CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 19520/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] – c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - elettivamente domiciliato, con indicazione dell’indirizzo p.e.c., in Caltanissetta, al corso Sicilia, n. 105, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso. RICORRENTE contro MINISTERO DELL’INTERNO - [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] - in persona del Ministro pro tempore, QUESTURA di CALTANISSETTA, in persona del questore pro tempore rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, domicilia per legge. COSTITUITI avverso ilprovvedimento del Giudice di Pace di Caltanissetta del 28.9.2021, udita la relazione nella camera di consiglio del 17 febbraio 2023 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1.In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Questura di Caltanissetta richiedeva al Giudice di Pace di Caltanissetta la proroga per il termine di trenta giorni del decreto emesso dal Questore di Agrigentodi trattenimento di [OSCURATO:PERSONA], cittadino tunisino, presso il [OSCURATO:PERSONA] per i Rimpatri di Caltanissetta. 2.All’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] si opponeva alla proroga. 3. Con provvedimento del 28.9.202 1 il Giudice di Pace di Caltanissetta, ritenuti sussistenti i presupposti di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 286/1998, disponeva la richiesta proroga. 4.Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] ; ne ha chiesto sullabase di un unico motivo la cassazione. Il Ministero dell’Interno ed il Questore di Caltanissetta si sono costituiti tardivamente ai soli fini della partecipazione all’eventuale udienza di discussione. [OSCURATO:PERSONA] 5.Con l’unico motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la nullità del provvedimento impugnato per violazione degli artt.13 e 111 Cost. e dell’art. 14 del d.lgs. n. 286/1998. Deduce che l’impugnato provvedimento è nullo, siccome ha prorogato il termine di trattenimento senza alcuna motivazione in ordine alle questioni prospettate con la memoria depositata in udienza (cfr. ricorso, pag. 3)e senza alcunriferimento al caso concreto (cfr. ricorso, pag. 4). 6.Il motivo di ricorso è fondato e meritevole di accoglimento.7.Vengono in rilievo i seguenti passaggi normativi, di cui al 5° co. dell’art. 14 del d.lgs. n. 286/1998: “la convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi trenta giorni. Qualora l’accertamento dell’identità e della nazionalità ovvero l’acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi difficoltà, il giudice, su richiesta del questore, può prorogare il termine di ulteriori trenta giorni. (…) Trascorso tale termine, il questore può chiedere al giudice di pace una o più proroghe qualora siano emersi elementi concreti che consentano di ritenere probabile l’identificazione ovvero sia necessario al fine di organizzare le operazioni di rimpatrio”. 8. Evidentemente, al cospetto dei ben precisi riscontri che la disciplina legislativa inesorabilmente postula e per la prima proroga e per le proroghe ulteriori, l’ancoraggio motivazionale dell’impugnato provvedimento – in verità redatto mercé l’utilizzazione di un modulo prestampato - alla affermazione di sussistenza tout court, nella specie, dei presupposti – neppur esattamente indicati - di cui all’art. 14 cit. dà appieno ragione del denunciato difetto di motivazione (cfr. ricorso, pag. 3). Ovvero, al più,dà ragione del carattere “tautologicamente apparente” della motivazione, siccome il giudice di pace per nulla ha fatto luogo ad una approfondita disamina logico - giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. 21.7.2006, n. 16672). Propriamente il giudice a quoha ingiustificatamente ritenuto di prescindere, nel quadro dei puntuali accertamenti imposti dalla disciplina legislativa, dalle peculiarità del caso addotto alla sua cognizione, trascurando del tutto il complesso delle quaestionesveicolate dalla memoria depositata dal ricorrente.E ciò viepiù che all’udienza il ricorrente aveva espressamente addotto di essere stato già trattenuto per novanta giorni. 9.D’altronde, si è chiarito che “s econdo il consolidato orientamento di questa Corte il trattenimento dello straniero, che non possa essere allontanato coattivamente contestualmente all’espulsione, costituisce una misura di privazione della libertà personale legittimamente realizzabile soltanto in presenza delle condizioni giustificative previste dalla legge e secondo una modulazione dei tempi rigidamente predeterminata (Cass., 22 gennaio 2021, n. 1322; Cass., 30 ottobre 2019, n. 27939). Ne consegue che, in virtù del rango costituzionale e della natura inviolabile del diritto inciso, la cui conformazione e concreta limitazione è garantita dalla riserva assoluta di legge prevista dall’art.13 Cost., l’Autorità amministrativa è priva di qualsiasi potere discrezionale e negli stessi limiti opera anche il controllo giurisdizionale non potendo essere autorizzate proroghe non rigidamente ancorate a limiti temporali e condizioni legislativamente imposte, con l’ulteriore corollario che la motivazione del provvedimento giudiziale di convalida della proroga del trattenimento deve accertare la specificità dei motivi addotti a sostegno della richiesta, nonché la loro congruenza rispetto alla finalità di rendere possibile il rimpatrio (Cass., 7 gennaio 2021, n. 82; Cass., 28 febbraio 2019, n. 6064)” (così Cass. (ord.) 4.6.2021, n. 15647, in motivazione). 10.In dipendenza dell’accoglimento del motivo di ricorso il provvedimento del Giudice di Pace di Caltanissetta del 28.9.2021 va cassato senza rinvio a norma dell’art. 382, 3° co., ultima parte, cod. proc. civ., essendo già decorso il termine perentorio entro il quale la proroga doveva essere disposta.11.Poiché la parte ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato in un giudizio in cui è parte soccombente un’Amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un’Amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell’art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente, ai sensi dell’art. 83, 2° co., dello stesso d.P.R., nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (cfr. Cass. 11028/2009, 23007/2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito); l’art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi all’ipotesi di soccombenza di un’Amministrazione statale (cfr. Cass. 18583/2012, 22882/2018, 30876/2018, 19299/2021, nonché Cass. S.U. 24413/2021). Pertanto, le spese processuali, relative al giudizio sia di merito che di legittimità, andranno liquidate dal Giudice di Pace di Caltanissetta. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] provvede: accoglie il motivo di ricorso; cassa senza rinvioil provvedimento del Giudice di Pace di Caltanissetta del 28.9.2021.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della Corte Suprema di Cassazione, il