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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31558/2025

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/09/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che il difensore di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], con unico motivo, deduce il vizio di mancanza di motivazione in relazione all'eccessività dellet pena inflitta per effetto del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; Considerato che il motivo è inammissibile, in quanto lo stesso difensore si limita ad esporre considerazioni generali sui principi di diritto che presiedono alla determinazione del trattamento sanzionatorio e non si confronta minimamente con la motivazione della sentenza impugnata, che ha diffusamente motivato su questi punti; Rilevato che il motivo è parimenti manifestamente infondato, in quanto la Corte di appello ha negato la concessione delle attenuanti generiche in ragione della gravità del fatto e dei numerosi precedenti di entrambi gli imputati; Considerato che, secondo il costante orientamento di questa Corte, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (ex plurimis: Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01); Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 7 luglio 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/09/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che il difensore di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], con unico motivo, deduce il vizio di mancanza di motivazione in relazione all'eccessività dellet pena inflitta per effetto del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; Considerato che il motivo è inammissibile, in quanto lo stesso difensore si limita ad esporre considerazioni generali sui principi di diritto che presiedono alla determinazione del trattamento sanzionatorio e non si confronta minimamente con la motivazione della sentenza impugnata, che ha diffusamente motivato su questi punti; Rilevato che il motivo è parimenti manifestamente infondato, in quanto la Corte di appello ha negato la concessione delle attenuanti generiche in ragione della gravità del fatto e dei numerosi precedenti di entrambi gli imputati; Considerato che, secondo il costante orientamento di questa Corte, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (ex plurimis: Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01); Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 7 luglio 2
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