Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 207/2023
ECLI:EU:T:2023:183
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62022TO0472_INF
Ordinanza del Tribunale (Terza Sezione) del 31 marzo 2023 –
[OSCURATO:PERSONA]/EUIPO – [OSCURATO:PERSONA] (Near-to-Prime)
(causa T‑472/22) (
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)
«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di dichiarazione di nullità - Marchio dell’Unione europea denominativo Near-to-Prime - Motivo di nullità assoluta - Carattere descrittivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001] - Ricorso manifestamente infondato in diritto»
1.
Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Motivi di nullità assoluta – Marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che possono servire per designare le caratteristiche di un prodotto o di un servizio – Nozione – Marchio costituito da un vocabolo o da un neologismo risultante da una combinazione di elementi
[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 7, § 1, c)]
(v. punti 19‑22)
2.
Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Motivi di nullità assoluta – Marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che possono servire per designare le caratteristiche di un prodotto o di un servizio – Valutazione del carattere descrittivo di un segno – Criteri
[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 7, § 1, c)]
(v. punto 23)
3.
Marchio dell’Unione europea – Disposizioni procedurali – Decisioni dell’Ufficio – Errore materiale – Irrilevanza – Presupposti
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001)
(v. punto 24)
4.
Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Motivi di nullità assoluta – Marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che possono servire per designare le caratteristiche di un prodotto o di un servizio – Marchio denominativo Near-to-Prime
[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 7, § 1, c)]
(v. punti 26‑28, 31, 34, 35)
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto in quanto manifestamente infondato in diritto.
2)
Ciascuna parte si farà carico delle proprie spese.
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GU C 359 del 19.9.2022
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