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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 maggio 2026

Cassazione n. 22200/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Corte d'appello di Veneziadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOConsiderato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza inpreambolo, con la quale la Corte di appello di Venezia, in funzione di giudicedell'esecuzione, ha rigettato l'incidente di esecuzione volto a ottenere la non esecutività dellasentenza del Tribunale di Verona in data 29 novembre 2019, confermata da quella dellaCorte di appello di Venezia in data 22 dicembre 2020, irrevocabile, per omesso vaglio dellegittimo impedimento dell’imputato nel giudizio di primo grado;ritenuto che il ricorrente replica inammissibilmente le stesse censure poste conl’incidente di esecuzione, senza confrontarsi con la motivazione posta a fondamento dellaritenuta inammissibilità, ossia la constatazione che – essendo la censura dell’istante limitataal mancato vaglio da parte del Giudice di primo grado del suo legittimo impedimento nelcorso del giudizio di primo grado – la stessa dev’essere – come effettivamente è stata –prospettata con i normali mezzi d’impugnazione, secondo il principio statuito da questa Cortenella più autorevole composizione: «Le nullità assolute ed insanabili derivanti, in giudiziocelebrato in assenza, dall'omessa citazione dell'imputato e/o del suo difensore, non sonodeducibili mediante incidente di esecuzione, ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen., in ragionedell'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza, salva restando la possibilità di farvalere, attraverso la richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis cod. proc.pen., l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo che si assumaderivata dalle nullità stesse» (Sez.

U, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric, Rv.280931 – 01), ipotesi quest’ultima non sussistente nel caso in scrutinio.rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, conconseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profilidi colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di unasomma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto allequestioni dedotte, in euro tremila; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 28/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Corte d'appello di Veneziadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOConsiderato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza inpreambolo, con la quale la Corte di appello di Venezia, in funzione di giudicedell'esecuzione, ha rigettato l'incidente di esecuzione volto a ottenere la non esecutività dellasentenza del Tribunale di Verona in data 29 novembre 2019, confermata da quella dellaCorte di appello di Venezia in data 22 dicembre 2020, irrevocabile, per omesso vaglio dellegittimo impedimento dell’imputato nel giudizio di primo grado;ritenuto che il ricorrente replica inammissibilmente le stesse censure poste conl’incidente di esecuzione, senza confrontarsi con la motivazione posta a fondamento dellaritenuta inammissibilità, ossia la constatazione che – essendo la censura dell’istante limitataal mancato vaglio da parte del Giudice di primo grado del suo legittimo impedimento nelcorso del giudizio di primo grado – la stessa dev’essere – come effettivamente è stata –prospettata con i normali mezzi d’impugnazione, secondo il principio statuito da questa Cortenella più autorevole composizione: «Le nullità assolute ed insanabili derivanti, in giudiziocelebrato in assenza, dall'omessa citazione dell'imputato e/o del suo difensore, non sonodeducibili mediante incidente di esecuzione, ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen., in ragionedell'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza, salva restando la possibilità di farvalere, attraverso la richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis cod. proc.pen., l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo che si assumaderivata dalle nullità stesse» (Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric, Rv.280931 – 01), ipotesi quest’ultima non sussistente nel caso in scrutinio.rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, conconseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profilidi colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di unasomma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto allequestioni dedotte, in euro tremila; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 28/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]
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