CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 31262/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2543/2020R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del suo Direttore p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi n. 12, ope legisdomicilia; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via Timavo n. 32 , presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato prof. [OSCURATO:PERSONA] ed all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; –controricorrenti – avverso la sentenza n. 742 , depositata il 12 giugno 2019 , della Commissione tributaria regionaledella Liguria; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 15 settembre 2022,dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. CATASTORilevato che: - con sentenza n. 742, depositata il 12 giugno 2019, la Commissione tributaria regionale della Liguria ha accolto l’appello di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], così pronunciando in integrale riforma della decisione di prime cure che aveva diversamente disatteso l’impugnazione di un avviso di accertamento catastale emesso dall’Agenzia a rettifica di categoria, classe e rendita proposte dai contribuenti con dichiarazione di variazione Docfa presentata in relazione ad unità immobiliare sita in Genova, alla via [OSCURATO:PERSONA]. 6A/4; 1.1 –a fondamento del decisum il giudice del gravame ha ritenuto che: - l’unità immobiliare oggetto di rettifica risultava ubicata «in uno stabile le cui caratteristiche architettoniche nonché il suo stato sia da ritenersi più popolare che signorile, circondato da altri palazzi impostati sullo stesso tenore»; -la stessa unità, dell’estensione inferiore a 200 mq., era dotata di «finiture normali» né diversamente rilevava che «altri interni siano rimasti in categoria A/1»; - «le motivazioni r iportate nell'avviso di accertamento appaiono alquanto scarne e del tipo "copia e incolla" contrariamente a quanto disposto dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 249/17 ove sancisce che nelle revisioni catastali la motivazione deve essere assolta in modo rigoroso, principio poi ripreso dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 23130/18.» 2. -l’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di tre motivi; -[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] resistono con controricorso.Considerato che: 1. –col primo motivo di ricorso l’Agenzia denuncia violazione e falsa applicazione di legge con riferimento al r.d.l. n. 652 del 1939, artt. 17 e 20, al d.m. n. 701 del 1994, art. 1, ed al d.p.r. n. 917 del 1986, art. 38, c. 1, deducendo, in sintesi, che l’avviso di accertamento impugnato si era risolto nella mera riproposizione del previgente classamento dell’unità immobiliare (in categoria A/1, classe 3), - a fronte della proposta di variazione, con procedura docfa, nella categoria A/2,classe 4, - e posto che, nella fattispecie, nemmeno ricorrevano i predeterminati presupposti di variazione del classamento in quanto l’unità immobiliare non aveva «subito sostanziali modifiche», né una «effettiva variazione dello stato», così che la denuncia di variazione Docfa si era risolta in una riapertura dei termini del classamento «al di là delle ipotesi prescritte dall’ordinamento»; -il secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., espone la denuncia di violazione e falsa applicazione della l. n. 241 del 1990, art. 3, e della l. n. 212 del 2000, art. 7, sull’assunto che l’atto impugnato non aveva immutato i dati fattuali esposti dai contribuenti nella dichiarazione di variazione presentata con procedura Docfa, - ess endosi risolto in una difforme valutazione di quegli stessi dati e nel mero ripristino del previgente classamento dell’unità immobiliare, - così che, secondo dicta giurisprudenziali, il giudice del gravame avrebbe dovuto rilevarne l’adeguatezza motivazionale; -col terzo motivo, ai sensi dell’art. 360, c. 1, n. 4, cod. proc. civ., l’Agenzia denuncia nullità della gravata sentenza per violazione del d.lgs. n. 546 del 1992, art. 36, e dell’art. 132 cod. proc. civ., assumendo che il giudice del gravame aveva risolto la lite contestata sulla base di una motivazione meramente apparente, ex se inidonea a dar conto dell’iter logico sottesovi quanto, in particolare, allo st esso corretto classamento dell’unità immobiliare, ed ai relativi criteri di valutazione; 2. – in via pregiudiziale va disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso proposta dai controricorrenti con riferimento all’art. 369 cod. proc. civ., avendo la Corte già statuito che l’omissione della richiesta di trasmissione del fascicolo d'ufficio non determina l'improcedibilità del ricorso che consegue, diversamente, « ad una deficienza di carattere sostanziale consistente nella effettiva mancanza degli atti indispensabili ai fini della decisione nell'incarto processuale e nell'indispensabilità del loro esame ai fini della decisione» (Cass., 11 giugno 2021, n. 16605; Cass., 17 novembre 1999, n. 12753); 3. – tanto premesso, il terzo motivo di ricorso, - dal cui esame consegue l’assorbimento dei residui motivi, - è fondato e va accolto; 3.1 – come in più occasioni rimarcato dalla Corte, deve ritenersi apparente la motivazione che, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perchè consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talchè essa non consente alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice; e sostanzialmente omogenea alla motivazione apparente è poi quella perplessa e incomprensibile: in entrambi i casi, invero -e purchè il vizio risulti daltesto della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali -l'anomalia motivazionale, implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante, integra un error in procedendo e, in quanto tale, comporta la nullità de lla sentenza impugnata per cassazione (così Cass. Sez. U., 3 novembre 2016, n. 22232; v., altresì, Cass., 23 maggio 2019, n. 13977; Cass., 7 aprile 2017, n. 9105; Cass. Sez. U., 24 marzo 2017, n. 7667; Cass. Sez. U., 3 novembre 2016, n. 22232; Cass. Sez. U., 5 agosto 2016, n. 16599); 3.2 – in tema di classamento catastale, - ove la prassi identifica nelle unità tipo delle abitazioni signorili le «Unità immobiliari appartenenti a fabbricati ubicati in zone di pregio con caratteristiche costruttive, tecnologiche e di rifiniture e dotazione di impianti e servizi di livello superiore a quello standard dei fabbricati di tipo residenziale. Elevata superficie.» (così la nota Ministero delle finanze 4 maggio 1994, n.c-1/1022; v., altresì, la circolare n. 5, del 14 marzo 1992),- la Corte ha, poi, statuito che il provvedimento di attribuzione della rendita catastale è un atto che inerisce al bene in una prospettiva di tipo reale, riferita alle caratteristiche oggettive che connotano la sua destinazione ordinaria (v. Cass., 30 ottobre 2020, n. 24078; Cass., 14 ottobre 2020, n. 22166; Cass., 10 giugno 2015, n. 12025); - come reso esplicito dal dato normativo (d.p.r. n. 138 del 1998, art. 8), l’attribuzione della categoria, - che rientra nel più ampio concetto di classamento dell’unità immobiliare (art. 8, c. 1, cit.), - non è disgiunta dalla considerazione «delle caratteristiche intrinseche ed estrinseche del fabbricato», posto che la categoria «è assegnata in base alla normale destinazione funzionale per l'unità immobiliare, tenuto conto dei caratteri tipologici e costruttivi specifici e delle consuetudini locali» e che, quindi, ai fini del classamento, deve tenersi conto (anche) del fattore posizionale e di quello edilizio (art. 8, commi 5 e ss.;Cass., 5 novembre 2021, n. 31933); -si è, quindi, rimarcato che le disposizioni in tema di classamento, -seppur connotate dal difetto di un’espressa definizione legislativa in punto di distinzioni tipologiche tra le categorie catastali (Cass., 13 febbraio 2015, n. 2995; Cass., 28 marzo 2014, n. 7329; Cass., 8 settembre 2008, n. 22557), - non costituiscono affatto clausole generali, ovvero disposizioni a contenuto elastico, il cui contenuto debba essere integrato dal giudice alla stregua di un’operazione valutativa suscettibile di sindacato di legittimità sotto il profilo dei principi generali di sistema, e dei valori, sottesi dalla disposizione a contenuto generale;diversamente, difatti, vengono in considerazione i dati di stima che, - incentrati su unità immobiliari di riferime nto, - consentono di ripercorrere il processo estimativo secondo coordinate fattuali volte ad identificare, in una valutazione di sintesi, i caratteri tipologici di una data unità immobiliare rispetto a quella assunta, per l’appunto, a termine di riferimento( Cass., 5 novembre 2021, n. 31933, cit.); 3.3 – - il contenuto motivazionale della impugnata sentenza, va, quindi, correlato ad una pronuncia di prime cure che, per suo conto, aveva rilevato che: - «nel caso di specie l'Ufficio non ha disatteso i dati indicati dal contribuente e la discrasia, tra quello che sarebbe stato il classamento derivante dai dati indicati con quello proposto dalla parte, deriva solo da una diversa valutazione effettuata dalla parte.»; - l’unità immobiliare in questione «ha una superficie catastale di mq. 185 e la consistenza di vani 9 assai ampi, con un ampio doppio salone, quattro camere, due bagni completi; è inserito in un complesso di pregevole fattura circondato da giardino, con accesso privato, ed in cui tutte le u.i. sono censite in cat. A/1, come risulta dalla documentazione agli atti. Il fabbricato si trova in posizione esclusiva di privilegio, circondato dal verde, a brevissima distanza dal lungomare di Corso Italia ed in zona non inficiata da interventi immobiliari, che ne abbiano modificato le condizioni estrinseche, e ad alto valore immobiliare»; 3.3.1 –orbene, nella fattispecie, - e come reso esplicito dal relativo contenuto,sopra ripercorso, - la gravata sentenza ha risolto la lite contestata sulla base di una sequela di asserzioni meramente apodittiche, e prive di ognieffettivo contenuto, senza dar conto, così , di quali fossero le effettive finiture dell’unità immobiliare (definite «normali»), quale il rilievo (e l’articolazione) della sua «estensione inferiore a 200 mq.» e della stessa comparazione con «altri interni … rimasti in categoria A/1»;e, per di più, riconducendo all’abitazione di tipo popolare (A/4) lo stato, e le caratteristiche architettoniche, dello stabile quando, secondo la stessa proposta deicontribuenti, di cui alla dichiarazione di variazione Docfa, l’unità immobiliare veniva classata nella categoria delle abitazioni civili (A/2); - la gravata sentenza, poi, negli stessi termini ha risolto la questione relativa al requisito motivazionale dell’avviso di accertamento, - per di più evocando dicta giurisprudenziali che afferiscono alla diversa (e specifica) fattispecie della revisione dei parametri catastali per microzone (l. n. 311 del 2004, 1, comma 335), -quando la Corte, - con riferimento a ll'atto di classamento adottato in esito alla procedura docfa (d.m. n. 701 del 1994), procedura, questa, connotata da una «struttura fortemente partecipativa», - ha ripetutamente statuito che l'obbligo di motivazione «deve ritenersi osservato anche mediante la mera indicazione dei dati oggettivi acclarati dall'ufficio... e della classe conseguentemente attribuita all'immobile, trattandosi di elementi idonei a consentire al contribuente, mediante il raffronto con quelli indicati nella propria dichiarazione, di intendere le ragioni della classificazione, sì da essere in condizione di tutelarsi mediante ricorso alle commissioni tributarie» (v., ex plurimis, Cass., 13 novembre 2019, n. 29373; Cass., 9 luglio 2018, n. 17971; Cass., 3 febbraio 2014, n. 2268; Cass., 21 luglio 2006, n. 16824; Cass., 7 giugno 2006, n. 13319); e si è, altresì, rimarcato che gli indicati termini di riscontro dell'obbligo di motivazione dell'atto di classamento, adottato in esito alla procedura Docfa, debbono ritenersi inadeguati (solo) a fronte di una immutazione della proposta formulata dalla parte (con la dichiarazione di accatastamento), immutazione rilevante, - ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di motivazione, - qualora incentrata sugli «elementi di fatto» di detta proposta, nonanche qualora (ad elementi di fatto immutati) la diversa valutazione della rendita catastale consegua «da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni» (v., ex plurimis, Cass., 28 ottobre 2020, n. 23674; Cass., 13 novembre 2019, n. 29373; Cass., 22 maggio 2019, n. 13778; Cass., 7 dicembre 2018, n. 31809; Cass., 23 maggio 2018, n. 12777; Cass., 16 giugno 2016, n. 12497; Cass., 24 aprile 2015, n. 8344; Cass., 31 ottobre 2014, n. 23237); 4. – l’impugnata sentenza va, pertanto, cass ata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa, anche per la disciplina delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguria [l. n. 130 del 2022, art. 4, c. 1, lett. a)] che, in diversa composizione, procederà al motivato riesame della controversia. P.Q.M. La Corte, accoglie il terz o motivo di ricorso, assorbiti i residui motivi, cassa l’impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per la disciplina delle spe