la Corte di appello, ex art. 23 d.

I. 149 del 2020, pronunciava la decisione all'udienza del 27 aprile 2021, senza nessuna eccezione della difesa.

In tal modo ricostruita la vicenda processuale non può ritenersi configurata nessuna nullità.

Infatti, "L'omesso avviso dell'udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall'imputato, ai sensi degli artt. 178, comma 1 lett. c) e 179, comma 1 cod. proc. pen., integra una nullità assoluta e insanabile solo nel caso in cui abbia determinato la sua assenza all'udienza, mentre se, nonostante detta omissione, il difensore di fiducia è comunque presente, anche al fine di eccepire il vizio, la nullità è di ordine generale ai sensi dell'art. 180 cod. proc. pen." (Sez. 3, Sentenza n. 26266 del 18/01/2018 Cc. (dep. 08/06/2018) Rv. 273199 - 01; vedi anche Sez.

U, Sentenza n. 24630 del 26/03/2015 Cc. (dep. 10/06/2015) Rv. 263598 - 01).

La presenza deli difensori di fiducia all'udienza di discussione e l'assenza di eccezioni esclude la nullità della citazione, per omessa notifica.

Inoltre, per mera completezza, si deve confermare la giurisprudenza di questa Corte che ha rilevato come nessuna partecipazione dell'udienza spetta al difensore di fiducia dell'imputato nominato dopo l'emissione del decreto di citazione, in sostituzione o in aggiunta al difensore precedente ("Nessuna partecipazione della data dell'udienza spetta al difensore di fiducia dell'imputato nominato, dopo l'emissione del decreto di citazione, in sostituzione o in aggiunta al difensore precedente" (Sez. 6, Sentenza n. 5979 del 13/11/1990 Ud. (dep. 30/05/1991) Rv. 187265 - 01; vedi anche Sez. 2 - , Sentenza n. 30185 del 22/07/2020 Ud. (dep. 30/10/2020) Rv. 279858 - 0).

Nel nostro caso l'emissione della citazione in appello è antecedente alla nomina, con revoca, dei due difensori di fiducia (rispettivamente il 22 dicembre 2020 - emissione e deposito del decreto di citazione in appello - e il 31 dicembre 2020 - revoca e nomina dei difensori -). 3.

1. Per la tardiva comunicazione delle conclusioni scritte della Procura Generale presso la Corte di appello si deve rilevare che nessuna nullità è prevista, anche per l'omessa presentazione delle conclusioni della Procura Generale, in quanto non impedisce la presentazione delle conclusioni della difesa: "In tema di disciplina emergenziale per la pandemia da Covid-19, la mancata formulazione da parte del pubblico ministero delle conclusioni nel giudizio di appello, previste dall'art. 23-bis, comma 2, d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, integra un'ipotesi di nullità generale a regime intermedio, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. b), e non la nullità prevista alla lettera c) del medesimo articolo, poiché non pregiudica il diritto della difesa di formulare le proprie conclusioni" (Sez. 6, Sentenza n. 26459 del 25/05/2021 Cc., dep. 12/07/2021, Rv. 282175 - 01).

Nel nostro caso, invece, le conclusioni sono state depositate e poste a conoscenza della difesa con il rinvio dell'udienza al 27 aprile 2021.

All'udienza di discussione nessuna eccezione era più sollevata, neanche la richiesta di discussione orale, conseguentemente nessuna nullità può ritenersi concretata: "In tema di disciplina emergenziale da COVID-19, nel giudizio cartolare d'appello, svolto ai sensi dell'art. 23-bis comma 2 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, la mancata comunicazione in via telematica delle conclusioni del pubblico ministero alla difesa dell'imputato integra un'ipotesi di nullità generale a regime intermedio, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. che attiene all'assistenza dell'imputato e va eccepita prima del compimento dell'atto o, se non possibile, immediatamente dopo. (In motivazione, la Corte ha ritenuto tardiva l'eccezione proposta con il ricorso per cassazione laddove il difensore abbia presentato conclusioni scritte nel giudizio di appello)" (Sez. 6 - , Sentenza n. 10216 del 03/03/2022 Ud. (dep. 23/03/2022) Rv. 283048 - 02).4.

La decisione della Corte di appello (e la sentenza di primo grado, in doppia conforme), nel merito della vicenda, contiene adeguata motivazione, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità, sulla responsabilità del ricorrente per il reato contestatogli.

Infatti, "In tema di reati tributari, l'accertamento del dolo specifico richiesto per la sussistenza del delitto di cui all'art. 10 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (occultamento o distruzione di documenti contabili al fine di evasione) presuppone la prova della produzione di reddito e del volume di affari, che può desumersi, in base a norme di comune esperienza, dal fatto che l'agente sia titolare di un'attività commerciale" (Sez. 3, n. 51836 del 03/10/2018 - dep. 16/11/2018, M, Rv. 27411001).

La giurisprudenza di questa Corte Suprema di Cassazione ha evidenziato come: «In tema di giudizio di Cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito» (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015 - dep. 27/11/2015, Musso, Rv. 265482); «In tema di motivi di ricorso per Cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento» (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015 - dep. 31/03/2015, 0., Rv. 262965); «In tema di impugnazioni, il vizio di motivazione non può essere utilmente dedotto in Cassazione solo perché il giudice abbia trascurato o disatteso degli elementi di valutazione che, ad avviso della parte, avrebbero dovuto o potuto dar luogo ad una diversa decisione, poiché ciò si tradurrebbe in una rivalutazione del fatto preclusa in sede di legittimità» (Sez. 1, n. 3385 del 09/03/1995 - dep. 28/03/1995, Pischedda ed altri, Rv. 200705).

Per la Corte di appello, con accertamenti in fatto insindacabile in sede di legittimità, la scelta dell'imputato di conservare solo alcune fatture (che avrebbero potuto favorire la sua posizione fiscale) e non tutte è significativa del dolo di evadere le imposte. 4.

1. Anche per l'occultamento o la distruzione delle fatture passive (ricevute da terzi) si configura il reato: "In tema di reati tributari, anche l'occultamento o la distruzione di fatture ricevute da terzi (cd. fatture passive) integra il reato di cui all'art. 10 del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, trattandosi di documenti che, oltre a rappresentare costi sostenuti e a incidere sulla ricostruzione dei redditi del destinatario di essi, sono comunque dimostrativi dell'esistenza di introiti a carico del soggetto emittente" (Sez. 3, Sentenza n. 15236 del 16/01/2015 Ud. (dep. 14/04/2015) Rv. 263050 - 01).

Del resto, "In tema di reati tributari, l'impossibilità di ricostruire il reddito od il volume d'affari derivante dalla distruzione o dall'occultamento di documenti contabili, elemento costitutivo del reato di cui all'art. 10 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 non deve essere intesa in senso assoluto, sussistendo anche quando è necessario procedere all'acquisizione della documentazione mancante presso terzi o aliunde. (In motivazione la Corte ha precisato che il reato deve essere escluso, per mancanza di offensività, solo nel caso in cui il risultato economico delle operazioni possa essere accertato in base ad altra documentazione conservata dallo stesso imprenditore)" (Sez. 3 - , Sentenza n. 41683 del 02/03/2018 Ud. (dep. 26/09/2018) Rv. 274862 - 02).

Nel nostro caso, infatti, per la ricostruzione del reddito della ditta dell'imputato sono stati necessari "controlli incrociati e capillari presso fornitori e clienti".

5. Infondati anche i motivi sul 131 bis cod. pen. e sulle circostanze attenuanti generiche.

La sentenza impugnata adeguatamente motiva, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità, rilevando in senso ostativo alla particolare tenuità del fatto la presenza di precedenti penali della stessa indole (bancarotta semplice, insolvenza fraudolenta, indebito utilizzo di carte di credito e ricettazione).

Pe le circostanze attenuanti generiche la Corte di appello evidenzia l'assenza di elementi positivi per il riconoscimento, anche in relazione alla ritenuta recidiva.

Si tratta di una evidente valutazione di merito, e il ricorso in cassazione risulta generico e in fatto, peraltro reiterativo dei motivi di appello, senza alcun confronto con la motivazione della sentenza impugnata.

5. Manifestamente infondata anche la richiesta di prescrizione, poiché l'occultamento della documentazione contabile è un reato permanente: "Il delitto di occultamento di documenti contabili ha natura di reato permanente, protraendosi la condotta penalmente rilevante sino al momento dell'accertamento fiscale, dal quale decorre il termine di prescrizione. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso che l'intervenuta cancellazione dell'impresa, eseguita per cessazione dell'attività in epoca antecedente alla data dell'accertamento fiscale, potesse avere rilevanza ai fini della consumazione del reato)" (Sez. 3, n. 38376 del 09/07/2015 - dep. 22/09/2015, Palermo, Rv. 26467601; vedi anche Sez. 3, n. 14461 del 25/05/2016 - dep. 24/03/2017, Quaglia, Rv. 26989801).

La permanenza cessa alla data dell'accertamento fiscale, ovvero al 20 aprile 2011: "Il delitto di occultamento di documenti contabili ha natura di reato permanente, protraendosi la condotta penalmente rilevante sino al momento dell'accertamento fiscale, dal quale decorre il termine di prescrizione. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso che l'intervenuta cancellazione dell'impresa, eseguita per cessazione dell'attività in epoca antecedente alla data dell'accertamento fiscale, potesse avere rilevanza ai fini della consumazione del reato)" (Sez. 3, Sentenza n. 38376 del 09/07/2015 Ud. (dep. 22/09/2015 ) Rv. 264676 - 01).

La recidiva contestata (reiterata) ed applicata esclude la prescrizione in quanto per la disposizione dell'art. 161, cod. pen. la recidiva di cui al quarto comma dell'art. 99 cod. pen. comporta un aumento del tempo della prescrizione di due terzi, da calcolare sia sul termine prescrizionale minimo di cui all'art. 157 cod. pen. e sia sul termine massimo se in presenza di atti interruttivi: «La recidiva reiterata, quale circostanza ad effetto speciale, incide sul calcolo del termine prescrizionale minimo del reato, ai sensi dell'art. 157, comma secondo, cod. pen. e, in presenza di atti interruttivi, anche su quello del termine massimo, in ragione della entità della proroga, ex art. 161, comma secondo, cod. pen. dovendosi escludere che ciò comporti una violazione del principio del "ne bis in idem" sostanziale o dell'art. 4 del Protocollo n. 7 della CEDU, come interpretato dalla sentenza della Corte EDU del 10 febbraio 2009 nel caso Zolotoukhine /c Russia, nel cui ambito di tutela non 'rientra l'istituto della prescrizione» (Sez. 4, n. 6152 del 19/12/2017 - dep. 08/02/2018, Freda e altro, Rv. 27202101; vedi anche Sez. 6, n. 48954 del 21/09/2016 - dep. 18/11/2016, Lamirowski, Rv. 26822401).

Nella specie, il termine di prescrizione, pari ad anni dodici e mesi sei (anni cinque, cui vanno aggiunti anni due e mesi sei ex art. 99, secondo comma, cod. pen. per effetto dell'art. 157, secondo comma, cod. pen.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/04/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dai Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; fette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio relativamente al primo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza della Corte di appello di Bologna del 27 aprile 2021 è stata confermata la decisione del Tribunale di Piacenza del 5 febbraio 2014 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 1 di reclusione relativamente al reato di cui agli art. 81 cod. pen. e 10, d. Igs. 74 del 2000 (occultamento o distruzione della documentazione); con la recidiva reiterata. Accertato il 20 aprile 2011. 2. L'imputato ha proposto ricorso in cassazione, per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'alt 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2. 1. Violazione di legge (art. 185 cod. proc. pen.) per omessa notifica ai difensori di fiducia del decreto di citazione in appello. Il 31 dicembre 2020 l'imputato (detenuto) nominava difensori di fiducia gli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con revoca dei precedenti difensori. Il decreto di fissazione dell'udienza in appello (per la data di udienza del 16 aprile 2021) è stato emesso e depositato il 22 dicembre 2020. Il decreto di fissazione dell'udienza non è stato mai notificato ai difensori di fiducia Avv. [OSCURATO:PERSONA] e Avv. [OSCURATO:PERSONA]. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA], venuto a conoscenza della fissazione dell'udienza in appello, depositava motivi aggiunti (a mezzo raccomandata, spedita il 31 marzo 2021 e ricevuta il 1 aprile 2021) sollevando l'eccezione della omessa notifica del decreto di fissazione dell'udienza in appello. La mancata notifica del decreto ha violato i diritti di difesa dell'imputato con la conseguente nullità regolarmente eccepita nei termini; inoltre non è stato possibile neanche chiedere, nei termini di legge - 15 giorni prima dell'udienza -, la discussione in presenza. Ai difensori, inoltre, non è stata comunicata la richiesta della Procura Generale. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] / con PEC del 14 aprile 2021 eccepiva l'omesso , invio delle conclusioni della Procura Generale ai difensori. La Corte di appello erroneamente riteneva l'eccezione una semplice richiesta di rinvio e previa comunicazione delle richieste della Procura Generale rinviava al 27 aprile 2021 (solo 4 giorni liberi rispetto alla notifica del rinvio del 22 aprile 2021). 2. 2. Violazione di legge (art. 23, d. I. 149 del 2020, 24 e 111 della costituzione) e nullità della sentenza. La difesa non ha avuto il tempo minimo per richiedere la discussione della controversia in presenza (15 giorni prima dell'udienza). Con la formale eccezione del 1 aprile 2021 la questione era stata chiaramente proposta alla Corte di appello, che ha ritenuto, solo, di spostare l'udienza del 16 aprile 2021 al 27 aprile del 2021, con la notifica al difensore il 22 aprile 2021. La violazione del diritto di difesa ha comportato la nullità degli atti e della sentenza, prontamente eccepita. 2. 3. Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione per l'assoluta carenza dell'elemento soggettivo e oggettivo del reato contestato. Il fine specifico di evadere le imposte sui redditi avrebbe condotto ad una scelta di non registrare e tenere nessuna scrittura contabile. Solo dall'esame del teste di PG (Brig. Palmieri della G. di F.) le sentenze di merito ritengono provata la realizzazione del reato, sotto il profilo soggettivo e oggettivo. La distruzione o l'occultamento delle scritture contabili deve essere tale da non poter consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari del contribuente. Nel caso in giudizio ad eccezione di due fatture (la n. 304 del 2005 e la n. 75 del 2006), non registrate e non conservate, tutte le altre erano state regolarmente registrate nella contabilità, ma non conservate. L'annotazione delle fatture nella contabilità è elemento valutabile, e determinante, per la sussistenza o no del dolo specifico. Le fatture, inoltre, sono state regolarmente registrate e contabilizzate dai terzi, le società venditrici emittenti le fatture. Anche gli scontrini fiscali (in numero di 18) sono stati regolarmente emessi, anche se non conservati. Il dolo specifico di j,44"4"1,11/1412jeas"... 'a evasione sarebbe stato evidente se il ricorrente non avesse registrato gli scontrini fiscali. Del resto, è stato possibile ricostruire aliunde la contabilità della ditta del ricorrente. Manca, pertanto, offensività della condotta (vedi Sez. 3, n. 3057 del 2008, Rv. 238615). Per le fatture passive, che hanno lo scopo di detrarre alcune spese, l'assenza del dolo di evasione appare oltremodo evidente. Inoltre, te fatture passive sono state regolarmente registrate e conservate dalle ditte emittenti; in conseguenza, non può nemmeno sostenersi una volontà di agevolare l'evasione altrui. Per la Corte di appello le omissioni contabili (annotazione delle fatture e assenza di alcune fatture registrate) ha comportato l'impossibilità di ricostruire in modo immediato il reddito della ditta del ricorrente, necessitando allo scopo un controllo incrociato. Invece, per la configurabilità del reato deve sussistere l'impossibilità della ricostruzione del reddito e del volume degli affari. Nel caso in giudizio, il volume di affari è stato agevolmente ricostruito dalla P.G. 2. 4. Violazione di legge (art. 131 bis cod. pen.). Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sulla particolare tenuità del fatto. Il ricorrente avrebbe evaso una somma vicino ai 3.000,00 €. Per l'applicazione della particolare tenuità del fatto la personalità dell'autore andava valutata al momento della commissione del reato, nel 2007, o al massimo nel 2011 data dell'accertamento del reato. In queste date il ricorrente non aveva alcun precedente specifico ostativo al riconoscimento della particolare tenuità del fatto. Del resto, la condotta disordinata di gestione della contabilità era dovuta allo stato di abuso di stupefacenti del ricorrente. Anche i reati commessi successivamente dal ricorrente, sono riconducibili al suo stato di abuso di sostanze stupefacenti. 2. 5. Violazione di legge (art. 62 bis, 132 e 133 cod. pen.). Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. all'epoca del commesso reato il ricorrente era gravato da un solo precedente (del 2006, con pena condonata) e conseguentemente illogica risulta la motivazione che ha escluso il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e ha comportato un aumento di pena per la recidiva e per la continuazione. La Corte d'appello non ha tenuto conto della situazione soggettiva ovvero della condizione di abuso di sostanze stupefacenti da parte del ricorrente. La pena base e- stata aumentata della metà per la recidiva senza un'adeguata motivazione sulla sussistenza di una maggiore pericolosità, ma solo per la presenza di precedenti penali. La recidiva non può essere applicata sulla considerazione della sola sussistenza di precedenti penali, senza motivazione adeguata, ulteriore, sulla pericolosità. 2. 6. Intervenuta estinzione del reato per prescrizione. Le condotte sono state realizzate nel 2007 o al massimo il 20 aprile 2011, data dell'accertamento indicata nell'imputazione. Conseguentemente, il reato è prescritto in una data anteriore prossima al 20 aprile 2021, o considerando le sospensioni covid al 21 giugno 2021. Ha chiesto pertanto l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso risulta infondato e deve respingersi con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Infondati i primi due motivi processuali di ricorso. All'udienza di appello del 16 aprile 2021 la Corte dava atto della richiesta di rinvio della difesa per non aver ricevuto le conclusioni scritte della Procura Generale e rinviava l'udienza al 27 aprile 2021. L'imputato detenuto, inoltre, aveva rinunciato espressamente a comparire all'udienza del 16 aprile 2021. La difesa non ha mai fatto richiesta di discussione orale, in presenza e la Corte di appello, ex art. 23 d. I. 149 del 2020, pronunciava la decisione all'udienza del 27 aprile 2021, senza nessuna eccezione della difesa. In tal modo ricostruita la vicenda processuale non può ritenersi configurata nessuna nullità. Infatti, "L'omesso avviso dell'udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall'imputato, ai sensi degli artt. 178, comma 1 lett. c) e 179, comma 1 cod. proc. pen., integra una nullità assoluta e insanabile solo nel caso in cui abbia determinato la sua assenza all'udienza, mentre se, nonostante detta omissione, il difensore di fiducia è comunque presente, anche al fine di eccepire il vizio, la nullità è di ordine generale ai sensi dell'art. 180 cod. proc. pen." (Sez. 3, Sentenza n. 26266 del 18/01/2018 Cc. (dep. 08/06/2018) Rv. 273199 - 01; vedi anche Sez. U, Sentenza n. 24630 del 26/03/2015 Cc. (dep. 10/06/2015) Rv. 263598 - 01). La presenza deli difensori di fiducia all'udienza di discussione e l'assenza di eccezioni esclude la nullità della citazione, per omessa notifica. Inoltre, per mera completezza, si deve confermare la giurisprudenza di questa Corte che ha rilevato come nessuna partecipazione dell'udienza spetta al difensore di fiducia dell'imputato nominato dopo l'emissione del decreto di citazione, in sostituzione o in aggiunta al difensore precedente ("Nessuna partecipazione della data dell'udienza spetta al difensore di fiducia dell'imputato nominato, dopo l'emissione del decreto di citazione, in sostituzione o in aggiunta al difensore precedente" (Sez. 6, Sentenza n. 5979 del 13/11/1990 Ud. (dep. 30/05/1991) Rv. 187265 - 01; vedi anche Sez. 2 - , Sentenza n. 30185 del 22/07/2020 Ud. (dep. 30/10/2020) Rv. 279858 - 0). Nel nostro caso l'emissione della citazione in appello è antecedente alla nomina, con revoca, dei due difensori di fiducia (rispettivamente il 22 dicembre 2020 - emissione e deposito del decreto di citazione in appello - e il 31 dicembre 2020 - revoca e nomina dei difensori -). 3. 1. Per la tardiva comunicazione delle conclusioni scritte della Procura Generale presso la Corte di appello si deve rilevare che nessuna nullità è prevista, anche per l'omessa presentazione delle conclusioni della Procura Generale, in quanto non impedisce la presentazione delle conclusioni della difesa: "In tema di disciplina emergenziale per la pandemia da Covid-19, la mancata formulazione da parte del pubblico ministero delle conclusioni nel giudizio di appello, previste dall'art. 23-bis, comma 2, d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, integra un'ipotesi di nullità generale a regime intermedio, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. b), e non la nullità prevista alla lettera c) del medesimo articolo, poiché non pregiudica il diritto della difesa di formulare le proprie conclusioni" (Sez. 6, Sentenza n. 26459 del 25/05/2021 Cc., dep. 12/07/2021, Rv. 282175 - 01). Nel nostro caso, invece, le conclusioni sono state depositate e poste a conoscenza della difesa con il rinvio dell'udienza al 27 aprile 2021. All'udienza di discussione nessuna eccezione era più sollevata, neanche la richiesta di discussione orale, conseguentemente nessuna nullità può ritenersi concretata: "In tema di disciplina emergenziale da COVID-19, nel giudizio cartolare d'appello, svolto ai sensi dell'art. 23-bis comma 2 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, la mancata comunicazione in via telematica delle conclusioni del pubblico ministero alla difesa dell'imputato integra un'ipotesi di nullità generale a regime intermedio, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. che attiene all'assistenza dell'imputato e va eccepita prima del compimento dell'atto o, se non possibile, immediatamente dopo. (In motivazione, la Corte ha ritenuto tardiva l'eccezione proposta con il ricorso per cassazione laddove il difensore abbia presentato conclusioni scritte nel giudizio di appello)" (Sez. 6 - , Sentenza n. 10216 del 03/03/2022 Ud. (dep. 23/03/2022) Rv. 283048 - 02).4. La decisione della Corte di appello (e la sentenza di primo grado, in doppia conforme), nel merito della vicenda, contiene adeguata motivazione, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità, sulla responsabilità del ricorrente per il reato contestatogli. Infatti, "In tema di reati tributari, l'accertamento del dolo specifico richiesto per la sussistenza del delitto di cui all'art. 10 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (occultamento o distruzione di documenti contabili al fine di evasione) presuppone la prova della produzione di reddito e del volume di affari, che può desumersi, in base a norme di comune esperienza, dal fatto che l'agente sia titolare di un'attività commerciale" (Sez. 3, n. 51836 del 03/10/2018 - dep. 16/11/2018, M, Rv. 27411001). La giurisprudenza di questa Corte Suprema di Cassazione ha evidenziato come: «In tema di giudizio di Cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito» (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015 - dep. 27/11/2015, Musso, Rv. 265482); «In tema di motivi di ricorso per Cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento» (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015 - dep. 31/03/2015, 0., Rv. 262965); «In tema di impugnazioni, il vizio di motivazione non può essere utilmente dedotto in Cassazione solo perché il giudice abbia trascurato o disatteso degli elementi di valutazione che, ad avviso della parte, avrebbero dovuto o potuto dar luogo ad una diversa decisione, poiché ciò si tradurrebbe in una rivalutazione del fatto preclusa in sede di legittimità» (Sez. 1, n. 3385 del 09/03/1995 - dep. 28/03/1995, Pischedda ed altri, Rv. 200705). Per la Corte di appello, con accertamenti in fatto insindacabile in sede di legittimità, la scelta dell'imputato di conservare solo alcune fatture (che avrebbero potuto favorire la sua posizione fiscale) e non tutte è significativa del dolo di evadere le imposte. 4. 1. Anche per l'occultamento o la distruzione delle fatture passive (ricevute da terzi) si configura il reato: "In tema di reati tributari, anche l'occultamento o la distruzione di fatture ricevute da terzi (cd. fatture passive) integra il reato di cui all'art. 10 del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, trattandosi di documenti che, oltre a rappresentare costi sostenuti e a incidere sulla ricostruzione dei redditi del destinatario di essi, sono comunque dimostrativi dell'esistenza di introiti a carico del soggetto emittente" (Sez. 3, Sentenza n. 15236 del 16/01/2015 Ud. (dep. 14/04/2015) Rv. 263050 - 01). Del resto, "In tema di reati tributari, l'impossibilità di ricostruire il reddito od il volume d'affari derivante dalla distruzione o dall'occultamento di documenti contabili, elemento costitutivo del reato di cui all'art. 10 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 non deve essere intesa in senso assoluto, sussistendo anche quando è necessario procedere all'acquisizione della documentazione mancante presso terzi o aliunde. (In motivazione la Corte ha precisato che il reato deve essere escluso, per mancanza di offensività, solo nel caso in cui il risultato economico delle operazioni possa essere accertato in base ad altra documentazione conservata dallo stesso imprenditore)" (Sez. 3 - , Sentenza n. 41683 del 02/03/2018 Ud. (dep. 26/09/2018) Rv. 274862 - 02). Nel nostro caso, infatti, per la ricostruzione del reddito della ditta dell'imputato sono stati necessari "controlli incrociati e capillari presso fornitori e clienti". 5. Infondati anche i motivi sul 131 bis cod. pen. e sulle circostanze attenuanti generiche. La sentenza impugnata adeguatamente motiva, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità, rilevando in senso ostativo alla particolare tenuità del fatto la presenza di precedenti penali della stessa indole (bancarotta semplice, insolvenza fraudolenta, indebito utilizzo di carte di credito e ricettazione). Pe le circostanze attenuanti generiche la Corte di appello evidenzia l'assenza di elementi positivi per il riconoscimento, anche in relazione alla ritenuta recidiva. Si tratta di una evidente valutazione di merito, e il ricorso in cassazione risulta generico e in fatto, peraltro reiterativo dei motivi di appello, senza alcun confronto con la motivazione della sentenza impugnata. 5. Manifestamente infondata anche la richiesta di prescrizione, poiché l'occultamento della documentazione contabile è un reato permanente: "Il delitto di occultamento di documenti contabili ha natura di reato permanente, protraendosi la condotta penalmente rilevante sino al momento dell'accertamento fiscale, dal quale decorre il termine di prescrizione. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso che l'intervenuta cancellazione dell'impresa, eseguita per cessazione dell'attività in epoca antecedente alla data dell'accertamento fiscale, potesse avere rilevanza ai fini della consumazione del reato)" (Sez. 3, n. 38376 del 09/07/2015 - dep. 22/09/2015, Palermo, Rv. 26467601; vedi anche Sez. 3, n. 14461 del 25/05/2016 - dep. 24/03/2017, Quaglia, Rv. 26989801). La permanenza cessa alla data dell'accertamento fiscale, ovvero al 20 aprile 2011: "Il delitto di occultamento di documenti contabili ha natura di reato permanente, protraendosi la condotta penalmente rilevante sino al momento dell'accertamento fiscale, dal quale decorre il termine di prescrizione. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso che l'intervenuta cancellazione dell'impresa, eseguita per cessazione dell'attività in epoca antecedente alla data dell'accertamento fiscale, potesse avere rilevanza ai fini della consumazione del reato)" (Sez. 3, Sentenza n. 38376 del 09/07/2015 Ud. (dep. 22/09/2015 ) Rv. 264676 - 01). La recidiva contestata (reiterata) ed applicata esclude la prescrizione in quanto per la disposizione dell'art. 161, cod. pen. la recidiva di cui al quarto comma dell'art. 99 cod. pen. comporta un aumento del tempo della prescrizione di due terzi, da calcolare sia sul termine prescrizionale minimo di cui all'art. 157 cod. pen. e sia sul termine massimo se in presenza di atti interruttivi: «La recidiva reiterata, quale circostanza ad effetto speciale, incide sul calcolo del termine prescrizionale minimo del reato, ai sensi dell'art. 157, comma secondo, cod. pen. e, in presenza di atti interruttivi, anche su quello del termine massimo, in ragione della entità della proroga, ex art. 161, comma secondo, cod. pen. dovendosi escludere che ciò comporti una violazione del principio del "ne bis in idem" sostanziale o dell'art. 4 del Protocollo n. 7 della CEDU, come interpretato dalla sentenza della Corte EDU del 10 febbraio 2009 nel caso Zolotoukhine /c Russia, nel cui ambito di tutela non 'rientra l'istituto della prescrizione» (Sez. 4, n. 6152 del 19/12/2017 - dep. 08/02/2018, Freda e altro, Rv. 27202101; vedi anche Sez. 6, n. 48954 del 21/09/2016 - dep. 18/11/2016, Lamirowski, Rv. 26822401). Nella specie, il termine di prescrizione, pari ad anni dodici e mesi sei (anni cinque, cui vanno aggiunti anni due e mesi sei ex art. 99, secondo comma, cod. pen. per effetto dell'art. 157, secondo comma, cod. pen.
Decreto Cassazione n. 38163/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris