CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 04362/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 15416-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' COOPERATIVA, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 1/A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 103, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - resistente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - per regolamento di competenza avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di MASSA, depositata il 25/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che chiede che codesta Suprema Corte dichiari inammissibile il ricorso ed emetta le pronunzie conseguenti per legge. Ric. 2020 n. 15416 sez. ML - ud. 14-12-2021 -2- RG 15416/2021 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso ai sensi dell'art. 414 cpc [OSCURATO:PERSONA] ha adito il Tribunale di Massa -Sezione Lavoro- deducendo: di essere stato assunto dalla [OSCURATO:PERSONA]. Cooperativa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] con contratto di lavoro a termine poi rinnovato il 30.1.2016 a tempo indeterminato, full Urne, con mansioni di autista; che il rapporto di lavoro si era interrotto 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] per dimissioni; di avere maturato un credito residuo di euro 22.399,68 a titolo di lavoro straordinario, e di euro 25.165,31 a titolo di somme indebitamente trattenute in busta paga; che di tali importi, di cui aveva chiesto la condanna, doveva ritenersi tenuta anche la [OSCURATO:PERSONA] srl in qualità di committente/appaltatrice, nel periodo di pertinenza della Bisenzio, dei servizi di trasporto effettuati ex art. 29 D.Igs. n. 276/2003. 2. La datrice di lavoro, nel costituirsi, ha sollevato in via preliminare eccezione di incompetenza per territorio del giudice di Massa a favore di quello di Firenze, ove la stessa aveva la sede legale e nel cui circondario era stato concluso il contratto, mentre mancava, secondo il suo assunto, qualsivoglia circostanza di fatto idonea alla individuazione di una dipendenza nel luogo di svolgimento della prestazione in Massa. 3. Il Tribunale di Massa, con ordinanza del 25.2.2020, sentite le parti, ha respinto l'eccezione precisando che la prestazione di lavoro oggetto del giudizio si era comunque svolta integralmente a Massa presso la sede di [OSCURATO:PERSONA] srl -Unità locale- sita in Massa via Dorsale 26/A. 4. Avverso tale ordinanza la [OSCURATO:PERSONA] cooperativa ha proposto regolamento necessario di competenza affidato ad un motivo, cui ha resistito con scrittura difensiva ex art. 47 u.c. cpc [OSCURATO:PERSONA]. 5. Il PG ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo che il ricorso fosse dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'unico motivo la ricorrente denunzia la violazione dell'art. 413 cpc per la determinazione della competenza territoriale, per avere il Tribunale di Massa -Sezione Lavoro- disatteso i criteri di individuazione della competenza per territorio come interpretati dalla giurisprudenza di legittimità. In particolare, la società evidenza che: i contratti di lavoro con il RG 15416/2021 dipendente non erano stati sottoscritti nel circondario di Massa; la sede legale della società era in [OSCURATO:PERSONA] (situata nel circondario di Firenze) poi trasferita in provincia di Pistoia; il lavoratore Bova aveva espletato materialmente la propria attività lavorativa in Massa solo perché ivi venivano eseguiti i trasporti commissionati dai vari clienti (fra i quali appunto [OSCURATO:PERSONA] srl) di [OSCURATO:PERSONA] che, poi, a sua volta venivano commissionati alla consorziata Bisenzio. 2. Preliminarmente, ritiene il Collegio che debba essere dichiarata l'ammissibilità del proposto regolamento atteso che il giudice, con l'impugnato provvedimento, ha affermato -dopo avere sentito le parti sullo specifico punto- in termini inequivoci ed incontrovertibili l'idoneità della propria decisione a risolvere definitivamente, davanti a sé, la questione della competenza (Cass. n. 2338/2020). 3. Venendo allo scrutino di merito della censura, è opportuno precisare che, ai sensi del secondo comma dell'art. 413 cpc, competente, per le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all'art. 409 cpc, è il giudice nella cui circoscrizione è sorto il rapporto di lavoro, ovvero si trova un'azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto di lavoro. 4. Nella fattispecie in esame, nell'ambito dei tre criteri previsti per legge, il Tribunale ha ravvisato sussistente quello della dipendenza perché la prestazione lavorativa si era svolta integralmente presso la sede di [OSCURATO:PERSONA] srl -Unità locale- sita in Massa alla via Dorsale 26/A. 5. La ricorrente non contesta che in provincia di Massa il Bova avesse espletato materialmente la propria attività lavorativa, ma precisa che ciò avveniva perché a Massa venivano esperiti i trasporti commissionati dai vari clienti di [OSCURATO:PERSONA] a sua volta assegnati alla consorziata Bisenzio: ma a Massa, essa società cooperativa non aveva alcun ufficio, sede o distaccamento, o aggregazione se pur minima di mezzi. 6. Orbene, va sottolineato un dato, anche alla stregua di tale ricostruzione, e cioè che è indubbio che a Massa il lavoratore eseguisse i trasporti commissionati alla consorziata Bisenzio con i mezzi della datrice di RG 15416/2021 lavoro (non è contestato e non potrebbe essere altrimenti) sebbene non vi fosse alcun ufficio o distaccamento di questa, sebbene in aree della [OSCURATO:PERSONA] srl. 7. Questa Corte ha, però, precisato che "rientra nella nozione di dipendenza alla quale è addetto il lavoratore" di cui all'art. 413 cpc, il parcheggio di proprietà di terzi, in cui sono collocati i beni strumentali alla prestazione lavorativa (carico delle merci, trasporto e successivo ritorno per il ricovero dei furgoni) ove hanno inizio e fine le mansioni quotidianamente svolte dal lavoratore" (Cass. n. 2003/2016; Cass. n. 29334/2017). 8. Ciò perché la nozione di dipendenza alla quale è addetto il lavoratore, deve interpretarsi estensivamente (Cass. n. 3154/2018) ed è irrilevante il titolo giuridico in base al quale il datore di lavoro abbia utilizzato una eventuale area di terzi. 9. Per dipendenza aziendale deve intendersi, quindi, anche il luogo in cui il datore di lavoro ha dislocato un nucleo, seppure modesto, di beni organizzati per l'esercizio dell'impresa (nel caso in esame mezzi per effettuare i trasporti), cioè destinato al soddisfacimento delle finalità imprenditoriali. 10. Da quanto esposto si rileva la infondatezza della tesi del ricorrente volta a sostenere l'incompetenza del giudice del lavoro di Massa e la correttezza dell'impugnata ordinanza. 11. Le determinazioni sulle spese del presente giudizio vanno rinviate al definitivo. 12. In ragione della natura impugnatoria del ricorso per regolamento di competenza, in caso di rigetto il ricorrente è tenuto al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13 co. 1, quater, del d.p.r. 30. 5. 2002 n. 115 introdotto con riferimento ai procedimenti iniziati in data successiva al 30.1.2013, dall'art. 1 co. 17 legge n. 228/2012 (Cass.n. 13636/2020). In tal senso si dispone come da dispositivo. PQM La Corte rigetta il ricorso per regolamento di competenza. Rimette la liquidazione delle spese alla pronuncia definitiva. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei RG 15416/2021 presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nell'Adunanz