CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 35975/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE e [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12 è elettivamente domiciliata. –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresenta ta e dife sa per procura allegata all’atto di costituzione di nuovo procuratore dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha indicato indirizzo PEC. -controricorrente – Tributi-Condono- estinzione processo avverso la sentenza n. 3825 / 1 8 / 1 5 della Co mmissione tributaria regionale della Sicilia-Sez.distaccata di Catania, depositata in data 1 1 settembre2015; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13dicembre2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: nella controversia traente origine dall’impugnazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. (oggi s.r.l.) di cartella di pagamento portante IRPEF e ILOR de gli anni di imposta 1991 e 1992 , la Commissione tributaria regionale della Sicilia, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettando l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, confermava la sentenza della Commissione tributaria provinciale che aveva accolto il ricorso della contribuente annullando le cartelle impugnate; avverso la sentenza l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso, su unico motivo, cui resiste, con controricorso, la Società; il ricorso è stato avviato alla trattazione, ai sensi dell’art.380 bis.1 cod. proc. civ., in camera di consiglio in prossimità della quale la controricorrente, a mezzo di nuovo procuratore, ha depositato domanda di definizione della lite pendente ai sensi della legge n.197 del 2023 e ricevuta di pagamento della prima rata. Considerato che: la controricorrente ha depositato in atti istanza di definizione agevolata, ai sensi dell’art.1, commi da 186 a 202, della legge 29 dicembre 2022 n.197 nonché quietanza di pagamento della prima rata in relazione alla cartella di pagamento oggetto di giudizio; l’atto impositivo per cui è causa è contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle entrate in osservanza dell’art.40, comma 3, del d.l. n.13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità;rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art.1, commi 186 e segg. della legge n.197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art.1 cit., il processo è estinto e che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. P.Q.M. Dichiara estinto il processo. Così deciso, in Roma ,