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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 19888/2023

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to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (KR), il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, emessa in data 03/11/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse della parte civile, fallimento [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., che ha chiesto il rigetto del ricorso ed ha inviato nota spese.[OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Bologna, in riforma della sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato a pena di giustizia per il reato di bancarotta fraudolenta documentale, quale amministratore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., dichiarata fallita in data 19/03/2014, dichiarava l'imputato, ai soli effetti civili, responsabile anche del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione, condannandolo al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile, da liquidarsi separatamente.

2. In data 07/01/2022 [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore di fiducia avv.to [OSCURATO:PERSONA], deducendo due motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e) cod. proc. pen., non avendo la Corte di merito consideratore la nullità della sentenza di primo grado per totale carenza di motivazione, anche tenuto conto del dato temporale delle condotte distrattive, poste in essere tre anni prima della dichiarazione di fallimento, epoca in cui la società era operativa e dotata di un cospicuo patrimonio, per cui le operazioni risultano prive di finalità distrattiva ed erano da considerarsi normali operazioni di gestione; ciò senza contare che la società era titolare di tutte o quasi le quote delle altre società in cui erano convogliati i beni — pari al 100% dei Immobiliare s.r.I., all'83q/0 di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e al 17% delle [OSCURATO:SOCIETA]. -, non essendo stato affatto dimostrato che si trattasse di scatole vuote, posto che il valore delle quote non è stato affatto veriFicato; in ogni caso, i beni non erano affatto fuoriusciti dal patrimonio della fallita, considerate le predette circostanze, il che dimostra anche l'assenza dell'elemento soggettivo del reato;

2.2. vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., avendo l'imputato ricevuto tardivamente dai professionisti, ai quali le aveva consegnate, le scritture contabili, essendo, in ogni caso, il curatore riuscito a ricostruire il patrimonio della fallita ed il movimento degli affari. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato, per le ragioni di seguito illustrate.1.Va premesso che il primo motivo di ricorso risulta pedissequamente riproduttivo delle doglianze già poste a fondamento dell'appello.

La condotta distrattiva ascritta all'imputato si era concretata nella distrazione dei beni di proprietà della fallita, attraverso il conferimento di immobili per un complessivo valore di euro 1.150.000,00, in parte quale quota di partecipazione ed in parte quale riserva da conferimento alla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., amministrata dal figlio dell'imputato ed alla [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., amministrata dallo stesso Frontera; l'azienda [OSCURATO:PERSONA], infine, era stata ceduta alla Immobiliare s.r.I., anch'essa amministrata dal Frontera.

La Corte di merito, nell'accogliere il gravarne ai fini civili, ha messo in risalto la natura depauperativa della condotta, posto che la stessa risultava priva di ogni ragione economica, avendo messo l'impresa nella impossibilità di poter operare, peraltro in un contesto in cui, nel 2010, la fallita risultava già gravata da debiti per oltre quattro milioni di euro, ed era stata oggetto anche di azioni monitorie da parte dei creditori.

Pertanto, le considerazioni difensive risultano non solo generiche ed assertive - in riferimento alla natura gestoria delle operazioni descritte ed alla circostanza che la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. disponesse di altri beni -, posto che non si confronta con le circostanze indicate dalla motivazione della sentenza impugnata, ma non considera neanche come, anche a prescindere dal fatto che le società cessionarie fossero o meno "scatole vuote", esse, in ogni caso, erano soggetti giuridici autonomi dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., con piena efficacia, quindi, dell'effetto traslativo.

Ciò senza contare che, al contrario di quanto asserito dalla difesa, in tema di bancarotta per distrazione non solo l'elemento soggettivo è costituito dal dolo generico, come più volte affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, ma proprio l'individuazione degli indici di fraudolenza necessari a concretare la pericolosità del fatto consente - come messo in rilievo dalla sentenza impugnata - di sottolineare la rilevanza penale della condotta alla luce della condizione patrimoniale e finanziaria dell'azienda, oltre che alla cointeressenza dell'amministratore nelle altre imprese coinvolte nella cessione, elementi tutti che - con motivazione assolutamente immune da censure rilevabili nella presente sede processuale - hanno consentito di accertare, in capo all'agente, la consapevolezza e volontà della condotta in concreto pericolosa, rispetto alla quale l'epoca della stessa appare in concreto irrilevante, posto che già risultavano emersi indici chiari della contrarietà delle scelte imprenditoriali all'interesse del ceto creditorio (Sez.

U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli e altro, Rv. 266805; Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, Sgarannella ed altro, Rv. 270763).

2. Quanto alla bancarotta documentale, la sentenza impugnata ha affermato come risultasse certa la circostanza che le scritture contabili fossero state tenute almeno fino al 26/02/2014, data della ricevuta di consegna all'imputato da parte del depositario delle stesse, [OSCURATO:PERSONA], che aveva confermato la circostanza; peraltro, l'imputato aveva espressamente dichiarato di essersi liberato della contabilità dopo la dichiarazione di fallimento; nella ricevuta di consegna, infine, venivano indicate compiutamente le scritture contabili, la cui sottrazione all'accertamento degli organi fallimentari è intervenuta in un contesto in cui, a fronte delle condotte distrattive accertate, la presenza delle scritture contabili ne avrebbe consentito agevolmente l'emersione.

In tal senso, quindi, la sentenza impugnata non si è affatto sottratta all'onere motivazione richiesto dalla ravvisata fattispecie, evidenziando come l'assenza dolosa delle scritture, impedendo di fare chiarezza sull'attività posta in essere dall'imputato nella gestione dell'impresa, fosse evidentemente preordinata al nocumento del ceto creditorio, non trovando, altrimenti, logica spiegazione la condotta del Frontera, a fronte di documentazione fino al febbraio 2014 regolarmente tenuta presso il depositario e restituita in occasione della dichiarazione di fallimento, come chiarito dal teste Martini.

Dalla declaratoria di inammissibilità discende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Nulla va liquidato per le spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, alla luce del principio di diritto illustrato dalle Sezioni Unite, secondo cui le spese indicate vanno liquidate purché le memorie scritte della parte civile abbiano esplicato un concreto apporto, in termini di utile contributo alla decisione, tale non potendo qualificarsi una memoria generica e priva di argomentazioni dirette a contrastare la pretesa avversa (Sez.

U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 12/01/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282886, in motivazione).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Nulla sulle spese in favore della part

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (KR), il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, emessa in data 03/11/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse della parte civile, fallimento [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., che ha chiesto il rigetto del ricorso ed ha inviato nota spese.[OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Bologna, in riforma della sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato a pena di giustizia per il reato di bancarotta fraudolenta documentale, quale amministratore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., dichiarata fallita in data 19/03/2014, dichiarava l'imputato, ai soli effetti civili, responsabile anche del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione, condannandolo al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile, da liquidarsi separatamente. 2. In data 07/01/2022 [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore di fiducia avv.to [OSCURATO:PERSONA], deducendo due motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e) cod. proc. pen., non avendo la Corte di merito consideratore la nullità della sentenza di primo grado per totale carenza di motivazione, anche tenuto conto del dato temporale delle condotte distrattive, poste in essere tre anni prima della dichiarazione di fallimento, epoca in cui la società era operativa e dotata di un cospicuo patrimonio, per cui le operazioni risultano prive di finalità distrattiva ed erano da considerarsi normali operazioni di gestione; ciò senza contare che la società era titolare di tutte o quasi le quote delle altre società in cui erano convogliati i beni — pari al 100% dei Immobiliare s.r.I., all'83q/0 di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e al 17% delle [OSCURATO:SOCIETA]. -, non essendo stato affatto dimostrato che si trattasse di scatole vuote, posto che il valore delle quote non è stato affatto veriFicato; in ogni caso, i beni non erano affatto fuoriusciti dal patrimonio della fallita, considerate le predette circostanze, il che dimostra anche l'assenza dell'elemento soggettivo del reato; 2.2. vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., avendo l'imputato ricevuto tardivamente dai professionisti, ai quali le aveva consegnate, le scritture contabili, essendo, in ogni caso, il curatore riuscito a ricostruire il patrimonio della fallita ed il movimento degli affari. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato, per le ragioni di seguito illustrate.1.Va premesso che il primo motivo di ricorso risulta pedissequamente riproduttivo delle doglianze già poste a fondamento dell'appello. La condotta distrattiva ascritta all'imputato si era concretata nella distrazione dei beni di proprietà della fallita, attraverso il conferimento di immobili per un complessivo valore di euro 1.150.000,00, in parte quale quota di partecipazione ed in parte quale riserva da conferimento alla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., amministrata dal figlio dell'imputato ed alla [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., amministrata dallo stesso Frontera; l'azienda [OSCURATO:PERSONA], infine, era stata ceduta alla Immobiliare s.r.I., anch'essa amministrata dal Frontera. La Corte di merito, nell'accogliere il gravarne ai fini civili, ha messo in risalto la natura depauperativa della condotta, posto che la stessa risultava priva di ogni ragione economica, avendo messo l'impresa nella impossibilità di poter operare, peraltro in un contesto in cui, nel 2010, la fallita risultava già gravata da debiti per oltre quattro milioni di euro, ed era stata oggetto anche di azioni monitorie da parte dei creditori. Pertanto, le considerazioni difensive risultano non solo generiche ed assertive - in riferimento alla natura gestoria delle operazioni descritte ed alla circostanza che la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. disponesse di altri beni -, posto che non si confronta con le circostanze indicate dalla motivazione della sentenza impugnata, ma non considera neanche come, anche a prescindere dal fatto che le società cessionarie fossero o meno "scatole vuote", esse, in ogni caso, erano soggetti giuridici autonomi dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., con piena efficacia, quindi, dell'effetto traslativo. Ciò senza contare che, al contrario di quanto asserito dalla difesa, in tema di bancarotta per distrazione non solo l'elemento soggettivo è costituito dal dolo generico, come più volte affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, ma proprio l'individuazione degli indici di fraudolenza necessari a concretare la pericolosità del fatto consente - come messo in rilievo dalla sentenza impugnata - di sottolineare la rilevanza penale della condotta alla luce della condizione patrimoniale e finanziaria dell'azienda, oltre che alla cointeressenza dell'amministratore nelle altre imprese coinvolte nella cessione, elementi tutti che - con motivazione assolutamente immune da censure rilevabili nella presente sede processuale - hanno consentito di accertare, in capo all'agente, la consapevolezza e volontà della condotta in concreto pericolosa, rispetto alla quale l'epoca della stessa appare in concreto irrilevante, posto che già risultavano emersi indici chiari della contrarietà delle scelte imprenditoriali all'interesse del ceto creditorio (Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli e altro, Rv. 266805; Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, Sgarannella ed altro, Rv. 270763). 2. Quanto alla bancarotta documentale, la sentenza impugnata ha affermato come risultasse certa la circostanza che le scritture contabili fossero state tenute almeno fino al 26/02/2014, data della ricevuta di consegna all'imputato da parte del depositario delle stesse, [OSCURATO:PERSONA], che aveva confermato la circostanza; peraltro, l'imputato aveva espressamente dichiarato di essersi liberato della contabilità dopo la dichiarazione di fallimento; nella ricevuta di consegna, infine, venivano indicate compiutamente le scritture contabili, la cui sottrazione all'accertamento degli organi fallimentari è intervenuta in un contesto in cui, a fronte delle condotte distrattive accertate, la presenza delle scritture contabili ne avrebbe consentito agevolmente l'emersione. In tal senso, quindi, la sentenza impugnata non si è affatto sottratta all'onere motivazione richiesto dalla ravvisata fattispecie, evidenziando come l'assenza dolosa delle scritture, impedendo di fare chiarezza sull'attività posta in essere dall'imputato nella gestione dell'impresa, fosse evidentemente preordinata al nocumento del ceto creditorio, non trovando, altrimenti, logica spiegazione la condotta del Frontera, a fronte di documentazione fino al febbraio 2014 regolarmente tenuta presso il depositario e restituita in occasione della dichiarazione di fallimento, come chiarito dal teste Martini. Dalla declaratoria di inammissibilità discende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Nulla va liquidato per le spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, alla luce del principio di diritto illustrato dalle Sezioni Unite, secondo cui le spese indicate vanno liquidate purché le memorie scritte della parte civile abbiano esplicato un concreto apporto, in termini di utile contributo alla decisione, tale non potendo qualificarsi una memoria generica e priva di argomentazioni dirette a contrastare la pretesa avversa (Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 12/01/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282886, in motivazione). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Nulla sulle spese in favore della part
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