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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 settembre 2023

Cassazione n. 42790/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA

1. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che ha confermato la condanna riportata dal predetto in primo grado in ordine al reato di cui all'art. 624 cod. pen.;

2. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta l'identificazione dell'odierno ricorrente quale autore del reato ascritto, criticando gli esiti della prova costituita dalle immagini delle videocamere di sorveglianza, è inammissibile, in quanto costituito da doglianze di mero fatto, volte a sollecitare una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, sulla base di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (ex multis Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944); in appello il ricorrente non ha articolato nessuna censura con riferimento all'affermazione di responsabilità penale, essendosi limitato a invocare la tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. e la riduzione della pena in concreto inflitta: il motivo di ricorso, pertanto, è inammissibile anche perché dedotto per la prima volta in sede di legittimità.

3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13 settembre 2023 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che ha confermato la condanna riportata dal predetto in primo grado in ordine al reato di cui all'art. 624 cod. pen.; 2. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta l'identificazione dell'odierno ricorrente quale autore del reato ascritto, criticando gli esiti della prova costituita dalle immagini delle videocamere di sorveglianza, è inammissibile, in quanto costituito da doglianze di mero fatto, volte a sollecitare una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, sulla base di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (ex multis Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944); in appello il ricorrente non ha articolato nessuna censura con riferimento all'affermazione di responsabilità penale, essendosi limitato a invocare la tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. e la riduzione della pena in concreto inflitta: il motivo di ricorso, pertanto, è inammissibile anche perché dedotto per la prima volta in sede di legittimità. 3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 settembre 2023 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 42790/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris