CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 26345/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/04/2022 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. uditoiyiffensore [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso straordinario, ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., avverso la sentenza in data 19 aprile 2022 con cui la Corte di cassazione, sezione quinta, ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso dello stesso [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza 13 luglio 2021 della Corte di appello di Bologna, che aveva dichiarato l'inammissibilità della richiesta di rescissione, ai sensi dell'art. 629-bis cod. proc. pen., della sentenza 14 novembre 2019 del Tribunale di Modena, che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di cui all'art. 624-bis cod. pen. Con l'unico motivo viene denunciato errore di fatto in relazione alla sottoscrizione - con firma digitale - da parte del difensore di [OSCURATO:PERSONA] della richiesta di rescissione e dei documenti allegati, in quanto la firma del difensore era mancante solo sui documenti. L'errore è decisivo perché la assenza di firma sui documenti non avrebbe precluso l'esame dell'istanza di rescissione. 3. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Il difensore ha depositato memoria, insistendo per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è generico e ne va, perciò, dichiarata l'inammissibilità. 1. La sentenza impugnata ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza, condividendo, in diritto, l'assunto che aveva fondato la decisione di primo grado, che aveva rilevato l'inammissibilità della richiesta di rescissione del giudicato siccome priva di sottoscrizione digitale. Il ricorso straordinario denuncia che la sentenza di legittimità, nell'affermare che l'istanza di rescissione e i documenti ad essa allegati erano privi di sottoscrizione digitale, era incorsa in errore di fatto, perché, in realtà, "soltanto i documenti allegati sono carenti della firma digitale del difensore e non anche l'atto principale e la procura speciale". Errore di fatto che sarebbe stato decisivo, in quanto la mancanza della firma digitale ai documenti allegati non determina l'inammissibilità dell'istanza.2. Il ricorso è generico, in quanto nel denunciare il travisamento di prova documentale non allega al ricorso il documento stesso, così privando il collegio della possibilità di apprezzare direttamente la fondatezza, o meno, del denunciato travisamento. 3. Alla inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in C 3.000, 00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C