CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 31598/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di sorveglianza di Napoliudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, fabrizio vanorio, che hachiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza in preambolo il Tribunale di sorveglianza di Napolirigettava l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 legge 26luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), formulata da [OSCURATO:PERSONA], inrelazione alla pena residua di un anno, sei mesi e diciotto giorni di reclusione,irrogata per il reato di violazione della disciplina in materia di stupefacenticommesso nel maggio del 2015, accogliendo quella subordinata di detenzionedomiciliare.A ragione della decisione il Tribunale: i) richiamava le condanne per i reatidi furto aggravato e falsa testimonianza fino al 2014; ii) valorizzava quantoemerso dall’informativa dei Carabinieri, che segnalavano più violazioni delleprescrizioni inerenti alla misura di prevenzione e la compagnia di pregiudicatiaffiliati al locale clan di camorra; iii) quanto allo svolgimento dei lavorisocialmente utili ha evidenziato che tale progetto, privo di retribuzione, nonavrebbe garantito un effettivo reinserimento sociale e che, pertanto, l’ampiamisura dell’affidamento in prova non sarebbe stata idonea a salvaguardare ilpericolo di recidiva.Su tali basi, reputava di non poter formulare un giudizio prognostico dicompleta affidabilità esterna del condannato che, tuttavia, ammetteva allamisura della detenzione domiciliare. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiduciae, con un unico, articolato, motivo lamenta la carenza e l’illogicità dellamotivazione.Per un verso, le censure si appuntano sulla mancata osservazione dellapersonalità del condannato, avendo il Giudice specializzato deciso sulla base diun’informativa dei Carabinieri di Piemonte risalente al 2015, nella quales’indicavano esclusivamente violazioni amministrative, mentre nell’informativadel maggio 2025 vi era la sola indicazione della circostanza che [OSCURATO:PERSONA] svolgeval’attività di pizzaiolo in Germania.Per altro verso, il ricorrente lamenta che ilTribunale di sorveglianza avrebbe affermato l'assenza di stabile attivitàlavorativa in Italia e depotenziato la documentata disponibilità allo svolgimentodi lavori socialmente utili.Infine, si duole del fatto che sarebbe stata omessa la considerazionedell'ineccepibile condotta serbata dal condannato in stato di libertà per unconsiderevole arco temporale, non risultando segnalati fatti delittuosi ulteriori ecollegamenti con ambienti criminali.Il Tribunale avrebbe, dunque, omesso di svolgere la doverosa verifica deglielementi sulla scorta dei quali fondare un giudizio prognostico favorevole anchecon riferimento alla più ampia misura dell'affidamento in prova, facendosostanzialmente discendere, in forza di un inaccettabile automatismo, il rigetto ditale misura dalle precedenti, risalenti condanne.3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto conconclusioni scritte pervenute il 25 maggio 2024, ha prospettato l’annullamentocon rinvio dell’ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato. La base argomentativa offerta dal Tribunale al provvedimento reiettivodella misura dell'affidamento in prova evidenzia il lamentato profilod'illogicità. 2. Appare utile premettere che, attraverso la misura alternativadell'affidamento in prova al servizio sociale, l'ordinamento ha inteso attuare unaforma dell'esecuzione della pena esterna al carcere nei confronti di condannatiper i quali, alla luce dell'osservazione della personalità e di altre acquisizioni edelementi di conoscenza, sia possibile formulare una ragionevole prognosi dicompleto reinserimento sociale all'esito della misura alternativa (Corte cost., 5dicembre 1997, n. 377). In relazione alla peculiare finalità dell'affidamento, la giurisprudenza diquesta Corte è uniformemente orientata nel senso che, ai fini della concessionedella misura, non possono, di per sé soli, assumere decisivo rilievo, in sensonegativo, elementi quali la gravità del reato per cui è intervenuta condanna e iprecedenti penali, né può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbiacompiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficienteche dai risultati dell'osservazione della personalità emerga che un siffattoprocesso critico sia stato almeno avviato» (da ultimo, Sez. 1, n. 1410 del30/10/2019, M., Rv. 277924). In particolare, è stato chiarito che, per il giudizio prognostico favorevole,la natura e la gravità dei reati per i quali è stata irrogata la pena in espiazionedeve costituire, unitamente ai precedenti (Sez. 1, n. 1812 del 4/3/1999,Danieli, Rv. 213062), alle pendenze e alle informazioni di [OSCURATO:PERSONA](Sez. 1, n. 1970 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Caputi, Rv. 207998), il punto di partenzadell'analisi della personalità del soggetto, la cui compiuta ed esaurientevalutazione non può mai prescindere, tuttavia, dalla condotta tenutasuccessivamente dal condannato e dai suoi comportamenti attuali, risultandoquesti essenziali ai fini della ponderazione dell'esistenza di un effettivo processodi recupero sociale e della prevenzione del pericolo di recidiva (su questospecifico aspetto cfr. Sez. 1, n. 31420 del 5/5/2015, Incarbone, Rv. 264602). Si è inoltre precisato che, fra gli indicatori utilmente apprezzabili in tale ottica,possono essere annoverati l'assenza di nuove denunzie, il ripudio dellepregresse condotte devianti, l'adesione a valori socialmente condivisi, lacondotta di vita attuale, la congruità della condanna, l'attaccamento al contestofamiliare e l'eventuale buona prospettiva di risocializzazione (Sez. 1, n. 44992del 17/9/2018, S., Rv. 273985). In ogni caso non può richiedersi, in positivo, laprova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del propriopassato, essendo sufficiente che, dai risultati dell'osservazione dellapersonalità, emerga che un siffatto processo critico sia stato almeno avviato(Sez. 1, n. 1410 del 30/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 277924; Sez. 1, n. 773 del3.12.2013, dep. 10/1/2014, Naretto, Rv. 258402). Neppure è superfluo ricordare che, muovendo dai risultati delle attività dicarattere istruttorio che il tribunale di sorveglianza ha il potere-dovere dicompiere ai sensi dell'art. 47 Ord. pen., in relazione all'art. 96 d.P.R. 30 giugno2000, n. 230, nella sintesi conclusiva che è chiamato a compiere – pur nonprescindendo dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la penain espiazione (quale punto di partenza dell'analisi della personalità del soggetto)e sempre valutando in via primaria la condotta successivamente serbata dalcondannato attraverso l'indispensabile esame anche dei comportamenti attualidel medesimo, onde assolvere all'esigenza di accertare l'assenza di indicazioninegative ed anche l'evenienza di elementi positivi tali da consentire il giudizioprognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva (suquesto specifico aspetto cfr. Sez. 1, n. 31420 del 5/5/2015, Incarbone, Rv.264602) – può fare ragionata applicazione del principio di gradualità nell'iterfinalizzato alla concessione, al contempo, puntuale e proficua delle misurealternative alla detenzione. In tal senso si deve ribadire – nell'alveo di una consolidata elaborazione intema di gradualità della concessione dei benefici penitenziari che, pur noncostituendo una regola assoluta è codificata, risponde a un razionaleapprezzamento delle esigenze rieducative di previsione cui è ispirato il principiostesso del trattamento penitenziario (cfr. Sez. 1 n. 22443 del 17/01/2019,1 n. 15064 del 06/03/2003, Chiara, Rv. 224029) – che, prima di ammettere ilcondannato a misure alternative alla detenzione, il tribunale di sorveglianza,anche quando rilevi l'emersione di elementi positivi nel comportamento deldetenuto, può legittimamente ritenere necessario un ulteriore periodo diosservazione e lo svolgimento di altri esperimenti premiali onde verificare laconcreta attitudine del medesimo ad adeguarsi alle prescrizioni da imporre, poi,con la concessione delle misure stesse. Ciò è tanto più giustificato quanto più ireati commessi siano sintomatici di una non irrilevante capacità a delinquere e/odella verosimile contiguità con ambienti delinquenziali di elevato livello.3. Degli esposti principi il giudice specializzato non ha fatto correttaapplicazione, ispirandosi al principio di gradualità in via meramente apparente,poiché ha del tutto trascurato ogni osservazione all’attualità della personalità delcondannato, ha inferito una sua pericolosità sociale esclusivamente dallependenze giudiziarie. Ha poi affermato in modo illogico esservi un nucleo minimodi prognosi favorevole e, tuttavia, ha limitato l’accesso alla misura meno ampiasulla scorta dell'unico dato dell'assenza di stabile attività lavorativa, restandosilente sulla pur esistente prospettiva della possibilità di svolgere lavorisocialmente utili.In proposito giova richiamare il principio espresso da questa Corte – quicondiviso e riaffermato – secondo cui per la concessione della misura alternativadell'affidamento in prova al servizio sociale, non è necessaria la sussistenza di unlavoro già disponibile, potendo tale requisito essere surrogato da un'attivitàsocialmente utile anche di tipo volontaristico (Sez. 1, n. 18939 del 26/02/2013,E. A., Rv. 256024 – 01).Né vi è nel provvedimento cenno alcuno alla condotta serbata dalcondannato in stato di libertà.Si tratta, ad avviso del Collegio, di elementi suscettibili di considerazione, inipotesi anche al fine di escluderne il rilievo in concreto, nella formulazione deldoveroso giudizio prognostico sottostante alle diverse misure alternative richiestee al fine della corretta applicazione del principio di gradualità.3. Per tali ragioni il provvedimento impugnato dev'essere annullato conrinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Napoli che, libero negliesiti, si atterrà a suindicati principi di diritto. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale disorveglianza di NapoliCosì è deciso, 10/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]