CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 10 luglio 2025
Cassazione n. 23053/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.26706/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., elettivamente domiciliata all’indicato indirizzo PEC dell’avv. [OSCURATO:PERSONA],che l a rappresenta e difende -ricorrente - contro dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] , che l o rappresenta e difende -controricorrente - avverso la sentenza n. 521/2022 de l la Corte d’Appello di Bari , depositatail 28 . 3 . 20 2 2 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10.7.2025dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il fallimento [OSCURATO:SOCIETA]propose, davanti al Tribunale di Foggia, azione di accertamento della simulazione del contratto di data 5.12.2013 con cui quella società, poi dichiarata fallita, aveva ceduto a [OSCURATO:SOCIETA]. la propria quota di partecipazione al 50% del capitale di [OSCURATO:SOCIETA]., società proprietaria di un complesso immobiliare in corso di costruzione (in via subordinata venne svolta azione revocatoria ordinaria nei confronti del medesimo contratto di cessione di quota). Instauratosi il contraddittorio, il tribunale accolse la domanda principale, dichiarando la nullità del contratto simulato. [OSCURATO:SOCIETA]. impugnò la sentenzadi primo grado davanti alla Corte d’Appello di Bari, la quale – rinnovatosi il contraddittorio –rigettò il gravame. Contro la sentenza della Corte territoriale [OSCURATO:SOCIETA]. ha presentato ricorso per cassazione articolato in due motivi. Il fallimento [OSCURATO:SOCIETA]si è difeso con controricorso . A seguito diproposta di definizione del giudizio, formulata da questa Corte ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e ritualmente comunicata alle parti, IMVS.r.l., a mezzo del difensore munito di nuova procura speciale, ha depositato istanza per la decisione del ricorso. Infine, entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa nel termine di legge anteriore alla data fissata per la trattazione in camera di consiglio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è rubricato « Violazione ed errata applicazione delle norme di diritto, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.». Dalla successiva illustrazione del motivo si comprende che la norma di diritto che si assume violata è quella contenuta nell’art. 2729 c.c., secondo cui il giudice del merito «non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti». 2. Il secondo motivo di ricorso denuncia «violazione per omesso esame, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.». Il fatto asseritamente non esaminato dalla Corte territoriale sarebbe «l’incasso di €46.600 per altrettanti versati con bonifici da parte del procuratore alla vendita», dal che la ricorrente conclude che «è davvero arduo comprendere perché l’adito Giudice d’appello abbia preso per buono (e non presunto) che il prezzo della vendita non sia stato pagato». 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Per quanto apparentemente paradossale, nel l’ incipit della memoria illustrativaè la stessa ricorrente a dare atto in termini inequivoci della correttezza della proposta di definizione anticipata, che tuttavia non è stata accettata: « Chiarissima, e giusta, è stata ed è la proposta di definizione del ricorso da parte dell’Ecc.ma Corte, ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c.». In particolare la ricorrente dichiara di condividere il seguente passo e la seguente citazione contenuti nella proposta di definizione del giudizio: «In tema di scrutinio di legittimità del ragionamento sulle prove adottato del giudice di merito, la valutazione del materiale probatorio – in quanto destinata a risolversi nella scelta di uno (o più) tra i possibili contenuti informativi che il singolo mezzo di prova è, per sua natura, in grado di offrire all’osservazione e alla valutazione del giudicante – costituisce espressione della discrezionalità valutativa del giudice di merito ed è estranea ai compiti istituzionali della S.C. (con la conseguenza che, a seguito della riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non è denunciabile col ricorso per cassazione come vizio della decisione di merito), restando totalmente interdetta alle parti la possibilità di discutere, in sede di legittimità, del modo attraverso il quale, nei gradi di merito, sono state compiute le predette valutazioni discrezionali” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 37382 del 21/12/2022)». 3.2. Secondo la ricorrente tale riconosciuta correttezza della proposta di definizione sarebbe però rimessa in discussione dalla sopravvenuta giurisprudenza delle Sezioni unite sul «travisamento del contenuto oggettivo della prova» (Cass. S.u. n. 5792/2024). Il che, però, non può essere, posto che –secondo quella giurisprudenza –«Il travisamento del contenuto oggettivo della prova … , ove il fatto probatorio abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare, e cioè se iltravisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti, il vizio va fatto valere, in concorso dei presuppostidi legge, ai sensi dell’articolo 360, nn. 4 e 5, c.p.c., a seconda sitratti di fatto processuale o sostanziale ». La contestazione della ricorrenteriguarda certamente un fatto sostanziale (il pagamento del prezzo stabilito nel contratto della cui simulazione si discute), sicché il vizio potrebbe essere fatto valere, «in concorso dei presupposti di legge», ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.Sennonché, tale ricorso non è consentitoin un processo come il presente, in cui la decisione sul fatto è stata conforme in entrambi i gradi del giudizio di merito (art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c., applicabile ratione temporis, la cui disposizion e è stat a comunque ribadit a nel novellato art. 360, comma 4, c.p.c.). 3.3. Rimane, pertanto, la constatazione –condivisa dalla stessa ricorrente nella memoria illustrativa – che il ricorso contiene, nel primo motivo, una critica all’accertamento del fatto, sicuramente argomentata, ma volta a prospettare nient’altro che un esito alternativo e diverso della valutazione delle prove, che in quanto tale è riservata al giudice del merito. 3.4. Per quel che concerne il secondo motivo – oltre a essere inammissibile, in base a quanto appena osservato, perché esplicitamente proposto « in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.»– è agevole rile vare che non esiste alcun fatto storico non esaminato dai giudici del merito. Infatti, i versamenti di denaro sul conto corrente di [OSCURATO:SOCIETA]. da parte del procuratore alla vendita, avv. [OSCURATO:PERSONA], sono stati presi in considerazione nella sentenza impugnata, ma la Corte territoriale – valut andoli nel contesto complessivo descritto nella motivazione – li ha ritenuti inidonei a provare l’avvenuto pagamento del prezzo. Si tratta, all’evidenza, di una valutazione del fatto nell’ambito del prudente apprezzamento delle prove e dell’uso delle presunzioni semplici, che – condivisibile o meno nel suo risultato finale –esclude l’ipotesi dell’«omesso esame». 4. Dichiarato inammissibile il ricorso, le spesedel giudizio di legittimità seguono la soccombenza,liquida te in dispositivo . 5.Poiché l’esito del giudizio è conforme alla proposta di definizione di cui all’art. 380-bis c.p.c., la ricorrente viene condannata altresì al pagamento, in favore del fallimento controricorrente, di una ulteriore somma pari a quella liquidata a titolo di compensi di avvocato. 6.Inoltre, per il combinato disposto degli artt. 380 - bis , comma 3, e 96, comma 4, c.p.c., ilricorrente viene condannato al pagamento dell’ulteriore somma di € 2.500 in favore della cassa delle ammende. 7.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del solo ricorrente principale , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M La Corte: dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite relative al presente giudizio di legittimità in favore del controricorrente, liquidate in € 8.000 per compensi , oltre alle spese generali al 15%, a € 200 per esborsi e agli accessori di legge; condanna la ricorrente al pagamento , in favore del controricorrente, dell’ulteriore somma equitativamente determinata in € 8.000; condanna la ricorrente al pagamento dell a somma di € 2.500 in favore della cassa delle ammende; dà atto, ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a