CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 13900/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/01/2015 del TRIBUNALE di PRATOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 40304_22 Rilevato che il primo motivo di ricorso, presentato nelle forme dell'appello, poi convertito in ricorso per cassazione, di [OSCURATO:PERSONA] - con il quale deduce la violazione di legge e il travisamento della prova in relazione alla dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 720 cod. pen., sul rilievo della assenza di prova circa la sussistenza dell'elemento materiale caratterizzante il reato - non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da argomentazioni in punto di fatto volte a prefigurare altresì una rivalutazione probatoria. Considerato, altresì, che la doglianza in punto di responsabilità esula anche dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, collocandosi sul piano del merito. In particolare, il Tribunale (cfr. pag. 3) ha ritenuto provata la responsabilità dell'imputato in base alla diretta osservazione degli inquirenti, i quali hanno colto in flagranza il ricorrente e gli altri correi nell'atto di giocare d'azzardo con poste di denaro contante. Ritenuto che, il secondo motivo di ricorso - con il quale il ricorrente deduce la l'eccessività del trattamento sanzionatorio è manifestamente infondato, poiché il giudice del merito ha congruamente esercitato il potere discrezionale nella determinazione della pena ancorati ai criteri di cui all'art. 133 cod.pen. Rilevato che, in proposito, le determinazioni del giudice di merito - in ordine al trattamento sanzionatorio - sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esente da vizi logico-giuridici ed idonea a dar conto delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo il giudice di prime cure bene argomentato, con considerazioni aderenti alle emergenze dell'incartamento processuale, lineari e conformi a logica - pertanto incensurabili nella sede di legittimità -, le ragioni per le quali ha ritenuto di applicare il quantum di € 500,00 di ammenda, in presenza di pena alternativa di arresto/ammenda. Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cas