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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 207/2023

ECLI:EU:T:2023:183
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62022TO0472_INF

Ordinanza del Tribunale (Terza Sezione) del 31 marzo 2023 – [OSCURATO:PERSONA]/EUIPO – [OSCURATO:PERSONA] (Near-to-Prime) (causa T‑472/22) ( 1 ) «Marchio dell’Unione europea - Procedimento di dichiarazione di nullità - Marchio dell’Unione europea denominativo Near-to-Prime - Motivo di nullità assoluta - Carattere descrittivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001] - Ricorso manifestamente infondato in diritto»

1. Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Motivi di nullità assoluta – Marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che possono servire per designare le caratteristiche di un prodotto o di un servizio – Nozione – Marchio costituito da un vocabolo o da un neologismo risultante da una combinazione di elementi [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 7, § 1, c)] (v. punti 19‑22)

2. Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Motivi di nullità assoluta – Marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che possono servire per designare le caratteristiche di un prodotto o di un servizio – Valutazione del carattere descrittivo di un segno – Criteri [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 7, § 1, c)] (v. punto 23)

3. Marchio dell’Unione europea – Disposizioni procedurali – Decisioni dell’Ufficio – Errore materiale – Irrilevanza – Presupposti (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001) (v. punto 24)

4. Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Motivi di nullità assoluta – Marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che possono servire per designare le caratteristiche di un prodotto o di un servizio – Marchio denominativo Near-to-Prime [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 7, § 1, c)] (v. punti 26‑28, 31, 34, 35) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto in quanto manifestamente infondato in diritto. 2) Ciascuna parte si farà carico delle proprie spese. ( 1 ) GU C 359 del 19.9.2022 .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62022TO0472_INF Ordinanza del Tribunale (Terza Sezione) del 31 marzo 2023 – [OSCURATO:PERSONA]/EUIPO – [OSCURATO:PERSONA] (Near-to-Prime) (causa T‑472/22) ( 1 ) «Marchio dell’Unione europea - Procedimento di dichiarazione di nullità - Marchio dell’Unione europea denominativo Near-to-Prime - Motivo di nullità assoluta - Carattere descrittivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001] - Ricorso manifestamente infondato in diritto» 1. Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Motivi di nullità assoluta – Marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che possono servire per designare le caratteristiche di un prodotto o di un servizio – Nozione – Marchio costituito da un vocabolo o da un neologismo risultante da una combinazione di elementi [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 7, § 1, c)] (v. punti 19‑22) 2. Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Motivi di nullità assoluta – Marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che possono servire per designare le caratteristiche di un prodotto o di un servizio – Valutazione del carattere descrittivo di un segno – Criteri [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 7, § 1, c)] (v. punto 23) 3. Marchio dell’Unione europea – Disposizioni procedurali – Decisioni dell’Ufficio – Errore materiale – Irrilevanza – Presupposti (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001) (v. punto 24) 4. Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Motivi di nullità assoluta – Marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che possono servire per designare le caratteristiche di un prodotto o di un servizio – Marchio denominativo Near-to-Prime [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 7, § 1, c)] (v. punti 26‑28, 31, 34, 35) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto in quanto manifestamente infondato in diritto. 2) Ciascuna parte si farà carico delle proprie spese. ( 1 ) GU C 359 del 19.9.2022 .
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