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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 21 maggio 2026

Cassazione n. 15601/2026

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ntato e difeso dall'avvocatoMASSIMO SCANTAMBURLO- ricorrente -controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n.2729/2021 depositata il 31/12/2021;Numero registro generale 15273/2022Numero sezionale 510/2026Numero di raccolta generale 15601/2026Data pubblicazione 21/05/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del03/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];1.

Con distinti ricorsi ritualmente depositati davanti alTribunale di Padova, la società [OSCURATO:PERSONA] proponevaopposizione avverso due ordinanze ingiunzione con le quali ilComune di Padova aveva ingiunto a [OSCURATO:PERSONA] e allasocietà [OSCURATO:PERSONA] s.p.a il pagamento della somma di€ 11.530,40 per la violazione dell’art. 4, commi 1 e 2, del d.lgs186/2012 riguardante il trasporto di «pelli di bovino e vitelli»definite sottoprodotti di origine animale cat. 3 da Reg.

CE1069/2009, esibendo D.D.T. non corrispondente alla prescrizionedi cui all’allegato VIII capo III reg. 142/2011 con veicolo nonriportante l’etichettatura esterna e senza evitare contaminazioniesterne perché non chiuso ermeticamente come da allegato VIIIcapo I e II reg.

Ce.2.

Il Comune di Padova resisteva all’opposizione chiedendoneil rigetto.3.

Previa riunione dei due procedimenti, il Tribunale di Padovacon sentenza n. 644/2019 rigettava le opposizioni.4. [OSCURATO:PERSONA] Grezze proponeva appelloavverso la suddetta sentenza.5.

Il Comune di Padova resisteva al gravame chiedendone ilrigetto.6.

La Corte d’Appello di Venezia accoglieva l’appello eannullava le ordinanze ingiunzione opposte e compensava le spesedi lite tenuto conto dell’assenza di precedenti e della mancataesibizione del dipendente della società appellante di alcun idoneoNumero registro generale 15273/2022Numero sezionale 510/2026Numero di raccolta generale 15601/2026Data pubblicazione 21/05/2026documento di accompagnamento delle pelli al momento delcontrollo operato dalla polizia stradale.7. [OSCURATO:PERSONA] Grezze ha proposto ricorso percassazione avverso la suddetta sentenza.8.

Il Comune di Padova ha resistito con controricorso,depositando anche memoria.9.

La parte ricorrente con memoria depositata in prossimitàdell’udienza ha insistito nella richiesta di accoglimento del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsaapplicazione dell’art. 92, comma 2, c.p.c. con riguardo alla primaratio decidendiA parere del ricorrente nella specie non ricorrerebbero lecondizioni per la compensazione delle spese nonostante lasoccombenza della controparte non potendo rientrare la mera“assenza di precedenti sulla specifica questione” nell’assolutanovità della questione trattata ex art.92, comma 2 c.p.c., neanchealla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 77 del 2018.Peraltro, risultando dalla stessa sentenza impugnata che ilsuperamento dell’esame sia ante che post mortem identificavaalimenti adatti al consumo umano, oggetto di controversia era laquaestio facti se in concreto le pelli trasportate si riferissero a capiche avevano superato l’esame sia ante sia post mortem, e la Cortel’ha risolta assumendo la prova testimoniale traendone leconclusioni.

Dunque, nel caso di specie, non vi era alcuna“situazione di oggettiva e marcata incertezza, non orientata dallagiurisprudenza”, ma neppure una più generica incertezza.2.

Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: nullità dellasentenza per violazione degli art. 111, comma sesto, cost., e art.Numero registro generale 15273/2022Numero sezionale 510/2026Numero di raccolta generale 15601/2026Data pubblicazione 21/05/2026132, n. 4, c.p.c. con conseguente nullità della sentenza permotivazione apparente con riguardo alla prima ratio decidendi.Secondo il ricorrente, la motivazione della sentenza circa lacompensazione integrale delle spese di lite di entrambi i gradi digiudizio non raggiungerebbe la soglia del minimo costituzionalenella forma della motivazione apparente con riguardo al passaggiocirca “l’assenza di precedenti sulla specifica questione”.3.

Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsaapplicazione dell’art. 92, comma 2, c.p.c. con riguardo alla secondaratio decidendi.Anche la seconda ratio decidendi della compensazione dellespese (“mancata esibizione da parte del dipendente dell’appellantedi alcun idoneo documento di accompagnamento delle pelli almomento del controllo del 9.11.2015 operato dalla poliziastradale”), si porrebbe al di fuori del paradigma normativo dell’art.92, comma 2, c.p.c., perché non solo non assurge a situazione “diassoluta incertezza, in diritto o in fatto, della lite, parimentiriconducibile a "gravi ed eccezionali ragioni”, ma è illogica, conconseguente violazione di legge.Peraltro, già nel corso del procedimento sanzionatoriol’amministrazione avrebbe potuto individuare la correttacontestazione sulla base degli scritti difensivi del ricorrente cosìcome nel corso del giudizio.4.

Il quarto motivo di ricorso è così rubricato: nullità dellasentenza per violazione degli art. 111, comma sesto, Cost., e art.132, n. 4, c.p.c. con conseguente nullità della sentenza per"contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" con riguardoalla seconda ratio decidendi.Numero registro generale 15273/2022Numero sezionale 510/2026Numero di raccolta generale 15601/2026Data pubblicazione 21/05/2026Nella motivazione della sentenza impugnata vi sarebbeun’insanabile contraddizione come emergerebbe dal fatto che laCorte d’appello ha attribuito rilevanza ai fini delle spese a quellamedesima circostanza (“mancata esibizione da parte deldipendente dell’appellante di alcun idoneo documento diaccompagnamento delle pelli al momento del controllo del9.11.2015 operato dalla polizia stradale”) che la stessa Corte avevaritenuto carente di qualsiasi efficacia causale a seguito dellatrasmissione di scritti difensivi.5.

Il quinto motivo di ricorso è così rubricato: nullità dellasentenza per violazione dell’art. 92, comma 2, c.p.c.Il ricorrente propone la medesima censura anche in relazioneall’art.360, n.4, c.p.c.6.

I motivi di ricorso, che stante la loro evidente connessionepossono essere esaminati congiuntamente, sono infondati.6.1 La Corte territoriale ha congruamente motivato – alla lucedi una lettura costituzionalmente orientata (v.

Corte cost. n.77/2018) – la statuizione sulla compensazione integrale delle spesedi lite, affermando, da un lato, l’assoluta novità della questioneinterpretativa sottoposta al suo esame e, dall’altro, ilcomportamento del dipendente della ricorrente, autore materialedella violazione, che non aveva esibito idonea documentazione almomento del controllo.La motivazione è congrua e conforme alla giurisprudenza diquesta Corte (cfr. per tutte Cass. n. 4303/2020 e Cass. n.7782/2020) che ha chiarito che la compensazione delle spese di litepuò essere disposta, oltre che nel caso di soccombenza reciproca,nelle differenti ipotesi di assoluta novità della questione trattata, dimutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimentiNumero registro generale 15273/2022Numero sezionale 510/2026Numero di raccolta generale 15601/2026Data pubblicazione 21/05/2026nonché - per effetto della sentenza 7 marzo 2018 n. 77 della Cortecostituzionale citata — nelle analoghe ipotesi di sopravvenienzerelative a questioni dirimenti e in quelle di assoluta incertezza, chepresentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delleipotesi tipiche espressamente previste dall'articolo 92, comma 2,c.p.c.

Deve in questa sede ribadirsi che: La pronuncia sullacompensazione delle spese di lite soggiace al sindacato dilegittimità nel solo caso in cui il giudice di merito, a sostegno delladisposta compensazione, enunci motivi palesemente illogici oderronei, tali da inficiare, per la loro macroscopica inconsistenza, lostesso procedimento formativo della volontà decisionale (v., pertutte, Cass. n. 9312/2024 e Cass. n. 14036/2024).Nel caso di specie non risulta integrato nessuno dei suddettivizi, in quanto la motivazione della sentenza impugnata è del tuttorispondente agli elementi prescritti dall’art. 132, comma 2, n. 4,c.p.c., risultando in essa puntualmente riportata la ricostruzione infatto della vicenda processuale e adeguatamente svolto il percorsologico giuridico alla base della decisione, la cui motivazione,pertanto, non risulta viziata da apparenza ma, al contrario, èidonea a integrare il cd.

“minimo costituzionale” (sulla base deicriteri individuati pacificamente dalla giurisprudenza di questaCorte, a partire dalla citata Cass. Sez. un. 8053/2014 per arrivarea Cass. n. 7090/2022), in quanto da essa si desume univocamentela ragione giustificatrice addotta a sostegno della dispostacompensazione integrale delle spese di lite (Cass. n. 1950/2022).Peraltro, di recente questa Corte ha affermato che: In temaspese di lite, l'assoluta novità della questione trattata che puògiustificare la compensazione ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c.(nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 delNumero registro generale 15273/2022Numero sezionale 510/2026Numero di raccolta generale 15601/2026Data pubblicazione 21/05/20262014 e dalla sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018) -non deve necessariamente investire la valutazione giuridica, mapuò anche riguardare la dimensione fattuale (Cass. Sez. 3,19/05/2025, n. 13294, Rv. 674684 - 01).Dunque, anche la dimensione fattuale può riguardare le gravied eccezionali ragioni che, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. (neltesto risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014e dalla sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018),giustificano la compensazione delle spese di lite.Pertanto, anche in relazione alla seconda ratio decidendi lasentenza risulta immune dalle censure prospettate dal ricorrente.7.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidanocome da dispositivo.8.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, sidà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale,a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamentodelle spese del giudizio di legittimità nei confronti della partecontroricorrente che liquida in euro 1500 più 200 per esborsi, oltreal rimborso forfettario al 15% IVA e CPA come per legge;ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002,inserito dall’art. 1, co. 17,

I. n. 228/12, dichiara la sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente diun ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dellostesso art. 13, se dovuto.Numero registro generale 15273/2022Numero sezionale 510/2026Numero di raccolta generale 15601/2026Data pubblicazione 21/05/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezionecivile in data 3 marzo 2026.IL PRESIDENTEGiuseppe Tedesco

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ntato e difeso dall'avvocatoMASSIMO SCANTAMBURLO- ricorrente -controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n.2729/2021 depositata il 31/12/2021;Numero registro generale 15273/2022Numero sezionale 510/2026Numero di raccolta generale 15601/2026Data pubblicazione 21/05/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del03/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];1. Con distinti ricorsi ritualmente depositati davanti alTribunale di Padova, la società [OSCURATO:PERSONA] proponevaopposizione avverso due ordinanze ingiunzione con le quali ilComune di Padova aveva ingiunto a [OSCURATO:PERSONA] e allasocietà [OSCURATO:PERSONA] s.p.a il pagamento della somma di€ 11.530,40 per la violazione dell’art. 4, commi 1 e 2, del d.lgs186/2012 riguardante il trasporto di «pelli di bovino e vitelli»definite sottoprodotti di origine animale cat. 3 da Reg. CE1069/2009, esibendo D.D.T. non corrispondente alla prescrizionedi cui all’allegato VIII capo III reg. 142/2011 con veicolo nonriportante l’etichettatura esterna e senza evitare contaminazioniesterne perché non chiuso ermeticamente come da allegato VIIIcapo I e II reg. Ce.2. Il Comune di Padova resisteva all’opposizione chiedendoneil rigetto.3. Previa riunione dei due procedimenti, il Tribunale di Padovacon sentenza n. 644/2019 rigettava le opposizioni.4. [OSCURATO:PERSONA] Grezze proponeva appelloavverso la suddetta sentenza.5. Il Comune di Padova resisteva al gravame chiedendone ilrigetto.6. La Corte d’Appello di Venezia accoglieva l’appello eannullava le ordinanze ingiunzione opposte e compensava le spesedi lite tenuto conto dell’assenza di precedenti e della mancataesibizione del dipendente della società appellante di alcun idoneoNumero registro generale 15273/2022Numero sezionale 510/2026Numero di raccolta generale 15601/2026Data pubblicazione 21/05/2026documento di accompagnamento delle pelli al momento delcontrollo operato dalla polizia stradale.7. [OSCURATO:PERSONA] Grezze ha proposto ricorso percassazione avverso la suddetta sentenza.8. Il Comune di Padova ha resistito con controricorso,depositando anche memoria.9. La parte ricorrente con memoria depositata in prossimitàdell’udienza ha insistito nella richiesta di accoglimento del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsaapplicazione dell’art. 92, comma 2, c.p.c. con riguardo alla primaratio decidendiA parere del ricorrente nella specie non ricorrerebbero lecondizioni per la compensazione delle spese nonostante lasoccombenza della controparte non potendo rientrare la mera“assenza di precedenti sulla specifica questione” nell’assolutanovità della questione trattata ex art.92, comma 2 c.p.c., neanchealla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 77 del 2018.Peraltro, risultando dalla stessa sentenza impugnata che ilsuperamento dell’esame sia ante che post mortem identificavaalimenti adatti al consumo umano, oggetto di controversia era laquaestio facti se in concreto le pelli trasportate si riferissero a capiche avevano superato l’esame sia ante sia post mortem, e la Cortel’ha risolta assumendo la prova testimoniale traendone leconclusioni. Dunque, nel caso di specie, non vi era alcuna“situazione di oggettiva e marcata incertezza, non orientata dallagiurisprudenza”, ma neppure una più generica incertezza.2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: nullità dellasentenza per violazione degli art. 111, comma sesto, cost., e art.Numero registro generale 15273/2022Numero sezionale 510/2026Numero di raccolta generale 15601/2026Data pubblicazione 21/05/2026132, n. 4, c.p.c. con conseguente nullità della sentenza permotivazione apparente con riguardo alla prima ratio decidendi.Secondo il ricorrente, la motivazione della sentenza circa lacompensazione integrale delle spese di lite di entrambi i gradi digiudizio non raggiungerebbe la soglia del minimo costituzionalenella forma della motivazione apparente con riguardo al passaggiocirca “l’assenza di precedenti sulla specifica questione”.3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsaapplicazione dell’art. 92, comma 2, c.p.c. con riguardo alla secondaratio decidendi.Anche la seconda ratio decidendi della compensazione dellespese (“mancata esibizione da parte del dipendente dell’appellantedi alcun idoneo documento di accompagnamento delle pelli almomento del controllo del 9.11.2015 operato dalla poliziastradale”), si porrebbe al di fuori del paradigma normativo dell’art.92, comma 2, c.p.c., perché non solo non assurge a situazione “diassoluta incertezza, in diritto o in fatto, della lite, parimentiriconducibile a "gravi ed eccezionali ragioni”, ma è illogica, conconseguente violazione di legge.Peraltro, già nel corso del procedimento sanzionatoriol’amministrazione avrebbe potuto individuare la correttacontestazione sulla base degli scritti difensivi del ricorrente cosìcome nel corso del giudizio.4. Il quarto motivo di ricorso è così rubricato: nullità dellasentenza per violazione degli art. 111, comma sesto, Cost., e art.132, n. 4, c.p.c. con conseguente nullità della sentenza per"contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" con riguardoalla seconda ratio decidendi.Numero registro generale 15273/2022Numero sezionale 510/2026Numero di raccolta generale 15601/2026Data pubblicazione 21/05/2026Nella motivazione della sentenza impugnata vi sarebbeun’insanabile contraddizione come emergerebbe dal fatto che laCorte d’appello ha attribuito rilevanza ai fini delle spese a quellamedesima circostanza (“mancata esibizione da parte deldipendente dell’appellante di alcun idoneo documento diaccompagnamento delle pelli al momento del controllo del9.11.2015 operato dalla polizia stradale”) che la stessa Corte avevaritenuto carente di qualsiasi efficacia causale a seguito dellatrasmissione di scritti difensivi.5. Il quinto motivo di ricorso è così rubricato: nullità dellasentenza per violazione dell’art. 92, comma 2, c.p.c.Il ricorrente propone la medesima censura anche in relazioneall’art.360, n.4, c.p.c.6. I motivi di ricorso, che stante la loro evidente connessionepossono essere esaminati congiuntamente, sono infondati.6.1 La Corte territoriale ha congruamente motivato – alla lucedi una lettura costituzionalmente orientata (v. Corte cost. n.77/2018) – la statuizione sulla compensazione integrale delle spesedi lite, affermando, da un lato, l’assoluta novità della questioneinterpretativa sottoposta al suo esame e, dall’altro, ilcomportamento del dipendente della ricorrente, autore materialedella violazione, che non aveva esibito idonea documentazione almomento del controllo.La motivazione è congrua e conforme alla giurisprudenza diquesta Corte (cfr. per tutte Cass. n. 4303/2020 e Cass. n.7782/2020) che ha chiarito che la compensazione delle spese di litepuò essere disposta, oltre che nel caso di soccombenza reciproca,nelle differenti ipotesi di assoluta novità della questione trattata, dimutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimentiNumero registro generale 15273/2022Numero sezionale 510/2026Numero di raccolta generale 15601/2026Data pubblicazione 21/05/2026nonché - per effetto della sentenza 7 marzo 2018 n. 77 della Cortecostituzionale citata — nelle analoghe ipotesi di sopravvenienzerelative a questioni dirimenti e in quelle di assoluta incertezza, chepresentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delleipotesi tipiche espressamente previste dall'articolo 92, comma 2,c.p.c. Deve in questa sede ribadirsi che: La pronuncia sullacompensazione delle spese di lite soggiace al sindacato dilegittimità nel solo caso in cui il giudice di merito, a sostegno delladisposta compensazione, enunci motivi palesemente illogici oderronei, tali da inficiare, per la loro macroscopica inconsistenza, lostesso procedimento formativo della volontà decisionale (v., pertutte, Cass. n. 9312/2024 e Cass. n. 14036/2024).Nel caso di specie non risulta integrato nessuno dei suddettivizi, in quanto la motivazione della sentenza impugnata è del tuttorispondente agli elementi prescritti dall’art. 132, comma 2, n. 4,c.p.c., risultando in essa puntualmente riportata la ricostruzione infatto della vicenda processuale e adeguatamente svolto il percorsologico giuridico alla base della decisione, la cui motivazione,pertanto, non risulta viziata da apparenza ma, al contrario, èidonea a integrare il cd. “minimo costituzionale” (sulla base deicriteri individuati pacificamente dalla giurisprudenza di questaCorte, a partire dalla citata Cass. Sez. un. 8053/2014 per arrivarea Cass. n. 7090/2022), in quanto da essa si desume univocamentela ragione giustificatrice addotta a sostegno della dispostacompensazione integrale delle spese di lite (Cass. n. 1950/2022).Peraltro, di recente questa Corte ha affermato che: In temaspese di lite, l'assoluta novità della questione trattata che puògiustificare la compensazione ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c.(nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 delNumero registro generale 15273/2022Numero sezionale 510/2026Numero di raccolta generale 15601/2026Data pubblicazione 21/05/20262014 e dalla sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018) -non deve necessariamente investire la valutazione giuridica, mapuò anche riguardare la dimensione fattuale (Cass. Sez. 3,19/05/2025, n. 13294, Rv. 674684 - 01).Dunque, anche la dimensione fattuale può riguardare le gravied eccezionali ragioni che, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. (neltesto risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014e dalla sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018),giustificano la compensazione delle spese di lite.Pertanto, anche in relazione alla seconda ratio decidendi lasentenza risulta immune dalle censure prospettate dal ricorrente.7. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidanocome da dispositivo.8. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, sidà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale,a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamentodelle spese del giudizio di legittimità nei confronti della partecontroricorrente che liquida in euro 1500 più 200 per esborsi, oltreal rimborso forfettario al 15% IVA e CPA come per legge;ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002,inserito dall’art. 1, co. 17, I. n. 228/12, dichiara la sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente diun ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dellostesso art. 13, se dovuto.Numero registro generale 15273/2022Numero sezionale 510/2026Numero di raccolta generale 15601/2026Data pubblicazione 21/05/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezionecivile in data 3 marzo 2026.IL PRESIDENTEGiuseppe Tedesco
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