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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 febbraio 2022

Cassazione n. 49628/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Cagliari, sez. dist. di Sassari, con sentenza del 22 febbraio 2022, ha confermato la decisione del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Sassari, in data 6 aprile 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena ritenuta di giustizia per i reati di concorso in rapina impropria aggravata e lesioni personali aggravate.

Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deducono vizi motivazionali in relazione alla richiesta prevalenza delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen., è manifestamente infondato alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931; Sez. 2, n. 31543 del 8/06/2017, Pennelli, Rv. 270450 e Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838 - 02), secondo cui, in tema di bilanciamento tra le opposte circostanze ex art. 69 cod. pen., le statuizioni relative al giudizio di comparazione, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora, sorrette da sufficiente argomentazione, non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico, come avvenuto nel caso di specie (si veda pag. 6, ove la Corte territoriale ha confermato il giudizio di equivalenza operato dal primo giudice, sottolineando la benevolenza della concessione delle attenuanti generiche a fronte della gravità del reato e della negativa personalità dell'imputato); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 15 novemb

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Cagliari, sez. dist. di Sassari, con sentenza del 22 febbraio 2022, ha confermato la decisione del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Sassari, in data 6 aprile 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena ritenuta di giustizia per i reati di concorso in rapina impropria aggravata e lesioni personali aggravate. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deducono vizi motivazionali in relazione alla richiesta prevalenza delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen., è manifestamente infondato alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931; Sez. 2, n. 31543 del 8/06/2017, Pennelli, Rv. 270450 e Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838 - 02), secondo cui, in tema di bilanciamento tra le opposte circostanze ex art. 69 cod. pen., le statuizioni relative al giudizio di comparazione, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora, sorrette da sufficiente argomentazione, non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico, come avvenuto nel caso di specie (si veda pag. 6, ove la Corte territoriale ha confermato il giudizio di equivalenza operato dal primo giudice, sottolineando la benevolenza della concessione delle attenuanti generiche a fronte della gravità del reato e della negativa personalità dell'imputato); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 15 novemb
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