CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 38579/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rigetto del ricorso. AI:[OSCURATO:PERSONA] l. Con crdiranza dei 24 novembre 2021, il Tribunale del Riesame di Brinorsi conferi ava i r..,ecretp del G.1.7. del Tribunale di Brindisi del 27 ottobre 2321„ che aveva cisposoi H sequestro preventivo dell'area di terreno sita in Ostuni, foglio 52, bartice.iie 03, 15; 134 e 161, in relazione ai reati di cui agli ar'r.. 44 C de d.P.R. n. 330 dei 2001 e 181 del d. Igs. n. 42 del 2004, reati coritestati a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA], per avere, il primo proprietario- dei terreni e il secondo quale legale rappresentante dea dita Car and Paring”, reaiizzato una lottizzazione abusiva mediante la trasformazione u.r.-Jainist'ca delle aree, destinate a zona agricola e sottoposte a paesaggist:co, in parcheggio con custodia con corrispettivo, sulla base di un scia sospesa li 7 Lelici 2021 dai 5.U.A.P. del Comune di Ostuni, che aveva emesso espressa difficia dall'esercitare la predetta attività il 30 maggio 2021. 2. Avverso 'orc!inanza dei Thbunale pugliese, [OSCURATO:PERSONA], tra.rnite li suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando unuqicc.; motivo, con ci ,i a difesa deduce la violazione degli art. 321 cod. proc. pan., 6 COn-una 1, 23, 30, 44 comma 1 lett. C del d.P.R. n. 380 del 2001 e 181 dei d. Igis. n. 42 dei 2004, osservando, dopo un'ampia ricostruzione della vicenda, cne la paventata variazione di destinazione del terreno da "pascolo" a 'parcheggio con custodia' è assolutamente errata, posto che dal certificato di de.stinaziorie urbanistica rinasciate da: Comune di Ostuni il 10 settembre 2021 si ev:rica che a terreno in civestione è dest:nato a "espansione estensiva". rd cambio di destinazione da pascoio a parcheggio sarebbe dunque inesistente, sia perché ne: vigente piano regolatore generale il terreno non è destinato a pasco, sia derche le norme tecniche di attuazione del P.R.G. prevedono proprio ,-ealizzazione -di un parcheggio pubblico nel comparto di cui fa parte il terreno. Dai: resto, osserva la difesa, il terreno adiacente, di proprietà del Comune di Ostuni. è censito in catasto come terreno seminativo, sebbene anche tale terreno sia adDU:so a archegoio comunale, concesso in gestione a privati con avviso o12bblico per liesercizio del parcheggio a pagamento, dovendosi pertanto ritenere che ia Pozia cicale abbia operato sulla scorta della visura catastale, senza aicuna ulter -re e oiu aporcifondlta indagine di carattere urbanistico. Il Tridi_inaie, inoltre, avreobe degradato a provvedimenti di mero indirizzo le desinare eseciitive della Giunta comunale, lasciando intendere tuttavia che sino al 2020 non vi saredbe stare lottizzazione, che sarebbe venuta fuori solo nel 2021. Non sarebbe quindi cionfigurabiie il reato di cui all'art. 44 comma 1 lett. C del d.P.k. n. 353 ce! 2001; non essendo affatto mutata la destinazione urbanistica dei reri-eno... rimasta sempre nella categoria turistico-residenziale (50%) e alserbrilere ("50%) e non r.eia categoria rurale, fermo restando che la o realizzazione d. parcheggi provvisori iela fascia costiera a 300 mt. dal mare non costituisce una lottizzazione a scopo edilizio e non determina ostacolo alla futura planificazione del territorio ; non essendo stata effettuata alcuna opera, ri.entrando 'usò temporaneo ad area di sosta nei mesi estivi di tali terreni tra le adiPvita d: edilizia licera ai sensi deiVart. 6 comma 1 lett. E bis del d.P.R. n. 380 dei 2001 e dalla legislazione successiva (d. Igs. 222/2016 e D.M. 2 marzo 2018) Neanche il reato di cui all'art. 181 del d. Igs. n. 42 del 2004 sarebbe configuraPlie, non essendo stata reaizzata alcuna opera che necessitava di autorizzazione paesaggistica, non essendo stato eseguito alcuno spianamento. L'ev'entuale mancato rispetto,' delle norme paesaggistiche riferite a tali aree è in ogni caso d scipiinato dall'art. 167 dei d. Igs. n. 42 del 2004, che prevede l'ordine di rirnessione in pristino e il versamento di una indennità pecuniaria; quanto al pericuium lo more, Si evidenzia noi che l'attività svolta dal ricorrente è limitata al soie, periodo estivo di 9C, giorni, da giugno ad agosto, come dichiarato nella scia, essendosi peraltro in presenza di opere che non alterano l'orografia dei terreni. [OSCURATO:PERSONA] rlcorso à infondato, 1. via preliminare, occorre ric'ffiannare la costante affermazione di questa Corte (cfr. Sez. I, n. 18951 dei 14/03/2017, Rv. 269656), secondo cui il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatoriò, ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen., è ammesso solo per violazione iedge„ in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in ,:'yoce.:.-lericlo", sia quei vizi dela motivazione così radicali da rendere argornentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza ouincii inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. Non può 1-ivece essere dedotta Villooicità manifesta della motivazione, la quale può denunciarsi nei giudizio di 'legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di cui alla lett. E) deli'art. 606 cod. proc. pen. (in tal senso, cfr. Sez. Jn. n. 5875 ce 28/01/2004, Rv, 226710). 2, Tanto premesso, deve ritenersi che nel caso di specie, rispetto alla vawtazione dei furr,,us commisi deficti, non sia configurabile né una violazione di iegcie, né un'apparenza di motivazione, avendo il Tribunale del Riesame adeguatamente iliustrato le regioni poste a fondamento della propria decisione. in propositc,„ sono stati innanzitutto richiamati nell'ordinanza impugnata gli esiti dile atti.vità investigativa della [OSCURATO:PERSONA] di Ostuni che, in data Ú luglio 2321, eseguiva un socraiiucco presso il terreno di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] (cansitc a! Catasto ai fogiic, 52, particella 403, esteso 28 ha.), dove veniva chi; accertata ia variazione della .de.stirazione urbanistica dell'area, da pascolo a par.cheggio con custodia su corrispettvo, attività gestita dalla "HB Car and Parkng"; ditta di cui era i,egale. rappresentante [OSCURATO:PERSONA]. C3ii operanti accertavano; da un lato, che il terreno ricade in area sottoposta a VnCOi paesaggstici, tra cui quelli di un'area di rispetto di boschi e pascoli naturali e; daWaitro, che .'area questone, cui si accedeva mediante un transito su cu e installata la postazione degli addetti nonché apposita segnaletica orizzontale, eta recintata e sp:anata; dall'esame della documentazione arnrninistradve risuitava atresì che [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di legale rappresentante deiia ditta n'HB Car and Parking", aveva presentato una scia per l'apertura ffi un parche.d,gio a celo aperto in località [OSCURATO:PERSONA], mentre, con provveéimento de_:1 7 iuglic 2021, ;i D:rigente del S.U.A.P. del Comune di Ostuni imponeva il d:vieto dea prosecuzione dell'attività oggetto di scia, rilevando l'esistenza di motivi ostativ.: a:Vesercizic del parcheggio in quell'area. Con sucoessi'va in'rorn-tat:va dei 16 Iugiio 2021, la [OSCURATO:PERSONA] di Ostuni segnalava che anaoga »attività di parcheggio era esercitata dal ricorrente su altri terreni (censid in Catasto ai foglio 52, particelle 15, 134 e 161), destinati a seminativc/pasco;o; all'atto del sopralluogo, emergeva che l'area, gestita dalla ditta di [OSCURATO:PERSONA], quagicatosi conduttore dei terreni, anch'essi sottoposti a vincoli paesaggistici, era a sua volta completamente spianata e deiirritata da apposita segnaketica, con presenza degli addetti al parcheggi. Ciò posto,/ g:udic: delVimougnazione cautelare hanno confermato il giudizio sulla conlgu:-aoilita dei reati provvisoriamente contestati, osservando, in replica alle deduzioni difensi.,/e, che ne; caso di specie vi era stata una utilizzazione del suolo ta.e da cieterrninare una nuova def.nizione dell'assetto urbanistico preesistente, posto che e visure catastail danno atto di un'esclusiva vocazione agricola dei terreni in questione; :n quanto destinate a seminativo/pascolo, risultando la parallela "espansone estensiva' riferibile al terreno censito al foglio 52 particella 403, non conciabie. con Vuso esc;usivo delle aree a parcheggio pubblico, sia Pure s:ag:onale„ tanto pl ove si consideri che lo strumento urbanistico consente !a destinazone a parchegol pubblici solo di metà della quota riservata a "servizi". lu ord:ne poi zia portata dene delioere della Giunta comunale richiamate dalla eVesa, •rriouanata è stato osservato che le stesse riguardavano solo terreni di cui alle Particele 403 e 161, mentre le restanti particelle 15 e 134 non risultavano incluse tra quelle individuate per la destinazione a parcriecgio; rispetto a queste aree, dunque, manca persino la copertura formale deil'atto é: mero indirizzo Oeii'organo di gestione dell'ente locale, per cui sul punto noni poteva invocarsi l'affidamento scusante nell'operato del Comune. (.2.,..nto alla delibera ,n. 193 o& 5 giugno 2014, si è evidenziato che la stessa non poneva giustificare deg interventi, ponendosi come condizione di rìt, legittimità deli'intei-,,iento W modifica della destinazione urbanistica del sito solo l'approvazione cei !piano ci ottizzazione, mentre, quanto alla delibera n. 204 del 2 Lglic 2015; si à riveato :me la stessa autorizzava la stipula di contratti di locazione cleila durata ci cinque anni, dunque fino al 2020, laddove non risulta documentato acun rapporto tra ; ricorrenti e l'amministrazione comunale riferibiie Si"The aia stadione estiva 2021, essendovi anzi in atti una nota del 23 febbraio 2018„ indirizzata. a Semeraro, a firma del Dirigente del [OSCURATO:PERSONA] del Comune di °sturi, in cui è scritto: "si comunica la rescissione deiia scrittura privata sottoscritta il 3 agosto 2015 per locazione terreno di vs. pritpileta ubicato in agro di °sturi; ai!a contrada Lamasanta, distinto in Catasto al l'oblio 52, partWe 402: 4C3, 404 e 406, così come contemplato dalla medesima scrttra :privata", desumendosi da ciò: ia cessazione del rapporto locativo. Tribunaie dei Riesame ne incitre superato l'argomento difensivo circa l'assenza di dualsivoglia intervento scie aree in sequestro al fine di renderle compatibili con io svolgimento deiVattività di parcheggio pubblico, valorizzando sia i rilievi fotografici ailecati aie informative, che raffigurano aree in cui il piano carrabile era liveilatio; ciò a conferma dei fatto che qualche intervento di estirpazione della vegetazione e di spianamento era avvenuto, sia la querela sporta il 20 marzo 2020 da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] i3elvecere. dine vantava titcil di proprietà sull'area in questione, nella quale l'indagato, cono aver premesso di essere un imprenditore nel settore turistico e di aver avuto l'autorizzazione a gestire un area di parcheggio sita nel Comune di Ostini ai foglio 52 e alla particella n. 161, ha esposto di aver raggiunto l'area quella mattina per verificare se un trattorista, cui aveva dato l'incarico di effettuare dei lavc)ri, 2s:esse eseguito i compiti affidatigli, risultando tale affermazione una sorta di ammissione del fatto che il sito de quo necessitasse di interventi che ii conduttore aveva commissionato e che sarebbero stati eseguiti successivamente, come ciesurnibile dei resto dagli accertamenti della P.G. Ora, se è ihnediabile che i comportamento del Comune nei confronti dei gestori dei parcheggi non è stato dei tutto lineare, posto che, almeno fino al 2021, deli'inciagato sembra essere stata quantomenó tollerata, deve tuttavia ilie.varsi chc cià non todlie che i; cambio della destinazione d'uso di quelle aree è avvenute in modo illegittimo e che, almeno ai fini della valutazione richiesta nella fase cautelare reale, nen può affatto escludersi l'esistenza di profili di colpa in capo al ricorreinte rispetto all'omessa verifica della sussistenza dei titoli abilitativi necessari per ia tiooiogia di interventi da compiere nelle zone interessate. Peraitrc, proprio in racicine dell'esistenza di lavori, il G.I.P. ha ritenuto sussistente i peiricuh.f.,•; In more (profilo non espressamente affrontato dal Mbunale ma neanche contestato in maniera specifica nel ricorso), osservando, in maniera non iiiogice, che, trattandosi di attività economica in atto, era plaJsibile che la libera disponibilità d& terreni avrebbe comportato il rischio -di prosecuzione deiVattività irecita in corso, ma soprattutto l'aggravamento delle consequel-2.e Ce reati già commessi, con aggravio del carico urbanistico. [OSCURATO:PERSONA]; è stato esciuso n&Vordnanza impugnata che nel caso di specie si versasse o un'ipotesi di "attività edilizia libera" riconducibile alle previsioni di cui í3 d.P.R. o. 3 del 2017 ::`Tegdiamento recante l'individuazione degli interventi escLs caii'a.u.:crizzazione daesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata"), non potendo oli interventi per cui si procede ricondursi ai casi, di impatto notevolmente inferiore, di "occupazione temporanea mediante ristalazione d; strutture e manufatti semplicemente ancorati al suolo senza opere rpLirarie o di fonnazion,e„ per manifestazioni, spettacoli, eventi o per esposizione e vendita di merci per il solo periodo di svolgimento della manifestazione e cornL.nque non superiore a 120 giorni nell'anno solare", dovendosi in ogni caso considerare che, come precisato dalla giurisprudenza di ieciittinnità con orientamento opportunamente richiamato dal Tribunale del í-tiesarnei ie opere di scavo„ sbancamento e livellamento del terreno, finalizzate a usi diversi da quei agriccii, sono assoggettate a titolo abilitativo edilizio (cfr. in termoi Sez. 3,. n. 491E. ci& 13/11/2014, dep. 2015, Rv. 262475). In definitiva, erroo restancio che i temi dedotti dalla difesa ben potranno essere uite.i-iorirente approbnCiti nei oroseouo del procedimento penale in corso, deve ribadirsl che 'apparato nnotivz.-:zionale dell'ordinanza impugnata, nella quale non , sono state ignorate ie deduzioni difensive, non presenta profili di incoerenza o di irrazionaiita argornentativa, non potendosi sottacere che le censure articolate nel ricorso s muovono peri:J0'i nell'orbita non tanto della violazione di legge, ma . ntostc delia manii'esta ilioc:icità o della erroneità della motivazione, profilo questo -che, come detto, non è deducibile con il ricorso per cassazione proposto contro ie orCinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio. conc.lusione„ aia stregua deiie considerazioni svolte, ribadita l'assenza p:ofili d i.egirtin-iità deli'ordinanza impugnata, il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere riciettato„ con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi deiVart.