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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 40292/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il 28 dicembre 1949 a Castelnuovo di Garfagnana avverso l'ordinanza del Tribunale di Firenze del 12 maggio 2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per la inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento indicato in epigrafe il Tribunale di Firenze ha respinto l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza con la quale il G.I.P. presso il Tribunale di Lucca, in applicazione del disposto di cui all'art. 276 cod. proc. pen. ha rispristinato in danno dello stesso la misura degli arresti domiciliari in luogo della misura interdittiva di cui all'art. 289 cod. proc. pen., in precedenza applicata dal Tribunale del riesame in parziale accoglimento del ricorso ex art 309 cod. proc. pen. interposto dall'indagato. 2.11 ricorrente, vicesindaco del Comune di Vagli, è gravemente indiziato di partecipazione ad associazione finalizzata alla realizzazione di reati contro la PA, contro la fede pubblica e il patrimonio.

Ristretto in origine agli arresti domiciliari, di poi degradati in esito al riesame nella citata misura interdittiva, appena tornato in libertà avrebbe nuovamente esercitato le funzioni interdette di vicesindaco.

Da qui la trasgressione riscontrata a fondamento della rispristinata misura degli arresti, in origine disposta dal G.I.P. 3.Propone ricorso l'indagato e affida l'impugnazione a tre diversi motivi di ricorso, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione: - quanto alla risposta offerta rispetto ai motivi di appello sull'inconsistente portato degli elementi indiziari posti a fondamento della ritenuta trasgressione; - quanto alla assenza di argomentazioni spese nel provvedimento appellato in ordine alla consistenza e alla entità delle violazioni accertate in funzione del provvedimento adottato ai sensi dell'art 276 cod. proc. pen. - quanto alla risposta offerta sul motivo di appello afferente l'addotta violazione del ne bis in idem e del giudicato cautelare. [OSCURATO:PERSONA]

1. Le acquisizioni disposte d'ufficio dalla Corte, alla luce del tenore delle indicazioni offerte dal ricorso, portano a ritenere non più attuale l'interesse del ricorrente alla definizione della presente impugnazione.

2. Dalla lettura del ricorso emerge che la decisione del tribunale del riesame con la quale la misura genetica degli arresti domiciliari applicata al ricorrente venne sostituita con quella interdittiva, a sua volta fatta oggetto della sostituzione contrastata ora con l'impugnazione che occupa, è stata impugnata in sede di legittimità dall'indagato e annullata con rinvio (sentenza di questa sezione della Corte del 14 aprile 2021, n. 26447) per motivi afferenti la gravità indiziaria.

3. In sede di rinvio, il tribunale di Firenze, così come emerge dal relativo dispositivo (acquisito su sollecitazione della Corte), ha nuovamente applicato al ricorrente "la misura interdittiva della sospensione dall'esercizio di ogni pubblico ufficio per la durata di anni uno, ferma restando l'efficacia dell'ordinanza emessa dal G.I.P. di Lucca il 21.07.2021, che dichiarava cessata la misura degli arresti domiciliari disposta il 15.02.2021 in aggravamento della misura interdittiva già applicata da questo Tribunale con l'annullata ordinanza, senza applicare più alcuna misura cautelare".

4. Ciò premesso, prescindendo dal tenore di questa ultima decisione, peraltro non ancora definitiva e destinata, semmai, a dare corpo ad una eventuale diversa misura suscettibile di autonoma impugnazione, rileva, in termini di assorbente decisività la circostanza, ricavabile dal citato dispositivo, in forza della quale, per decisione del G.I.P. competente, assunta il 21 luglio 2021, al ricorrente, attualmente, non risulta applicata alcuna misura cautelare.

Non risulta, del resto, alla Corte che quest'ultima decisione sia stata impugnata, avendo la difesa trascurato sia di dare conto della detta evenienza, sia di precisare, alla luce dei riferiti sviluppi procedimentali, le ragioni che attualmente giustificano una perdurante sussistenza dell'interesse alla definizione della presente impugnazione che, come noto, deve accompagnare il ricorso in ogni fase che ne precede la definizione. 5.Di qui la conclusione assunta con il dispositivo che segue, senza che alla stessa seguano le disposizioni di cui all'art. 616 cod. proc. pen., atteso che la definizione pregiudiziale del ricorso dipende da sopravvenienze non ascrivibili al ricorrente.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Così deciso il 29/09/2021.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] r ente [OSCURATO:PERSONA] riscuo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il 28 dicembre 1949 a Castelnuovo di Garfagnana avverso l'ordinanza del Tribunale di Firenze del 12 maggio 2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per la inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento indicato in epigrafe il Tribunale di Firenze ha respinto l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza con la quale il G.I.P. presso il Tribunale di Lucca, in applicazione del disposto di cui all'art. 276 cod. proc. pen. ha rispristinato in danno dello stesso la misura degli arresti domiciliari in luogo della misura interdittiva di cui all'art. 289 cod. proc. pen., in precedenza applicata dal Tribunale del riesame in parziale accoglimento del ricorso ex art 309 cod. proc. pen. interposto dall'indagato. 2.11 ricorrente, vicesindaco del Comune di Vagli, è gravemente indiziato di partecipazione ad associazione finalizzata alla realizzazione di reati contro la PA, contro la fede pubblica e il patrimonio. Ristretto in origine agli arresti domiciliari, di poi degradati in esito al riesame nella citata misura interdittiva, appena tornato in libertà avrebbe nuovamente esercitato le funzioni interdette di vicesindaco. Da qui la trasgressione riscontrata a fondamento della rispristinata misura degli arresti, in origine disposta dal G.I.P. 3.Propone ricorso l'indagato e affida l'impugnazione a tre diversi motivi di ricorso, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione: - quanto alla risposta offerta rispetto ai motivi di appello sull'inconsistente portato degli elementi indiziari posti a fondamento della ritenuta trasgressione; - quanto alla assenza di argomentazioni spese nel provvedimento appellato in ordine alla consistenza e alla entità delle violazioni accertate in funzione del provvedimento adottato ai sensi dell'art 276 cod. proc. pen. - quanto alla risposta offerta sul motivo di appello afferente l'addotta violazione del ne bis in idem e del giudicato cautelare. [OSCURATO:PERSONA] 1. Le acquisizioni disposte d'ufficio dalla Corte, alla luce del tenore delle indicazioni offerte dal ricorso, portano a ritenere non più attuale l'interesse del ricorrente alla definizione della presente impugnazione. 2. Dalla lettura del ricorso emerge che la decisione del tribunale del riesame con la quale la misura genetica degli arresti domiciliari applicata al ricorrente venne sostituita con quella interdittiva, a sua volta fatta oggetto della sostituzione contrastata ora con l'impugnazione che occupa, è stata impugnata in sede di legittimità dall'indagato e annullata con rinvio (sentenza di questa sezione della Corte del 14 aprile 2021, n. 26447) per motivi afferenti la gravità indiziaria. 3. In sede di rinvio, il tribunale di Firenze, così come emerge dal relativo dispositivo (acquisito su sollecitazione della Corte), ha nuovamente applicato al ricorrente "la misura interdittiva della sospensione dall'esercizio di ogni pubblico ufficio per la durata di anni uno, ferma restando l'efficacia dell'ordinanza emessa dal G.I.P. di Lucca il 21.07.2021, che dichiarava cessata la misura degli arresti domiciliari disposta il 15.02.2021 in aggravamento della misura interdittiva già applicata da questo Tribunale con l'annullata ordinanza, senza applicare più alcuna misura cautelare". 4. Ciò premesso, prescindendo dal tenore di questa ultima decisione, peraltro non ancora definitiva e destinata, semmai, a dare corpo ad una eventuale diversa misura suscettibile di autonoma impugnazione, rileva, in termini di assorbente decisività la circostanza, ricavabile dal citato dispositivo, in forza della quale, per decisione del G.I.P. competente, assunta il 21 luglio 2021, al ricorrente, attualmente, non risulta applicata alcuna misura cautelare. Non risulta, del resto, alla Corte che quest'ultima decisione sia stata impugnata, avendo la difesa trascurato sia di dare conto della detta evenienza, sia di precisare, alla luce dei riferiti sviluppi procedimentali, le ragioni che attualmente giustificano una perdurante sussistenza dell'interesse alla definizione della presente impugnazione che, come noto, deve accompagnare il ricorso in ogni fase che ne precede la definizione. 5.Di qui la conclusione assunta con il dispositivo che segue, senza che alla stessa seguano le disposizioni di cui all'art. 616 cod. proc. pen., atteso che la definizione pregiudiziale del ricorso dipende da sopravvenienze non ascrivibili al ricorrente. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso il 29/09/2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] r ente [OSCURATO:PERSONA] riscuo
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