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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 28936/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe il G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] definiva l'incidente di esecuzione, ad oggetto plurimo, promosso da [OSCURATO:PERSONA] in relazione a svariate condanne da lui riportate.

Per quanto di ulteriore rilievo in questa sede, il giudice dell'esecuzione: A) rigettava l'istanza di rideterminazione in melius della pena già quantificata, ai sensi dell'art. 81 cpv. cod. pen., con ordinanza 11 luglio 2023 della Corte di appello di Ancona, dopo l'avvenuto riconoscimento della continuazione in sede esecutiva tra le due sentenze della Corte di appello dell'Aquila datate, rispettivamente, 12 marzo 2015 (irrevocabile il 16 dicembre 2016) e 28 febbraio 2018 (irrevocabile il 16 aprile 2018); B) rigettava l'istanza di ripristino del beneficio dell'indulto, applicato su pregressi titoli con ordinanza 16 luglio 2016 del Tribunale di Teramo, e revocato, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 31 luglio 2006, n. 241, con ordinanza 19 luglio 2017 della Corte di appello dell'Aquila.

Quanto alla questione sub A), il giudice dell'esecuzione osservava che l'ordinanza 11 luglio 2023 della Corte di appello di Ancona era passata in cosa giudicata e, in assenza di circostanze nuove, il decisum non poteva essere in alcun modo, e quindi neppure a fronte della dedotta illegalità originaria della pena, rivisitato.

Quanto alla questione sub B), il giudice dell'esecuzione osservava che - a fronte di revoca di indulto decretata a seguito di avvenuta commissione, nel quinquennio, di delitto non colposo sanzionato con pena detentiva non inferiore a due anni (il reato ex art. 476 cod. pen., accertato con sentenza 12 marzo 2015 della Corte di appello dell'Aquila) - la circostanza nuova rappresentata, ossia l'avvenuta degradazione del delitto in questione a reato satellite (per effetto dell'ordinanza di riconoscimento della continuazione di cui al punto A, con rideterminazione della pena ad esso riferita in misura inferiore ai due anni), fosse ininfluente.

La revoca del beneficio si era ormai cristallizzata e l'indulto caducato non poteva essere nuovamente applicato.

2. Ricorre il condannato per cassazione, mediante atti distinti, sottoscritti entrambi dal suo difensore di fiducia.

Con un primo atto il ricorrente deduce la violazione dell'art. 672 cod. proc. pen., in relazione al mancato ripristino del beneficio dell'indulto (questione sub B).

A suo dire, l'avvenuto riconoscimento della continuazione avrebbe retroattivamente inciso sull'entità della pena, inflitta per il reato che aveva determinato la revoca dell'indulto, ridimensionandola ad una misura che quella revoca più non consentirebbe.

Con il secondo atto il ricorrente deduce la violazione degli artt. 81 cod. pen. e 666, comma 2, e 671 cod. proc. pen., in relazione alla mancata rideterminazione in melius della pena oggetto dell'ordinanza di continuazione 1.1 luglio 2023 della Corte di appello di Ancona (questione sub A).

A suo dire, la pena in discorso sarebbe strutturalmente illegale, per superamento del limite del triplo sancito dall'art. 81, cit., e il rilievo dell'illegalità non incontrerebbe l'ostacolo del giudicato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato, in entrambi gli atti in cui si articola,

2. Quanto al primo di essi, le Sezioni Unite di questa Corte insegnano (n. 21501 del 23/04/2009, Astone, Rv. 243380-01) che - in tema di indulto e di cause che ne importano la revoca, e in caso di reati sopravvenuti in tal senso rilevanti, uniti ad altri in continuazione - la pena da considerare ai fini della revoca va individuata, con riguardo ai reati-satellite, nell'aumento di pena in concreto inflitto a titolo di continuazione per ciascuno di essi, e non nella sanzione originariamente irrogata, e neppure nella sanzione edittale minima prevista per la singola fattispecie astratta.

Nel caso di specie è accaduto che l'indulto, già concesso, è stato revocato a seguito della commissione, nel quinquennio successivo all'entrata in vigore della legge n. 241 del 2006, del reato di falso in atto pubblico, per cui era stata inizialmente inflitta la pena di tre anni di reclusione.

Successivamente alla decretata revoca, in separata sede esecutiva (esattamente, nel procedimento sfociato nell'ordinanza 11 luglio 2023 della Corte di appello dell'Aquila) il reato di falso è stato unito in continuazione ad altri reati.

A base della continuazione è stato posto il delitto di bancarotta di cui al capo a) della sentenza 28 febbraio 2018 della Corte di appello dell'Aquila, commesso oltre il quinquennio per la revoca rilevante.

Il falso (infraquinquennale) è divenuto reato satellite e la relativa pena è stata rideterminata in quella di due mesi e venti giorni di reclusione.

E' questo certamente un fatto nuovo, importante il venir meno ex tunc della causa di revoca dell'indulto, che il giudice dell'esecuzione era tenuto a considerare ai fini del ripristino (e non già della rinnovata applicazione) del beneficio.

La preclusione del giudicato esecutivo è infatti inoperante, quando sono dedotti elementi, di fatto e/o di diritto, cronologicamente sopravvenuti alla decisione e influenti sul suo tenore (tra le molte, Sez. 1, n. 7877 del 21/01/2015, Conti, Rv. 262596-01). cl

3. Quanto al secondo atto di ricorso, occorre osservare che - a fronte della precedente ordinanza della Corte di appello di Ancona, datata 11 luglio 2023, che rideterminava la pena unica in continuazione, ordinanza non impugnata - l'istanza di ricalcolo della pena stessa non è basata su fatti nuovi e non sarebbe idonea, sotto questo profilo, alla rivisitazione del giudicato.

E' anche vero, però, che nella specie è stato -a ragione- denunciato il superamento del limite del triplo, che costituisce il tetto edittale del reato continuato ai sensi dell'art. 81 cod. pen., applicabile anche in executivis (Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270073-01).

Il delitto più grave, quello di bancarotta di cui al capo a) della sentenza 28 febbraio 2018 della Corte di appello dell'Aquila, è stato sanzionato in concreto con la pena di due anni di reclusione.

Il triplo di tale pena ammonta a sei anni, misura inferiore a quella (sei anni e sei mesi) stabilita dall'ordinanza di continuazione.

Il superamento del limite del triplo sfocia nella illegalità della pena (v., a contrario, Sez. 6, n. 40047 del 12/09/2022, Novaglio, Rv. 283943-01).

E l'illegalità della pena, anche originaria, è sempre rilevabile in sede esecutiva, anche oltre il giudicato, sia quest'ultimo giudicato di cognizione (Sez.

U, n. 38809 del 31/03/2022, Miraglia, Rv. 283689-01) o giudicato esecutivo.

3. L'ordinanza impugnata non si è attenuta ai principi suindicati.

Essa deve essere dunque annullata, evidentemente nella sola parte corrispondente alle censure proposte ed accolte, con rinvio per nuovo giudizio al G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA].

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudiziio al Giudi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] definiva l'incidente di esecuzione, ad oggetto plurimo, promosso da [OSCURATO:PERSONA] in relazione a svariate condanne da lui riportate. Per quanto di ulteriore rilievo in questa sede, il giudice dell'esecuzione: A) rigettava l'istanza di rideterminazione in melius della pena già quantificata, ai sensi dell'art. 81 cpv. cod. pen., con ordinanza 11 luglio 2023 della Corte di appello di Ancona, dopo l'avvenuto riconoscimento della continuazione in sede esecutiva tra le due sentenze della Corte di appello dell'Aquila datate, rispettivamente, 12 marzo 2015 (irrevocabile il 16 dicembre 2016) e 28 febbraio 2018 (irrevocabile il 16 aprile 2018); B) rigettava l'istanza di ripristino del beneficio dell'indulto, applicato su pregressi titoli con ordinanza 16 luglio 2016 del Tribunale di Teramo, e revocato, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 31 luglio 2006, n. 241, con ordinanza 19 luglio 2017 della Corte di appello dell'Aquila. Quanto alla questione sub A), il giudice dell'esecuzione osservava che l'ordinanza 11 luglio 2023 della Corte di appello di Ancona era passata in cosa giudicata e, in assenza di circostanze nuove, il decisum non poteva essere in alcun modo, e quindi neppure a fronte della dedotta illegalità originaria della pena, rivisitato. Quanto alla questione sub B), il giudice dell'esecuzione osservava che - a fronte di revoca di indulto decretata a seguito di avvenuta commissione, nel quinquennio, di delitto non colposo sanzionato con pena detentiva non inferiore a due anni (il reato ex art. 476 cod. pen., accertato con sentenza 12 marzo 2015 della Corte di appello dell'Aquila) - la circostanza nuova rappresentata, ossia l'avvenuta degradazione del delitto in questione a reato satellite (per effetto dell'ordinanza di riconoscimento della continuazione di cui al punto A, con rideterminazione della pena ad esso riferita in misura inferiore ai due anni), fosse ininfluente. La revoca del beneficio si era ormai cristallizzata e l'indulto caducato non poteva essere nuovamente applicato. 2. Ricorre il condannato per cassazione, mediante atti distinti, sottoscritti entrambi dal suo difensore di fiducia. Con un primo atto il ricorrente deduce la violazione dell'art. 672 cod. proc. pen., in relazione al mancato ripristino del beneficio dell'indulto (questione sub B). A suo dire, l'avvenuto riconoscimento della continuazione avrebbe retroattivamente inciso sull'entità della pena, inflitta per il reato che aveva determinato la revoca dell'indulto, ridimensionandola ad una misura che quella revoca più non consentirebbe. Con il secondo atto il ricorrente deduce la violazione degli artt. 81 cod. pen. e 666, comma 2, e 671 cod. proc. pen., in relazione alla mancata rideterminazione in melius della pena oggetto dell'ordinanza di continuazione 1.1 luglio 2023 della Corte di appello di Ancona (questione sub A). A suo dire, la pena in discorso sarebbe strutturalmente illegale, per superamento del limite del triplo sancito dall'art. 81, cit., e il rilievo dell'illegalità non incontrerebbe l'ostacolo del giudicato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato, in entrambi gli atti in cui si articola, 2. Quanto al primo di essi, le Sezioni Unite di questa Corte insegnano (n. 21501 del 23/04/2009, Astone, Rv. 243380-01) che - in tema di indulto e di cause che ne importano la revoca, e in caso di reati sopravvenuti in tal senso rilevanti, uniti ad altri in continuazione - la pena da considerare ai fini della revoca va individuata, con riguardo ai reati-satellite, nell'aumento di pena in concreto inflitto a titolo di continuazione per ciascuno di essi, e non nella sanzione originariamente irrogata, e neppure nella sanzione edittale minima prevista per la singola fattispecie astratta. Nel caso di specie è accaduto che l'indulto, già concesso, è stato revocato a seguito della commissione, nel quinquennio successivo all'entrata in vigore della legge n. 241 del 2006, del reato di falso in atto pubblico, per cui era stata inizialmente inflitta la pena di tre anni di reclusione. Successivamente alla decretata revoca, in separata sede esecutiva (esattamente, nel procedimento sfociato nell'ordinanza 11 luglio 2023 della Corte di appello dell'Aquila) il reato di falso è stato unito in continuazione ad altri reati. A base della continuazione è stato posto il delitto di bancarotta di cui al capo a) della sentenza 28 febbraio 2018 della Corte di appello dell'Aquila, commesso oltre il quinquennio per la revoca rilevante. Il falso (infraquinquennale) è divenuto reato satellite e la relativa pena è stata rideterminata in quella di due mesi e venti giorni di reclusione. E' questo certamente un fatto nuovo, importante il venir meno ex tunc della causa di revoca dell'indulto, che il giudice dell'esecuzione era tenuto a considerare ai fini del ripristino (e non già della rinnovata applicazione) del beneficio. La preclusione del giudicato esecutivo è infatti inoperante, quando sono dedotti elementi, di fatto e/o di diritto, cronologicamente sopravvenuti alla decisione e influenti sul suo tenore (tra le molte, Sez. 1, n. 7877 del 21/01/2015, Conti, Rv. 262596-01). cl 3. Quanto al secondo atto di ricorso, occorre osservare che - a fronte della precedente ordinanza della Corte di appello di Ancona, datata 11 luglio 2023, che rideterminava la pena unica in continuazione, ordinanza non impugnata - l'istanza di ricalcolo della pena stessa non è basata su fatti nuovi e non sarebbe idonea, sotto questo profilo, alla rivisitazione del giudicato. E' anche vero, però, che nella specie è stato -a ragione- denunciato il superamento del limite del triplo, che costituisce il tetto edittale del reato continuato ai sensi dell'art. 81 cod. pen., applicabile anche in executivis (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270073-01). Il delitto più grave, quello di bancarotta di cui al capo a) della sentenza 28 febbraio 2018 della Corte di appello dell'Aquila, è stato sanzionato in concreto con la pena di due anni di reclusione. Il triplo di tale pena ammonta a sei anni, misura inferiore a quella (sei anni e sei mesi) stabilita dall'ordinanza di continuazione. Il superamento del limite del triplo sfocia nella illegalità della pena (v., a contrario, Sez. 6, n. 40047 del 12/09/2022, Novaglio, Rv. 283943-01). E l'illegalità della pena, anche originaria, è sempre rilevabile in sede esecutiva, anche oltre il giudicato, sia quest'ultimo giudicato di cognizione (Sez. U, n. 38809 del 31/03/2022, Miraglia, Rv. 283689-01) o giudicato esecutivo. 3. L'ordinanza impugnata non si è attenuta ai principi suindicati. Essa deve essere dunque annullata, evidentemente nella sola parte corrispondente alle censure proposte ed accolte, con rinvio per nuovo giudizio al G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudiziio al Giudi
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