CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 01764/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; ;etto ii ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; r!tenuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità e in particolare •.)i-imo motivo perché costituito da mere doglianze in punto di fatto non supportate dalla o rituae deduzione di effettivi travisamenti probatori (l'impugnazione, nel contrastare la ricostruzione operata dalla sentenza rispetto alla collaborazione offerta dal ricorrente, contiene un non argomentato e generico richiamo al contenuto di atti senza esplicitarne i momenti fatti :-z*cie(ifico travisamento) a fronte di argomentazioni„ quelle spese dalla sentenza ravCta, che facendo puntuale applicazione delle norme di riferimento e alla luce dei fatti messi n luce dalle emergenze istruttorie, con coerenza logica esclude la possibilità di riconoscere nella specie l'attenuante di cui al comma 7 dell'art 73 TUS; H secondo motivo perché generico e comunque manifestamente infondato ( l'unico profilo cddoto a supporto della chiesta sospensione condizionale, quello della rivendicata coliorazione processuale, risulta seppur implicitamente affrontato e superato dalla sentenza ,iravata laddove, nei motivare le ragioni della mancata concessione dell'attenuante di cui ai uinrna 7 deli'art 73, giudica il propalato del ricorrente privo di " serietà, attendibilità, e utilità" .anto da "non fornire alcun contributo alla neutralizzazione dell'attività criminosa" così assento diretto di motivazione sul punto) riievato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. peni cra inammissibile il ricorso e condanna i ricorrente al pagamento delle spese ocessuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre