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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 gennaio 1981

Cassazione n. 47214/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21/01/1981 avverso la sentenza del 24/06/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato av iso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; C<,t Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa nei suoi confronti dalla Corte di appello di Napoli in accoglimento della richiesta di concordato ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.; Considerato che il motivo proposto — che contesta l'entità della pena pecuniaria inflitta —non è consentito alla luce della modalità definitoria prescelta, poiché l'imputato non può porre in discussione la misura della pena liberamente concordata con la pubblica accusa (comunque inferiore a quella inflitta dal giudice di primo grado) e ritenuta congrua dal giudice di appello nel procedimento ex art. 599-bis cod. proc. pen., nel cui ambito, peraltro, l'accordo sulla pena avviene all'esito di un accertamento a cognizione piena della responsabilità dell'imputato effettuato dal giudice di primo grado e non più oggetto di contestazione da parte dell'appellante; peraltro il motivo è, comunque del tutto destituito di fondamento, poiché il reato di cui all'art. 455 cod. pen. non è una ipotesi attenuata, ma è reato autonomo rispetto a quello di cui all'art. 453 cod. pen. richiamato solo quoad poenam sicché la cornice edittale del delitto ex art. 455 cod. pen. risulta dalla applicazione di una riduzione della metà sul minimo e di un terzo sul massimo edittale previsti dall'art. 453 cod. pen. e all'interno di tale cornice occorre muoversi per determinare la pena ritenta più equa; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21/01/1981 avverso la sentenza del 24/06/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato av iso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; C<,t Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa nei suoi confronti dalla Corte di appello di Napoli in accoglimento della richiesta di concordato ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.; Considerato che il motivo proposto — che contesta l'entità della pena pecuniaria inflitta —non è consentito alla luce della modalità definitoria prescelta, poiché l'imputato non può porre in discussione la misura della pena liberamente concordata con la pubblica accusa (comunque inferiore a quella inflitta dal giudice di primo grado) e ritenuta congrua dal giudice di appello nel procedimento ex art. 599-bis cod. proc. pen., nel cui ambito, peraltro, l'accordo sulla pena avviene all'esito di un accertamento a cognizione piena della responsabilità dell'imputato effettuato dal giudice di primo grado e non più oggetto di contestazione da parte dell'appellante; peraltro il motivo è, comunque del tutto destituito di fondamento, poiché il reato di cui all'art. 455 cod. pen. non è una ipotesi attenuata, ma è reato autonomo rispetto a quello di cui all'art. 453 cod. pen. richiamato solo quoad poenam sicché la cornice edittale del delitto ex art. 455 cod. pen. risulta dalla applicazione di una riduzione della metà sul minimo e di un terzo sul massimo edittale previsti dall'art. 453 cod. pen. e all'interno di tale cornice occorre muoversi per determinare la pena ritenta più equa; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così de
Sentenza Cassazione n. 47214/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris