CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 41399/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N Visti gli atti e la sentenza impugnata, emessa in sede di rinvio; esaminato il ricorso; Ritenuto che esso è manifestamente infondato, in quanto il rinnovato giudizio di comparazione tra circostanze, all'esito dell'esclusione della recidiva, risoltosi nella ribadita equivalenza tra le attenuanti generiche e le aggravanti superstiti (violenza sulle cose rispetto al furto e tempo di notte), involge l'esercizio di valutazioni ampiamente discrezionali, non sindacabili in questa sede perché sorrette da sufficiente complessiva illustrazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12/07/