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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 35246/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/11/2020 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data 6 novembre 2020 (dep. il 25 novembre 2020) la Corte di appello di Torino, all'esito del gravame interposto da Antonio AGOSTINO, ha confermato la pronuncia emessa il 4 ottobre 2016 dal Tribunale di Aosta che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva affermato la responsabilità del medesimo imputato per il delitto aggravato di minaccia (art. 612, comma 2, cod. pen.), così qualificato il fatto contestato quale esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone aggravato (art. 393, comma 2, cod. pen.), nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] BERLIER e l'aveva condannato alla pena di giustizia, con le conseguenti statuizioni civili in favore dello stesso BERLIER.2.

È stato proposto ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputato, denunciando nel corpo di un unico motivo (di seguito esposto nei limiti di cui all'ad. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), la nullità della sentenza a cagione della difformità tra il fatto contestato e quello per cui è stata resa condanna (con la conseguente violazione del diritto di difesa); e la violazione della «norme in tema di legittima formazione della prova e della ricostruzione giuridica» della condotta in imputazione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. In primo luogo, il ricorso ha prospettato la violazione dell'art. 522 cod. proc. pen. in quanto già il Tribunale di Aosta - come denunciato con il gravame - aveva condannato Antonio AGOSTINO per aver minacciato con un coltello Lorenzo [OSCURATO:PERSONA], fatto non contestato nel capo di imputazione, con il quale invece è stato ascritto all'imputato di avere lanciato una bottiglia verso il [OSCURATO:PERSONA].

Ad avviso della difesa, la Corte di merito, in maniera contraria al diritto e violando il diritto di difesa, avrebbe ritenuto che - nonostante la non impeccabile formulazione del capo di imputazione - emergerebbe che la condotta aggressiva dell'AGOSTINO sia stata indirizzata comunque nei confronti delle due persone offese, con le modalità ivi specificate, ossia l'utilizzo di un coltello e di una bottiglia, e dunque l'imputato sarebbe stato in condizione di svolgere le proprie difese sul punto, senza che consti una significativa difformità tra il fatto contestato e quello per cui è condanna (soggiungendo, contrariamente a quanto ritenuto dal primo Giudice e ad integrazione e correzione della motivazione resa da quest'ultimo, che la minaccia non sarebbe da ricondurre a due diversi episodi commessi nella stessa giornata).

Inoltre, si è censurata la decisione di secondo grado per aver ritenuto utilizzabile un'espressione riportata nella denuncia-querela («con un coltello da cucina»).

1.1. Le censure in esame sono manifestamente infondate e generiche.

La giurisprudenza ha già chiarito che, in tema di correlazione tra accusa e sentenza: - «per "fatto diverso" [...] deve intendersi non solo un fatto che integri una imputazione diversa, restando esso invariato, ma anche un fatto che presenti connotati materiali difformi da quelli descritti nella contestazione originaria» purché si renda necessaria una puntualizzazione nella ricostruzione degli elementi essenziali del reato (Sez. 4, n. 10149 del 15/12/2020 - dep. 2021, Varani, Rv. 280938 - 01; Sez. 3, n. 8965 del 16/01/2019, Mattaboni, Rv. 275928); - difatti, «per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vedendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'"iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione» (Sez.

U, n. 36551 del 15/07/2010, Milo, Rv. 248051 - 01); - con la conseguenza che «il principio di correlazione tra imputazione e sentenza risulta violato quando nei fatti, rispettivamente descritti e ritenuti, non sia possibile individuare un nucleo comune, con la conseguenza che essi si pongono, tra loro, in rapporto di eterogeneità ed incompatibilità, rendendo impossibile per l'imputato difendersi» (Sez. 3, n. 7146 del 04/02/2021, Ogbeifun, Rv. 281477 - 01; cfr. pure Sez. 4, n. 4497 del 16/12/2015 - dep. 2016, Addio, Rv. 265946 - 01, secondo cui «la violazione del principio di correlazione tra l'accusa e l'accertamento contenuto in sentenza si verifica solo quando il fatto accertato si trovi, rispetto a quello contestato, in rapporto di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale tale da recare un reale pregiudizio dei diritti della difesa»; Sez. 6, n. 6346 del 09/11/2012 - dep. 2013, [OSCURATO:PERSONA]. 254888 - 01).

Nel caso in esame, all'AGOSTINO - sub specie dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni ex art. 393, comma 2, cod. pen. - è stato contestato di aver minacciato [OSCURATO:PERSONA] BERLIER (presso l'esercizio commerciale di quest'ultimo) «brandendo un coltello da cucina» e di aver lanciato «una bottiglia all'indirizzo del suo collaboratore» Lorenzo [OSCURATO:PERSONA], e ciò al fine di esercitare il preteso diritto alla restituzione di una somma di denaro. [OSCURATO:PERSONA] di primo grado - all'esito di giudizio abbreviato - ha ritenuto che l'imputato abbia posto in essere una condotta minacciosa nei confronti del BERLIER, oltre che del [OSCURATO:PERSONA], in particolare per aver rivolto verso di loro un coltello da cucina; ed ha affermato la responsabilità dell'AGOSTINO per il delitto di minaccia ex art. 612, comma 2, cod. pen., in quanto ha escluso che l'imputato abbia inteso ottenere la restituzione di una somma di denaro, avendo invece agito per gelosia (per quel che qui rileva, a seguito della scoperta di una relazione extraconiugale tra il [OSCURATO:PERSONA] e la moglie dell'AGOSTINO che, ad avviso di quest'ultimo, il BERLIER avrebbe favorito).

È allora evidente che l'imputato è stato condannato per una condotta minatoria descritta nell'imputazione, a lui ascritta come elemento costitutivo del delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni (non occorrendo dilungarsi, alla luce di quanto dedotto ricorso, per evidenziare che la qualificazione del fatto nell'autonoma ipotesi di minaccia fosse un esito senz'altro prevedibile: cfr. Sez. 5, n. 34939 del 10/06/2016, Rotaru, Rv. 267746 - 01 ); e tale statuizione è stata confermata dalla Corte territoriale.

Né per vero consta alcun pregiudizio all'esercizio del diritto di difesa (cfr. Sez.

U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264438 - C11; Sez. 3, n. 18146 del 10/03/2021, A., Rv. 281608 - 01), solo asserito e non indicato dal ric:orrente, che già in sede di gravame (come anche in questa sede: v. infra) aveva mosso censure relative alla sussistenza e alla ricostruzione del fatto (in particolare, sulla scorta delle deposizioni in atti), chiedendo peraltro in via subordinata la sussunzione di esso nell'ipotesi di cui all'art. 612, comma 1, cod. pen.

Infine, non è dato comprendere - sulla scorta dell'apodittica affermazione contenuta nel ricorso - la ragione per cui in sede di giudizio abbreviato sarebbe stato erroneamente ritenuto utilizzabile a fini di prova il contenuto della denuncia-querela sporta dalla persona offesa (cfr. art. 442, comma 1 -bis, cod. proc. pen.).

2. In secondo luogo, la difesa ha inteso censurare la motivazione della sentenza impugnata, che avrebbe affermato in maniera «inammissibile» che «le modalità con le quali il fatto è stato riferito dai suoi protagonisti seppure generiche e poco dettagliate» e tuttavia confermato la statuizione di condanna.

In particolare: - non sarebbero per nulla idonee a fondare il giudizio di responsabilità le dichiarazioni di Lorenzo [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] BERLIER, tra loro difformi (segnatamente, sul soggetto cui l'AGOSTINO avrebbe rivolto la minaccia con il coltello e sull'intervento del figlio dell'imputato); - la sentenza di primo grado sarebbe meritevole di censura per aver ritenuto che le dichiarazioni in discorso si sarebbero riferite a diversi episodi avvenuti nel corso della stessa sera; - il solo BERLIER ha sporto querela e si è costituito parte civile, egli era debitore (per sua stessa ammissione) dell'AGOSTINO e ciò avrebbe dovuto essere valutato nel formulare il giudizio di attendibilità dello stesso dichiarante a maggiore ragione alla luce del contrasto tra le dichiarazioni sopra richiamate.

2.1. In parte qua il ricorso è inammissibile, perché generico e versato in fatto.

Lungi dal confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata (muovendo peraltro censure all'iter argomentativo espresso dal primo Giudice in ordine al verificarsi nell'occorso di due distinti episodi, nonostante la Corte territoriale si sia espressa sul punto in senso contrario), la difesa non si è confrontata con le ragioni per cui il Giudice distrettuale ha ritenuto non decisivi la discrasia tra le deposizioni in atti e il difetto di elementi di dettaglio in esse, essendosi limitato sul punto a riportare il testo delle dichiarazioni in parola - senza neppure addurre un travisamento -, così finendo col devolvere irritualmente a questo Giudice di legittimità un apprezzamento di merito e a reiterare le generiche doglianze già prospettate con il gravame relative all'attendibilità della persona offesa (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01).

3. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dell'impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/11/2020 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 6 novembre 2020 (dep. il 25 novembre 2020) la Corte di appello di Torino, all'esito del gravame interposto da Antonio AGOSTINO, ha confermato la pronuncia emessa il 4 ottobre 2016 dal Tribunale di Aosta che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva affermato la responsabilità del medesimo imputato per il delitto aggravato di minaccia (art. 612, comma 2, cod. pen.), così qualificato il fatto contestato quale esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone aggravato (art. 393, comma 2, cod. pen.), nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] BERLIER e l'aveva condannato alla pena di giustizia, con le conseguenti statuizioni civili in favore dello stesso BERLIER.2. È stato proposto ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputato, denunciando nel corpo di un unico motivo (di seguito esposto nei limiti di cui all'ad. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), la nullità della sentenza a cagione della difformità tra il fatto contestato e quello per cui è stata resa condanna (con la conseguente violazione del diritto di difesa); e la violazione della «norme in tema di legittima formazione della prova e della ricostruzione giuridica» della condotta in imputazione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. In primo luogo, il ricorso ha prospettato la violazione dell'art. 522 cod. proc. pen. in quanto già il Tribunale di Aosta - come denunciato con il gravame - aveva condannato Antonio AGOSTINO per aver minacciato con un coltello Lorenzo [OSCURATO:PERSONA], fatto non contestato nel capo di imputazione, con il quale invece è stato ascritto all'imputato di avere lanciato una bottiglia verso il [OSCURATO:PERSONA]. Ad avviso della difesa, la Corte di merito, in maniera contraria al diritto e violando il diritto di difesa, avrebbe ritenuto che - nonostante la non impeccabile formulazione del capo di imputazione - emergerebbe che la condotta aggressiva dell'AGOSTINO sia stata indirizzata comunque nei confronti delle due persone offese, con le modalità ivi specificate, ossia l'utilizzo di un coltello e di una bottiglia, e dunque l'imputato sarebbe stato in condizione di svolgere le proprie difese sul punto, senza che consti una significativa difformità tra il fatto contestato e quello per cui è condanna (soggiungendo, contrariamente a quanto ritenuto dal primo Giudice e ad integrazione e correzione della motivazione resa da quest'ultimo, che la minaccia non sarebbe da ricondurre a due diversi episodi commessi nella stessa giornata). Inoltre, si è censurata la decisione di secondo grado per aver ritenuto utilizzabile un'espressione riportata nella denuncia-querela («con un coltello da cucina»). 1.1. Le censure in esame sono manifestamente infondate e generiche. La giurisprudenza ha già chiarito che, in tema di correlazione tra accusa e sentenza: - «per "fatto diverso" [...] deve intendersi non solo un fatto che integri una imputazione diversa, restando esso invariato, ma anche un fatto che presenti connotati materiali difformi da quelli descritti nella contestazione originaria» purché si renda necessaria una puntualizzazione nella ricostruzione degli elementi essenziali del reato (Sez. 4, n. 10149 del 15/12/2020 - dep. 2021, Varani, Rv. 280938 - 01; Sez. 3, n. 8965 del 16/01/2019, Mattaboni, Rv. 275928); - difatti, «per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vedendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'"iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione» (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Milo, Rv. 248051 - 01); - con la conseguenza che «il principio di correlazione tra imputazione e sentenza risulta violato quando nei fatti, rispettivamente descritti e ritenuti, non sia possibile individuare un nucleo comune, con la conseguenza che essi si pongono, tra loro, in rapporto di eterogeneità ed incompatibilità, rendendo impossibile per l'imputato difendersi» (Sez. 3, n. 7146 del 04/02/2021, Ogbeifun, Rv. 281477 - 01; cfr. pure Sez. 4, n. 4497 del 16/12/2015 - dep. 2016, Addio, Rv. 265946 - 01, secondo cui «la violazione del principio di correlazione tra l'accusa e l'accertamento contenuto in sentenza si verifica solo quando il fatto accertato si trovi, rispetto a quello contestato, in rapporto di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale tale da recare un reale pregiudizio dei diritti della difesa»; Sez. 6, n. 6346 del 09/11/2012 - dep. 2013, [OSCURATO:PERSONA]. 254888 - 01). Nel caso in esame, all'AGOSTINO - sub specie dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni ex art. 393, comma 2, cod. pen. - è stato contestato di aver minacciato [OSCURATO:PERSONA] BERLIER (presso l'esercizio commerciale di quest'ultimo) «brandendo un coltello da cucina» e di aver lanciato «una bottiglia all'indirizzo del suo collaboratore» Lorenzo [OSCURATO:PERSONA], e ciò al fine di esercitare il preteso diritto alla restituzione di una somma di denaro. [OSCURATO:PERSONA] di primo grado - all'esito di giudizio abbreviato - ha ritenuto che l'imputato abbia posto in essere una condotta minacciosa nei confronti del BERLIER, oltre che del [OSCURATO:PERSONA], in particolare per aver rivolto verso di loro un coltello da cucina; ed ha affermato la responsabilità dell'AGOSTINO per il delitto di minaccia ex art. 612, comma 2, cod. pen., in quanto ha escluso che l'imputato abbia inteso ottenere la restituzione di una somma di denaro, avendo invece agito per gelosia (per quel che qui rileva, a seguito della scoperta di una relazione extraconiugale tra il [OSCURATO:PERSONA] e la moglie dell'AGOSTINO che, ad avviso di quest'ultimo, il BERLIER avrebbe favorito). È allora evidente che l'imputato è stato condannato per una condotta minatoria descritta nell'imputazione, a lui ascritta come elemento costitutivo del delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni (non occorrendo dilungarsi, alla luce di quanto dedotto ricorso, per evidenziare che la qualificazione del fatto nell'autonoma ipotesi di minaccia fosse un esito senz'altro prevedibile: cfr. Sez. 5, n. 34939 del 10/06/2016, Rotaru, Rv. 267746 - 01 ); e tale statuizione è stata confermata dalla Corte territoriale. Né per vero consta alcun pregiudizio all'esercizio del diritto di difesa (cfr. Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264438 - C11; Sez. 3, n. 18146 del 10/03/2021, A., Rv. 281608 - 01), solo asserito e non indicato dal ric:orrente, che già in sede di gravame (come anche in questa sede: v. infra) aveva mosso censure relative alla sussistenza e alla ricostruzione del fatto (in particolare, sulla scorta delle deposizioni in atti), chiedendo peraltro in via subordinata la sussunzione di esso nell'ipotesi di cui all'art. 612, comma 1, cod. pen. Infine, non è dato comprendere - sulla scorta dell'apodittica affermazione contenuta nel ricorso - la ragione per cui in sede di giudizio abbreviato sarebbe stato erroneamente ritenuto utilizzabile a fini di prova il contenuto della denuncia-querela sporta dalla persona offesa (cfr. art. 442, comma 1 -bis, cod. proc. pen.). 2. In secondo luogo, la difesa ha inteso censurare la motivazione della sentenza impugnata, che avrebbe affermato in maniera «inammissibile» che «le modalità con le quali il fatto è stato riferito dai suoi protagonisti seppure generiche e poco dettagliate» e tuttavia confermato la statuizione di condanna. In particolare: - non sarebbero per nulla idonee a fondare il giudizio di responsabilità le dichiarazioni di Lorenzo [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] BERLIER, tra loro difformi (segnatamente, sul soggetto cui l'AGOSTINO avrebbe rivolto la minaccia con il coltello e sull'intervento del figlio dell'imputato); - la sentenza di primo grado sarebbe meritevole di censura per aver ritenuto che le dichiarazioni in discorso si sarebbero riferite a diversi episodi avvenuti nel corso della stessa sera; - il solo BERLIER ha sporto querela e si è costituito parte civile, egli era debitore (per sua stessa ammissione) dell'AGOSTINO e ciò avrebbe dovuto essere valutato nel formulare il giudizio di attendibilità dello stesso dichiarante a maggiore ragione alla luce del contrasto tra le dichiarazioni sopra richiamate. 2.1. In parte qua il ricorso è inammissibile, perché generico e versato in fatto. Lungi dal confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata (muovendo peraltro censure all'iter argomentativo espresso dal primo Giudice in ordine al verificarsi nell'occorso di due distinti episodi, nonostante la Corte territoriale si sia espressa sul punto in senso contrario), la difesa non si è confrontata con le ragioni per cui il Giudice distrettuale ha ritenuto non decisivi la discrasia tra le deposizioni in atti e il difetto di elementi di dettaglio in esse, essendosi limitato sul punto a riportare il testo delle dichiarazioni in parola - senza neppure addurre un travisamento -, così finendo col devolvere irritualmente a questo Giudice di legittimità un apprezzamento di merito e a reiterare le generiche doglianze già prospettate con il gravame relative all'attendibilità della persona offesa (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01). 3. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dell'impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
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