CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 maggio 2023
Cassazione n. 48030/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e CONSIDEFtATO IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa in data 17 maggio 2023 il Tribunale di sorveglianza di Potenza ha respinto la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale avanzata da [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla condanna alla pena di due anni, undici mesi e sette giorni di reclusione inflitta con la sentenza emessa dal Tribunale di Potenza in data 14/12/2016, divenuta definitiva il 13/01/2021. Il Tribunale, sulla base della segnalazione dei Carabinieri di Lavello in merito alle denunce riportate per vari reati, commessi tra il 2016 e il 2022. e all'accertamento della sua abituale frequentazione con soggetti pericolosi e con precedenti di polizia, e sulla base della relazione negativa dell'UEPE di Potenza, che ha affermato di non poter strutturare un programma trattamentale significativo a causa della mancanza di collaborazione dell'istante, ha ritenuto che egli sia ancora legato alle logiche devianti che hanno caratterizzato il suo excursus criminale e che manifesti ancora una particolare pericolosità sociale. Ha quindi valutato che tale condotta impedisca di affermare che la misura richiesta contribuisca alla sua rieducazione e assicuri il pericolo di commissione di nuovi reati. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi. 2.1. Con il primo deduce la violazione degli artt. 606, connma 1, lett. b), cod.proc.pen. e 47 Ord. pen. Il Tribunale non ha tenuto conto degli elementi positivi emergenti dall'annotazione dei Carabinieri, quali il fatto che egli non abbia carichi pendenti né abbia riportato condanne definitive per le segnalazioni di reato indicate, non abbia collegamenti con la criminalità organizzata, abbia indicato un domicilio idoneo per l'esecuzione della misura, e del fatto che l'UEPE di Potenza ha affermato che egli riconosce le proprie responsabilità, e non ha spiegato da quali elementi tragga la valutazione di una sua incapacità di operare una riflessione critica e di comprendere la gravità delle azioni commesse. L'UEPE valuta negativamente la mancanza di informazioni sulla sua attività lavorativa, ma non risulta avergli chiesto specifici chiarinnenti. Il Tribunale ha infine espresso un giudizio prognostico negativo, mentre l'assenza di procedimenti penali pendenti dimostra il suo ravvedimento. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc.pen., per travisamento della prova e manifesta illogicità, mancanza e contraddittorietà della motivazione.Il Tribunale ha motivato il diniego in base alla relazione dell'UEPE, che contiene però mere sensazioni ed è priva dei necessari approfondimenti, formulando una valutazione di pericolosità che è smentita dall'assenza di procedimenti penali pendenti. In particolare sussiste il travisamento della prova per avere il Tribunale utilizzato elementi presi dalla relazione UEPE, che sono invece insussistenti in quanto asseriti solo in termini di probabilità, ed ha omesso di considerare l'elemento della mancanza di procedimenti pendenti, quale elemento idoneo per giustificare l'accoglimento dell'istanza. 3. Il ricorso è manifestamente infondato, e deve essere dichiarato inammissibile. Esso non si confronta con l'ordinanza impugnata, che è ampiamente motivata in merito agli elementi che impediscono una valutazione prognostica positiva. 3.1. In particolare il ricorrente si limita a riproporre il contenuto dell'istanza, elencando quelli che ritiene essere elementi a sé favorevoli, senza tenere conto degli elementi che il Tribunale ha dettagliatamente posto a base del diniego. Il ricorrente non tiene conto, infatti, della sussistenza di plurime denunce, riferite dai Carabinieri come riportate quasi costantemente tra il 2016 e il 2022, che sono idonee a dimostrare il permanere di uno stile di vita socialmente pericoloso, e in ordine alle quali è irrilevante la pendenza o meno di un procedimento penale, non avendo egli provato che le stesse siano state archiviate. Non tiene conto della riferita frequentazione con soggetti pericolosi, condotta legittimamente valutata come espressione del non allontanamento dal predetto stile di vita. Lamenta la erroneità o approssimazione della relazione dell'UEPE, ma non fornisce i chiarimenti che l'Ufficio risulta avergli già richiesto, in merito alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa, asseritamente in altra Regione italiana, e in merito alla sua situazione familiare e relazionale, che incide, insieme alle modalità lavorative, sulla valutazione di idoneità, anche ai fini del controllo del domicilio, indicato presso i genitori. Non nega, peraltro, la scarsa collaborazione lamentata dall'UEPE e le ragioni per le quali detto Ufficio ha ritenuto impossibile strutturare un programma trattamentale significativo, circostanze che il Tribunale ha, con motivazione non illogica, ritenuto sufficienti per valutare non ancora maturato il necessario percorso rieducativo, e per escludere la concedibilità della misura alternativa richiesta, per il persistere del pericolo di recidivanza. 3.2. E' infine palesemente insussistente il lamentato vizio di travisamento della prova, avendo il Tribunale correttamente valutato le denunce come meri «fatti storici costituenti ipotesi di reato», idonei però a dimostrare, unitamente a tutti gli altri elementi negativi evidenziati, la persistente pericolosità sociale dell'istante. Egli, in realtà, chiede a questa Corte una diversa valutazione di merito degli elementi prospettati nell'istanza originaria e nel ricorso. Tale richiesta è manifestamente infondata, dal momento che esula dai poteri di questa Corte, nell'ambito del controllo della motivazione del provvedimento impugnato, la formulazione di una nuova e diversa valutazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, essendo tale attività riservata esclusivamente al giudice di merito e potendo riguardare il giudizio di legittimità solo la verifica dell'"iter" argomentativo di tale giudice, accertando se quest'ultimo abbia o meno dato conto adeguatamente delle ragioni che lo hanno condotto ad emettere la decisione (cfr. Sez. 6, n. 1354 del 14/04/1998, Rv. 210658) 4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale nonché in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.