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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 10 febbraio 2022

Cassazione n. 44625/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] L'UNI; lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Sorveglianza di Torino ha dichiarato l'inefficacia della misura alternativa della semilibertà ex art. 50 0.P., che era stata concessa ad [OSCURATO:PERSONA] per l'esecuzione della pena di quattro anni di reclusione inflitta con sentenza del GUP del Tribunale di Bari del 2/10/2019, ed ha disposto la prosecuzione della pena nelle forme ordinarie.

L'ordinanza ha motivato tale determinazione rilevando che, dopo l'ammis- sione alla misura alternativa, avvenuta con provvedimento del 26/10/2021, il Myftari era stato interessato da indagini, illustrate nell'ordinanza custodiale del GIP del Tribunale di Lecce in data 27/10/2021, ma non sottoposto a misura cautelare, per ulteriori delitti in materia di sostanze stupefacenti, precisamente una contestazione associativa e due reati-satellite, uno dei quali aggravato dall'ingente quantitativo, fatti risalenti al 2018/2019.

Alla luce di tale nuovo elemento, il Tribunale di sorveglianza ha rilevato che il reato del 12/5/2019, attualmente in esecuzione, assume una diversa e più grave connotazione, risultando inquadrato come reato satellite dell'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, quindi espressione di una condotta non isolata ma funzionale agli scopi associativi.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del Myftari, avv. [OSCURATO:PERSONA], indicando i seguenti motivi di impugnazione.

2.1. Violazione di legge in relazione all'art. 51 O.P. e vizio della motiva- zione, nella triplice definizione normativa, risultante dal testo del provvedimento impugnato.

Rileva il ricorrente la violazione dell'art. 51 O.P., che disciplina in modo tassativo i casi di revoca della misura alternativa, tra cui non rientra quello in esame, definito nell'impugnata ordinanza come "inefficacia" e non previsto da alcuna norma.

In secondo luogo, si contesta il rilievo della causa unica di tale inefficacia, quale la sopravvenienza di un procedimento penale pendente, ma riguardante fatti antecedenti o, al limite, coevi rispetto a quelli accertati nella sentenza in esecuzione; invece, la semilibertà è stata concessa ben tre anni dopo i fatti, a seguito di un positivo percorso di rieducazione e socializzazione.

Si rileva peraltro che la seconda imputazione cautelare ex art. 73 DPR n. 309 del 1990 si situa al 12/5/2019, data dell'arresto del Myftari per il delitto in esecuzione: deduce la difesa che si tratta dello stesso reato, interessato da approfondimenti investigativi nell'ordinanza custodiale leccese.Le condizioni che avevano indotto alla concessione della semilibertà non risultano scalfite da tale elemento nuovo, mentre il Tribunale di sorveglianza ha effettuato una valutazione ipotetica sulla base di elementi di giudizio non congrui rispetto alla decisione sulla misura alternativa, che deve poggiare su altre basi, in specie: il percorso rieducativo intrapreso dal condannato ed il rapporto fiduciario instauratosi tra il medesimo e gli organi del trattamento.

Su tali profili l'impugnata ordinanza è silente.

2.2. In esito all'illustrazione dei motivi di ricorso, la difesa del Myftari ha chiesto a questa Corte di dichiarare sospesa l'esecutività dell'impugnata ordinanza, onde evitare al Myftari danni gravi ed irreparabili. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato nei seguenti termini.

L'inefficacia della misura alternativa, nella specie dichiarata dal Tribunale di sorveglianza, non corrisponde all'ipotesi in esame, che invece può prevedere la revoca della misura nei casi tassativamente indicati dall'art. 51 O.P.

L'ipotesi del primo comma - «Il provvedimento di semilibertà può essere in ogni tempo revocato quando il soggetto non si appalesi idoneo al trattamento» - potrebbe astrattamente attagliarsi alla vicenda del Myftari, ma l'impugnata ordinanza ha ancorato la decisione all'unico motivo della sopravvenienza di un'ordinanza cautelare (che peraltro non ha applicato cautele al ricorrente) per fatti coevi e parzialmente coincidenti con quello in esecuzione, senza dare alcuna delucidazione in merito ai riflessi che tale sopravvenienza potrebbe avere sul percorso trattamentale e sulla persistente meritevolezza del Myftari alla misura alternativa.

La valutazione che invece compete al Tribunale di sorveglianza in tema di mantenimento di detta misura alternativa deve focalizzarsi sul percorso rieduca- tivo intrapreso dal condannato e sulla prognosi di risocializzazione del medesimo, anche eventualmente valorizzando le pendenze giudiziarie, ma con un ragiona- mento che dia conto dell'effettiva e concreta disamina dei fatti che ne sono all'origine, del tempo al quale risalgono, nonché dello stato del procedimento (Sez. 1, n. 521 del 04/02/1992, Primerano, Rv. 189242), e che ne delimiti la valenza in funzione accessoria: esse costituiscono infatti elementi di base per l'esame scientifico della personalità del condannato e punti di partenza per valutare l'attuale strutturazione della personalità del soggetto e, quindi, per accertare i reali progressi compiuti dal condannato e la sua idoneità al reinserimento nella società (Sez. 1, n. 2834 del 24/06/1991, Tucci, Rv. 188059), restando primario tale profilo di indagine.Peraltro, l'ordinanza custodiale intervenuta non aveva disposto cautele a carico del Myftari, ma se pure ciò fosse stato, non avrebbe potuto comportare automaticamente la revoca della misura alternativa in corso che è, invece, correlata alla valutazione della condotta attribuita all'interessato con il provvedi- mento cautelare e alla sua incompatibilità con la prosecuzione della prova (Sez. 1, n. 36503 del 06/06/2018, Galiano, Rv. 273614).

Alla stregua di tali indicazioni, il provvedimento in esame rivela lacune di valutazione in merito agli indicati elementi che è necessario colmare, nella piena autonomia di giudizio, da parte del Tribunale di sorveglianza.

2. Quanto alla richiesta del ricorrente di dichiarare sospesa l'esecutività dell'impugnata ordinanza, onde evitare al Myftari danni gravi ed irreparabili, si osserva che essa doveva essere indirizzata al giudice che ha emesso il provvedimento, ai sensi dell'art. 666, comma 7, cod. proc. pen. 3.

In conclusione, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di sorveglianza per riesaminare secondo tali direttrici la soprav- venienza della pendenza giudiziaria a carico del Myftari, e la sua incidenza sulla misura alternativa, alla stregua dei principi di diritto che si sono richiamati.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Torino.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] L'UNI; lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Sorveglianza di Torino ha dichiarato l'inefficacia della misura alternativa della semilibertà ex art. 50 0.P., che era stata concessa ad [OSCURATO:PERSONA] per l'esecuzione della pena di quattro anni di reclusione inflitta con sentenza del GUP del Tribunale di Bari del 2/10/2019, ed ha disposto la prosecuzione della pena nelle forme ordinarie. L'ordinanza ha motivato tale determinazione rilevando che, dopo l'ammis- sione alla misura alternativa, avvenuta con provvedimento del 26/10/2021, il Myftari era stato interessato da indagini, illustrate nell'ordinanza custodiale del GIP del Tribunale di Lecce in data 27/10/2021, ma non sottoposto a misura cautelare, per ulteriori delitti in materia di sostanze stupefacenti, precisamente una contestazione associativa e due reati-satellite, uno dei quali aggravato dall'ingente quantitativo, fatti risalenti al 2018/2019. Alla luce di tale nuovo elemento, il Tribunale di sorveglianza ha rilevato che il reato del 12/5/2019, attualmente in esecuzione, assume una diversa e più grave connotazione, risultando inquadrato come reato satellite dell'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, quindi espressione di una condotta non isolata ma funzionale agli scopi associativi. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del Myftari, avv. [OSCURATO:PERSONA], indicando i seguenti motivi di impugnazione. 2.1. Violazione di legge in relazione all'art. 51 O.P. e vizio della motiva- zione, nella triplice definizione normativa, risultante dal testo del provvedimento impugnato. Rileva il ricorrente la violazione dell'art. 51 O.P., che disciplina in modo tassativo i casi di revoca della misura alternativa, tra cui non rientra quello in esame, definito nell'impugnata ordinanza come "inefficacia" e non previsto da alcuna norma. In secondo luogo, si contesta il rilievo della causa unica di tale inefficacia, quale la sopravvenienza di un procedimento penale pendente, ma riguardante fatti antecedenti o, al limite, coevi rispetto a quelli accertati nella sentenza in esecuzione; invece, la semilibertà è stata concessa ben tre anni dopo i fatti, a seguito di un positivo percorso di rieducazione e socializzazione. Si rileva peraltro che la seconda imputazione cautelare ex art. 73 DPR n. 309 del 1990 si situa al 12/5/2019, data dell'arresto del Myftari per il delitto in esecuzione: deduce la difesa che si tratta dello stesso reato, interessato da approfondimenti investigativi nell'ordinanza custodiale leccese.Le condizioni che avevano indotto alla concessione della semilibertà non risultano scalfite da tale elemento nuovo, mentre il Tribunale di sorveglianza ha effettuato una valutazione ipotetica sulla base di elementi di giudizio non congrui rispetto alla decisione sulla misura alternativa, che deve poggiare su altre basi, in specie: il percorso rieducativo intrapreso dal condannato ed il rapporto fiduciario instauratosi tra il medesimo e gli organi del trattamento. Su tali profili l'impugnata ordinanza è silente. 2.2. In esito all'illustrazione dei motivi di ricorso, la difesa del Myftari ha chiesto a questa Corte di dichiarare sospesa l'esecutività dell'impugnata ordinanza, onde evitare al Myftari danni gravi ed irreparabili. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei seguenti termini. L'inefficacia della misura alternativa, nella specie dichiarata dal Tribunale di sorveglianza, non corrisponde all'ipotesi in esame, che invece può prevedere la revoca della misura nei casi tassativamente indicati dall'art. 51 O.P. L'ipotesi del primo comma - «Il provvedimento di semilibertà può essere in ogni tempo revocato quando il soggetto non si appalesi idoneo al trattamento» - potrebbe astrattamente attagliarsi alla vicenda del Myftari, ma l'impugnata ordinanza ha ancorato la decisione all'unico motivo della sopravvenienza di un'ordinanza cautelare (che peraltro non ha applicato cautele al ricorrente) per fatti coevi e parzialmente coincidenti con quello in esecuzione, senza dare alcuna delucidazione in merito ai riflessi che tale sopravvenienza potrebbe avere sul percorso trattamentale e sulla persistente meritevolezza del Myftari alla misura alternativa. La valutazione che invece compete al Tribunale di sorveglianza in tema di mantenimento di detta misura alternativa deve focalizzarsi sul percorso rieduca- tivo intrapreso dal condannato e sulla prognosi di risocializzazione del medesimo, anche eventualmente valorizzando le pendenze giudiziarie, ma con un ragiona- mento che dia conto dell'effettiva e concreta disamina dei fatti che ne sono all'origine, del tempo al quale risalgono, nonché dello stato del procedimento (Sez. 1, n. 521 del 04/02/1992, Primerano, Rv. 189242), e che ne delimiti la valenza in funzione accessoria: esse costituiscono infatti elementi di base per l'esame scientifico della personalità del condannato e punti di partenza per valutare l'attuale strutturazione della personalità del soggetto e, quindi, per accertare i reali progressi compiuti dal condannato e la sua idoneità al reinserimento nella società (Sez. 1, n. 2834 del 24/06/1991, Tucci, Rv. 188059), restando primario tale profilo di indagine.Peraltro, l'ordinanza custodiale intervenuta non aveva disposto cautele a carico del Myftari, ma se pure ciò fosse stato, non avrebbe potuto comportare automaticamente la revoca della misura alternativa in corso che è, invece, correlata alla valutazione della condotta attribuita all'interessato con il provvedi- mento cautelare e alla sua incompatibilità con la prosecuzione della prova (Sez. 1, n. 36503 del 06/06/2018, Galiano, Rv. 273614). Alla stregua di tali indicazioni, il provvedimento in esame rivela lacune di valutazione in merito agli indicati elementi che è necessario colmare, nella piena autonomia di giudizio, da parte del Tribunale di sorveglianza. 2. Quanto alla richiesta del ricorrente di dichiarare sospesa l'esecutività dell'impugnata ordinanza, onde evitare al Myftari danni gravi ed irreparabili, si osserva che essa doveva essere indirizzata al giudice che ha emesso il provvedimento, ai sensi dell'art. 666, comma 7, cod. proc. pen. 3. In conclusione, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di sorveglianza per riesaminare secondo tali direttrici la soprav- venienza della pendenza giudiziaria a carico del Myftari, e la sua incidenza sulla misura alternativa, alla stregua dei principi di diritto che si sono richiamati. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Torino. Così deciso
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