CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 aprile 2024
Cassazione n. 35908/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/07/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo di ricorso, avente ad oggetto la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, l'eccessività del trattamento sanzionatorio e il riconoscimento della recidiva. Il ricorrente ripropone, con l'unico motivo di ricorso, i medesimi argomenti già dedotto in appello senza confrontarsi con le puntuali risposte fornite dalla Corte territoriale (pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 aprile 2024 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] ente