CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 novembre 2022
Cassazione n. 45629/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Milano, con sentenza del 17 febbraio 2022, in parziale riforma della decisione del GIP del Tribunale di Milano del 13 luglio 2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che l'aveva condannata per i delitti di tentata estorsione ed estorsione aggravati e danneggiamento, ha riqualificato il fatto di estorsione cui al capo B) nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone, confermando nel resto la sentenza impugnata. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si censura la contraddittorietà della motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto di cui al capo A) come tentata estorsione, è generico poiché non si confronta con la motivazione resa, che ha distinto correttamente le due condotte, osservando che mentre nella prima condotta contestata il comportamento minaccioso era diretto ad ottenere il pagamento dei canoni e quindi una prestazione comunque dovuta e che avrebbe potuto teoricamente essere esigibile dinanzi ad un giudice, nella seconda la condotta era diretta all'immediato sgombero dell'immobile che proprio in forza del contratto di locazione concluso tra le parti sia pure verbalmente non rientrava tra i diritti che l'imputato avrebbe potuto azionare. Non va peraltro trascurato che la Corte ha sottolineato la particolare veemenza e la abnormità della violenza posta in essere dall'imputato facendo corretta applicazione della consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui "L'elemento psicologico del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone e quello del reato di estorsione vanno accertati secondo le ordinarie regole probatorie: alla speciale veemenza del comportamento violento o minaccioso potrà, pertanto, riconoscersi valenza di elemento sintomatico del dolo di estorsione. La prova del dolo, in assenza di esplicite ammissioni da parte dell'imputato, ha natura indiretta, dovendo essere desunta da elementi esterni e, in particolare, da quei dati della condotta che, per la loro non equivoca potenzialità offensiva, siano i più idonei ad esprimere il fine perseguito dall'agente (Sez. 1, n. 39293 del 23/09/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 241339; Sez. 1, n. 35006 del 18/04/2013, Polisi, Rv. 257208; Sez. 1, n. 11928 del 29/11/2018, dep. 2019, Comelli, Rv. 275012); con specifico riferimento al tema in esame, si è inoltre osservato che il dolo può essere tratto solo da dati esteriori, che ne palesano l'esistenza, e servono necessariamente a ricostruire anche il processo decisionale alla luce di elementi oggettivi, analizzati con un giudizio ex ante», e, di conseguenza, «le forme esteriori della condotta, e quindi la gravità della violenza e l'intensità dell'intimidazione veicolata con la minaccia, non sono momenti del tutto indifferenti nel qualificare il fatto in termini di estorsione piuttosto che di esercizio arbitrario ai sensi dell'art.393 c.p., ben potendo quindi costituire indici sintomatici di una volontà costrittiva, di sopraffazione, piuttosto che di soddisfazione di un diritto effettivamente esistente ed azionabile (Sez. 2, n. 44476 del 03/07/2015, Brudetti, Rv. 265320; in senso conforme Sez. U - n. 29541 del 16/07/2020 Ud. (dep. 23/10/2020 ) Rv. 280027). Considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta genericamente il difetto di motivazione in relazione al diniego della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle contestate aggravanti, è manifestamente infondato in quanto il giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretto da sufficiente motivazione (cfr. Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931), come avvenuto nella specie a pagina 10. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 15 novembre 2022 Il