Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 48224/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/03/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] é

1. La Corte di appello di Catanzaro, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città del 04/10/2021, che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 76 d.lgs. 06 settembre 2011, n. 159 e, per l'effetto, lo aveva condannato alla pena di mesi due di arresto, oltre che al pagamento delle spese processuali, disponendo anche la nuova conduzione del condannato al luogo di rimpatrio, a pena espiata.

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo l'erronea applicazione del contestato modello legale, oltre che la mancanza e manifesta illogicità della motivazione (il provvedimento del Questore è privo dell'ordine di rimpatrio, ossia di uno dei requisiti intrinseci di legittimità dello stesso).

3. Giova allora ricordare come l'accertamento in sede legittimità, in ordine al discorso giustificativo della decisione, deve essere limitato a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo in ordine ai vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso, per sostanziare il suo convincimento, né di procedere alla "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è - in via esclusiva - riservata al giudice di merito (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, dep. 02/07/1997, Dessimone e altri, Rv. 207944, Sez. 6, n. 29263 del 08/07/2010, dep. 26/07/2010, Capanna, Rv. 248192).

Non integrano, infatti, manifesta illogicità della motivazione, quale vizio denunciabile in questa sede, né la mera prospettazione di una diversa - e, per il ricorrente, più adeguata - valutazione delle risultanze processuali, né la difforme ricostruzione degli atti ritenuta più logica, né la minima incongruenza, né la mancata confutazione di una argomentazione difensiva.

3.1. L'illogicità della motivazione deve, invece, consistere in carenze logico - giuridiche, risultanti dal testo del provvedimento impugnato e che devono essere evidenti, ossia di spessore tale da essere percepibili ictu acuii, restando ininfluenti le minime distonie e considerandosi disattese le deduzioni difensive che - anche laddove non espressamente confutate - appaiano logicamente inconciliabili con la decisione adottata (Sez.

U, n. 24 del 24/11/1999, dep. 16/12/1999, Spina, Rv. 214794; Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, dep. 23/06/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez.

U, n. 47289 del 24/09/2003 dep. 10/12/2003, Petrella, Rv. 226074, e, tra le plurime successive conformi, Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010, Merja, Rv. 248698).

3.2. Si deve infine rammentare come, nell'apprezzamento delle fonti di prova, il compito del giudice di legittimità non consista nel sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito; la Corte di cassazione ha il diverso compito, infatti, di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti e se abbiano esattamente applicato le regole della logica, nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni, a preferenza di altre (così Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Clarke, Rv 203428; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv 235507; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217).

4. Nella concreta fattispecie, la Corte territoriale ha correttamente applicato il contestato paradigma normativo, dando adeguatamente conto dell'esistenza, nel provvedimento amministrativo sito a monte della contestata violazione, ossia nell'ordine del Questore, della disposizione di procedere al rimpatrio nei confronti del soggetto.

Le doglianze difensive sono tutte versate nel merito, invocando esse una non consentita rivalutazione in fatto, in ordine agli elementi di valutazione e conoscenza presenti nell'incarto processuale.

La motivazione, inoltre, risulta congruente, logica e priva di forme di contraddittorietà.

5. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi dì esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/03/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] é 1. La Corte di appello di Catanzaro, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città del 04/10/2021, che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 76 d.lgs. 06 settembre 2011, n. 159 e, per l'effetto, lo aveva condannato alla pena di mesi due di arresto, oltre che al pagamento delle spese processuali, disponendo anche la nuova conduzione del condannato al luogo di rimpatrio, a pena espiata. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo l'erronea applicazione del contestato modello legale, oltre che la mancanza e manifesta illogicità della motivazione (il provvedimento del Questore è privo dell'ordine di rimpatrio, ossia di uno dei requisiti intrinseci di legittimità dello stesso). 3. Giova allora ricordare come l'accertamento in sede legittimità, in ordine al discorso giustificativo della decisione, deve essere limitato a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo in ordine ai vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso, per sostanziare il suo convincimento, né di procedere alla "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è - in via esclusiva - riservata al giudice di merito (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, dep. 02/07/1997, Dessimone e altri, Rv. 207944, Sez. 6, n. 29263 del 08/07/2010, dep. 26/07/2010, Capanna, Rv. 248192). Non integrano, infatti, manifesta illogicità della motivazione, quale vizio denunciabile in questa sede, né la mera prospettazione di una diversa - e, per il ricorrente, più adeguata - valutazione delle risultanze processuali, né la difforme ricostruzione degli atti ritenuta più logica, né la minima incongruenza, né la mancata confutazione di una argomentazione difensiva. 3.1. L'illogicità della motivazione deve, invece, consistere in carenze logico - giuridiche, risultanti dal testo del provvedimento impugnato e che devono essere evidenti, ossia di spessore tale da essere percepibili ictu acuii, restando ininfluenti le minime distonie e considerandosi disattese le deduzioni difensive che - anche laddove non espressamente confutate - appaiano logicamente inconciliabili con la decisione adottata (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, dep. 16/12/1999, Spina, Rv. 214794; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, dep. 23/06/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003 dep. 10/12/2003, Petrella, Rv. 226074, e, tra le plurime successive conformi, Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010, Merja, Rv. 248698). 3.2. Si deve infine rammentare come, nell'apprezzamento delle fonti di prova, il compito del giudice di legittimità non consista nel sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito; la Corte di cassazione ha il diverso compito, infatti, di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti e se abbiano esattamente applicato le regole della logica, nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni, a preferenza di altre (così Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Clarke, Rv 203428; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv 235507; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217). 4. Nella concreta fattispecie, la Corte territoriale ha correttamente applicato il contestato paradigma normativo, dando adeguatamente conto dell'esistenza, nel provvedimento amministrativo sito a monte della contestata violazione, ossia nell'ordine del Questore, della disposizione di procedere al rimpatrio nei confronti del soggetto. Le doglianze difensive sono tutte versate nel merito, invocando esse una non consentita rivalutazione in fatto, in ordine agli elementi di valutazione e conoscenza presenti nell'incarto processuale. La motivazione, inoltre, risulta congruente, logica e priva di forme di contraddittorietà. 5. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi dì esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Sentenza Cassazione n. 48224/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris