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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 47136/2024

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] ( SVIZZERA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/01/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avv so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Lecce ha confermato la condanna del ricorrente per il delitto di minaccia aggravata; Considerato che il ricorso è stato proposto dall'imputato senza il ministero di un difensore; Rilevato che, a seguito delle modifiche apportate dalla

I. n. 103/2017 agli artt.571 e 613 cod. proc. pen., è esclusa la facoltà dell'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione, dovendosi tenere distinta la legittimazione a proporre il ricorso dalle modalità di proposizione, attenendo la prima alla titolarità sostanziale del diritto all'impugnazione e la seconda al suo concreto esercizio, per il quale si richiede la necessaria rappresentanza tecnica del difensore (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 23/02/2018, Aiello, Rv. 272010-01).

Rilevato che è stata pertanto adottata la procedura de plano contemplata dall'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. anche per la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi proposti senza il ministero di un difensore; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] ( SVIZZERA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/01/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avv so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Lecce ha confermato la condanna del ricorrente per il delitto di minaccia aggravata; Considerato che il ricorso è stato proposto dall'imputato senza il ministero di un difensore; Rilevato che, a seguito delle modifiche apportate dalla I. n. 103/2017 agli artt.571 e 613 cod. proc. pen., è esclusa la facoltà dell'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione, dovendosi tenere distinta la legittimazione a proporre il ricorso dalle modalità di proposizione, attenendo la prima alla titolarità sostanziale del diritto all'impugnazione e la seconda al suo concreto esercizio, per il quale si richiede la necessaria rappresentanza tecnica del difensore (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 23/02/2018, Aiello, Rv. 272010-01). Rilevato che è stata pertanto adottata la procedura de plano contemplata dall'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. anche per la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi proposti senza il ministero di un difensore; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i
Sentenza Cassazione n. 47136/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris