CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 dicembre 2024
Cassazione n. 00686/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/01/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari — Sezione distaccata di Sassari - in data 25 gennaio 2024, che ha parzialmente riformato la sentenza di condanna nei suoi confronti pronunciata per i delitti di cui agli artt. 56, 81 cpv. 624-bis e 625, comma 1, n. 2 (capo 1) e 81 cpv., 624-bis e 625, comma 1, n. 2 cod. pen. (capo 2), aggravati dalla recidiva specifica e reiterata ex art. 99, comma 4, cod. pen., riqualificando quest'ultima come recidiva specifica ed infraquinquennale ex art. 99, comma 2, cod. pen. (fatti commessi in Ossi e Sassari il 7 marzo 2020); - che l'atto di impugnativa consta di un solo motivo; [OSCURATO:PERSONA] - che il motivo di ricorso, con il quale si censura il vizio di motivazione in punto di determinazione dell'aumento applicato a titolo di continuazione (ex art. 81 cpv. cod. pen.) per il reato di cui al capo 1), è manifestamente infondato, posto che la determinazione dell'aumento di pena dovuto per la continuazione è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito (Sez. 2, n. 1641 del 29/10/1984, dep. 1985, Rv. 167950), di modo che ove la relativa motivazione dia conto del quantum di esso e succintamente delle ragioni atte a giustificarlo, come nel caso di specie (vedasi pag. 12 della sentenza impugnata), non ne è consentito lo scrutinio in questa sede; - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 dicembre 2024 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]