CassazionedecretoSezione 5Decisione del 24 gennaio 2024
Cassazione n. 25074/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] SESTA ANGELA [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, da ultimo, in forza dell'art. 17 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, nella legge 10 agosto 2023, n. 112. Lette la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, cit., del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza deliberata il 24/01/2024, la Corte di appello di Palermo ha ratificato il concordato intervenuto tra [OSCURATO:PERSONA] e Angela Sesta e il pubblico ministero, con rinuncia ai residui motivi e rideterminazione della pena irrogata in anni 2, mesi 2, giorni 20 di reclusione ed euro 533 di multa. Nei termini indicati, la pena è stata definita con ordinanza di correzione di errore materiale adottata de plano il 23/01/2023, posto che il dispositivo condannava le imputate alla pena di anni 2 e mesi 2 di reclusione ed euro 533 di multa. Avverso l'indicata ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione le imputate, con un unico atto e attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - inosservanza dell'art. 130 cod, proc. pen., che, per la correzione di errore materiale richiede il procedimento camerate partecipato di cui all'art. 127 cod. proc. pen., al quale le ricorrenti avevano interesse in quanto, sia pure difforme da quella concordata, la pena indicata in dispositivo era più favorevole per le ricorrenti. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. mod., il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. I ricorsi devono essere rigettati. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'adozione de plano, senza fissazione della camera di consiglio ed avviso alle parti, del provvedimento di correzione di errore materiale comporta una nullità di ordine generale ex art. 178 cod. proc. pen. che può essere dedotta con il ricorso per cassazione soltanto qualora il ricorrente indichi un concreto interesse a partecipare all'udienza camerate (Sez. 1, n. 20984 del 23/06/2020, Zampollo, Rv. 279219 - 01). Ora, le ricorrenti non allegano alcuna ragione per la quale la volontà alla base del concordato sarebbe dovuta risultare recessiva rispetto all'erronea indicazione offerta dal dispositivo, sicché non è stato allegato un effettivo, concreto interesse a partecipare all'udienza camerate. Di qui l'infondatezza dei ricorsi e la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese proc