CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 marzo 2022
Cassazione n. 17333/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG. 43529/2021 FATTO E DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno impugnato, a mezzo del medesimo difensore di fiducia e con un unico atto, la sentenza in epigrafe - in forza della quale è stata confermata la sua condanna alla pena ritenuta di giustizia per il reato di rapina aggravata - deducendo violazione di legge in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti di cui all' art. 62 bis c.p. (da riconoscere in regime di prevalenza sulle contestate aggravanti) ovvero del mancato riconoscimento dell' attenuante di cui all' art. 62 n.6. c.p. prevalente sulla contestata aggravante e il solo Leto violazione di legge quanto alla contestata recidiva. 2. I ricorsi sono inammissibili. Rileva la Corte che i ricorrenti con i ricorsi in esame hanno formulato delle censure del tutto generiche ed aspecifiche, richiamando per lo più considerazioni di carattere generale e non confrontandosi adeguatamente con la sentenza di appello la cui motivazione è da ritenere congrua in fatto e corretta in diritto quanto al complessivo trattamento sanzionatorio ed in punto di recidiva (v. f.10). In relazione a tale circostanza deve, allora, affermarsi l'inammissibilità dei ricorsi perchè i ricorrenti non si confrontano in alcun modo con gli effettivi argomenti utilizzati in sede di motivazione del provvedimento impugnato. La mancanza di specificità del motivo, infatti, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), all'inammissibilità (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268823; Sez. 2, Sentenza n. 11951 del 29/01/2014 Rv. 259425, Lavorato; Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). 3. Per le considerazioni esposte, dunque, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dai ricorsi, si determina equitativamente in tremila euro. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 22 Marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA]