CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 ottobre 2023
Cassazione n. 46509/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il provvedimento del 30/01/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. In data 10 agosto 2023, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, senza il ministero di un difensore, in relazione al fascicolo R.G. 24596/2023, assegnato alla [OSCURATO:PERSONA] Sezione Penale, dichiarazione di ricusazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA], deducendo che, poiché egli era stato delegato all'esame preliminare dei ricorsi presso la Prima Sezione Penale, non avrebbe potuto far parte del collegio chiamato a decidere, presso la [OSCURATO:PERSONA] Sezione Penale, il "ricorso" per la rimessione del giudizio presentato, ai sensi dell'art. 45 cod. proc. pen., dal medesimo. 2. Il ricorrente ha successivamente inviato a mezzo posta elettronica certificata alla cancelleria ulteriori deduzioni, nelle date del 18, 22 e 27 settembre 2023. [OSCURATO:PERSONA] 1.0ccorre premettere che l'istanza di ricusazione può essere presentata personalmente dalla parte nel giudizio di cassazione anche a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod.proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103. Infatti, alla stregua dei principi rinvenienti dalla motivazione della sentenza delle Sezioni Unite c.d. Aiello (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018), la necessaria proposizione, a pena di inammissibilità del ricorso, mediante un difensore iscritto all'albo delle giurisdizioni superiori non riguarda anche quei casi - nell'ambito dei quali detta pronuncia indica solo a titolo esemplificativo il procedimento incidentale originato da una richiesta di rimessione proposta dall'imputato ai sensi dell'art. 45 cod. proc. pen. - nei quali la Corte di cassazione sia investita di una particolare competenza non demandatale per effetto di un ricorso. Nel senso indicato depongono, in primo luogo, quanto alla ricusazione, due significativi indici di carattere testuale ritraibili dall'art. 38 cod. proc. pen., ovvero: a) essa è proposta mediante una "dichiarazione" e non un ricorso; b) tale dichiarazione può essere presentata personalmente dall'interessato. Sul piano sistematico, di poi, va rilevato che la dichiarazione di ricusazione, anche nel giudizio di legittimità, dà luogo, alla medesima stregua della richiesta di rimessione del processo, ad una fase incidentale autonoma (sebbene correlata nel caso di accoglimento di essa) rispetto a quella relativa alla decisione del ricorso per la quale opera, di contro, la regola generale della proposizione mediante un difensore tecnico. 2. La dichiarazione del BOSSI è, tuttavia, manifestamente fondata. Questa Corte, invero, ha già chiarito - con un principio cui il collegio intende aderire - che nel giudizio di cassazione, non integra alcuna delle ipotesi di incompatibilità, contemplate dall'art. 34 cod. proc. pen., e, pertanto, non costituisce motivo di ricusazione, l'attività preliminare di spoglio diretta alla selezione dei ricorsi "prima facie" inammissibili svolta dal magistrato che, successivamente, faccia parte del collegio della apposita sezione, prevista dall'art. 610 cod. proc. pen., a cui quello stesso ricorso venga assegnato (Sez. 6, n. 20685 del 13/05/2016, Pigionanti, Rv. 266943 - 01). Occorre considerare, a riguardo, che il procedimento che inizia con l'esame preliminare degli "spogliatori" comporta una valutazione provvisoria, e prosegue con l'eventuale assegnazione alla Sezione [OSCURATO:PERSONA], la quale, mantenendo intatto ogni potere di valutazione, può, invece di dichiarare l'inammissibilità, rimettere gli atti al Presidente della Corte per l'assegnazione ordinaria, anche all'esito del contraddittorio con l'imputato che, giova ricordare, può depositare memoria per rappresentare le ragioni che ostano alla definizione del ricorso con una pronuncia di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile la dichiarazione di ricusazione. Così deciso in Roma il 20 ottobre 2023 Il C