CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 09959/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/11/2017 del TRIBUNALE di LATINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoriaiSostituto Procuratore generale, Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Latina, in parziale riforma della decisione del Giudice di pace con cui [OSCURATO:PERSONA] era stata, ritenuta responsabile del reato di cui all'art. 612 cod. pen., per aver minacciato un male ingiusto all'ausiliare del traffico, [OSCURATO:PERSONA], ha pronunciato sentenza di non doversi procedere per essersi il reato estinto a cagione dell'intervenuta prescrizione. La decisione di primo grado è stata confermata quanto alle statuizioni civili. 2. Avverso la sentenza, presenta ricorso l'imputata, per il tramite del suo difensore di fiducia, eccependo due motivi. 2.1 Con il primo motivo, si deduce violazione di legge processuale, in riferimento agli artt. 157, 161, comma 4, 179, 420 bis, comma 1 (precedente formulazione), 420 quater, commi 1 e 4 (precedente formulazione), cod. proc. pen., e art. 20 d.lgs. 274/2000. Affetta da nullità assoluta sarebbe la notificazione del decreto di citazione a giudizio innanzi al Giudice di pace, per non avere quest'ultimo appurato se l'assenza dell'imputata fosse dovuta a una delle cause contemplate dall'art. 420 bis nella formulazione vigente all'epoca del giudizio. In data 12.09.2013, risulta dagli atti l'attestazione di impossibilità della notifica, ad opera dell'ufficiale giudiziario, "in quanto non rinvenuto sul citofono il nominativo". In occasione della prima udienza, il Giudice di pace ritenne sufficiente la notifica, ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen., al difensore d'ufficio, peraltro assente sia in quell'udienza sia nell'intero prosieguo dibattimentale. La difesa deduce la totale e incolpevole assenza di conoscenza del procedimento, da parte dell'imputata, anche considerato che nel procedimento de quo non era prevista la comunicazione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari. 2.2 Col secondo motivo, si lamenta violazione di legge processuale, con riferimento agli artt. 179, 601 e 6014 cod. proc. pen., e si eccepiscono le medesime nullità di cui al precedente motivo in relazione alla notifica della vocatio in iudicium del giudizio d'appello. Sebbene la ricorrente avesse dichiarato domicilio presso un difensore fiduciario nel frattempo nominato, la notifica del decreto di citazione ex art. 601 del codice di rito veniva disposta, ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., nei confronti del difensore d'ufficio nominato ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen., nelle udienze dinnanzi al Giudice di pace. Alla prima udienza dibattimentale, il Giudice d'appello, su eccezione del difensore d'ufficio presente, disponeva nuovamente la notifica ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen., al medesimo difensore d'ufficio, così violando il diritto dell'imputato a essere difeso dal proprio difensore di fiducia. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. 1.1 Le censure poste a base di entrambi i motivi, relative alla lesione del diritto di difesa, sono fondate e trovano conferma in quanto statuito dalle Sezioni unite di questa Corte, secondo cui «ai fini della dichiarazione di assenza non può considerarsi presupposto idoneo la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, da parte dell'indagato, dovendo il giudice, in ogni caso, verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest'ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla stessa (Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, Ismail, Rv. 279420 - 01; Sez. 6, n. 19420 del 05/04/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283264 - 01. La prevalenza dell'estinzione del reato per prescrizione - quale pronunciata dalla sentenza impugnata - sulla declaratoria di nullità assoluta ed insanabile, per violazione del diritto di difesa, ha tuttavia efficacia ai soli effetti penali, ma non in ordine alla responsabilità dell'imputato nei confronti della parte civile (in tal: senso, Sez. 1, n. 36296 del 03/11/2015, dep.2016, Saba, Rv. 268260 - 01: fattispecie in cui la Corte, ritenuta fondata l'eccezione di nullità sollevata dall'imputato, ha annullato, ai soli effetti delle statuizioni civili, la sentenza con cui il giudice di merito aveva dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione). 2 [OSCURATO:PERSONA] annulla, pertanto, la sentenza impugnata e quella di primo grado limitatamente agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e quella di primo grado limitatamente agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello.