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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 9 febbraio 2026

Cassazione n. 19426/2026

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da FINOCcHIAR0 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catania; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria scritta del 9 febbraio 2026 con la quale il [OSCURATO:PERSONA] procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA]Olio, ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Catania per nuovo esame. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 25 giugno 2024 il G.I.P. del Tribunale di Catania ha sottoposto [OSCURATO:PERSONA] alla misura della custodia cautelare in carcere reputandolo gravemente indiziato dei delitti, aggravati ai sensi dell'art. 416 bis.1. cod. pen., di bancarotta fraudolenta post fallimentare in relazione alla «Do.si.an . di riciclaggio e di bancarotta fraudolenta in relazoneteella «[OSCURATO:PERSONA] gílt s.r.I.» come contestatigli ai capi A, B1 e C della rubrica.

2. Per un compiuto apprezzamento della prospettazione di accusa formulata ai danni del ricorrente va evidenziato che: 1- a seguito della dichiarazione di fallimento del 21 dicembre 2018 della «Do.si.an . s.r.I.», [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno assunto, nell'ambito del diverso procedimento penale n. 4390/19 R.G.N.R., la veste di imputati in relazione al delitto di bancarotta patrimoniale prefallimentare, perché accusati di aver distratto a vantaggio della «[OSCURATO:PERSONA] s.r.I.» il contratto di subappalto stipulato con la «[OSCURATO:SOCIETA].», i rapporti commerciali intrattenuti con la «[OSCURATO:PERSONA] s.r.I.» ed il complesso delle attività produttive; - nel medesimo procedimento penale, la «[OSCURATO:PERSONA] s.r.I.» è stata sottoposta, il 24 luglio 2020, a sequestro preventivo; - in epoca successiva, a seguito dell'intervenuta dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto di cessione del ramo di azienda intercorso tra la «Do.si.an . s.r.I.» e la «[OSCURATO:PERSONA] s.r.I.», l'amministratore giudiziario investito della gestione di quest'ultima ha segnalato significativi profili di criticità; - ha, in particolare, evidenziato il progressivo calo del fatturato della società determinato dal fatto che la sopra menzionata «[OSCURATO:SOCIETA].», committente della «[OSCURATO:PERSONA] s.r.I.», aveva trasferito i contratti che la legavano a quest'ultima a vantaggio di due diverse realtà imprenditoriali (la «A.F. [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.», della quale l'odierno ricorrente è l'amministratore unico, e la ditta individuale «TeleNet» di [OSCURATO:PERSONA]); - anche la «[OSCURATO:PERSONA] s.r.I.» è stata successivamente dichiarata fallita.

A tali vicende si correlano le contestazioni provvisorie che sono state ascritte al [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito del presente procedimento penale (portante il n. 14081/21 R.G.N.R.).

E così, l'organo di accusa ha ipotizzato, al capo A della rubrica, come modificato nel corso del procedimento, che lo sviamento della clientela conseguente alla ricostruita distrazione in fatto dei lavori concessi in subappalto dalla «[OSCURATO:SOCIETA].» alla «[OSCURATO:PERSONA] s.r.I.» abbia, per un verso, causato il dissesto ed il conseguente fallimento di quest'ultima, e, nel contempo, l'indiretta ma consequenziale spoliazione del patrimonio della «Do.si.an . s.r.I.» con pregiudizio per i suoi creditori.

Nella prospettazione di accusa validata dal Giudice della cautela, la condotta di cui al capo B ha, invece, ad oggetto i proventi derivanti dai delitti di bancarotta relativi alla società «Do.si.an . s.r.I.» per i quali sarebbero state poste in essere operazioni volte a renderne impossibile o, comunque, oltremodo complesso il recupero, mentre, da ultimo, il reato di bancarotta conseguente alla dichiarazione di fallimento della «[OSCURATO:PERSONA] s.r.I.» (capo C) sarebbe stato realizzato mediante la sistematica omissione del pagamento dei tributi, con debiti che già prima del sequestro ammontavano a 900.000 euro, nonché con il già descritto 2sviamento dei lavori in subappalto concessi dalla «[OSCURATO:SOCIETA].», e mediante l'occultamento e la dissipazione di poste attive per un importo pari a 73.000 euro.

3. Va rimarcato come il giudice della cautela avesse formulato un giudizio di gravità indiziaria in relazione ai medesimi reati, appena menzionati, di cui ai capi A, B1 e C a carico, tra gli altri, dei sopra menzionati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché di [OSCURATO:PERSONA].

Anche questi ultimi, pertanto, erano stati sottoposti a provvedimento di massimo rigore.

4. Le ordinanze del 18 luglio 2024 con i quali il Tribunale di Catania, in veste di Giudice del riesame, aveva dichiarato inammissibili le istanze di riesame presentate nell'interesse di tutti gli indagati erano state annullate dalla Corte di cassazione con rinvio per nuovo esame.

I difensori, che nel corso dell'udienza camerale ex art. 309 cod. proc. pen. avevano formulato rinuncia al riesame, non erano, infatti, risultati muniti della necessaria procura speciale.

Con successive ordinanze del 24 febbraio 2025 lo stesso Tribunale etneo aveva confermato l'ordinanza di custodia cautelare nei riguardi di tutti gli indagati.

Il ricorso ex art. 311 cod. proc. pen. presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] era stato rigettato nel merito da questa Corte con sentenze nn. 815 e 816 del 30 maggio 2025, mentre quello presentato nell'interesse dell'odierno ricorrente [OSCURATO:PERSONA] aveva condotto, con sentenza n. 955 del 18 giugno 2025, all'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato con nuova trasmissione degli atti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ordinanza del 25 settembre 2025 nel procedimento n. 1127/25 R. Ries., il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice di riesame, decidendo ex art. 311, comma 5 -bis, cod. proc. pen. a seguito dell'annullamento della precedente ordinanza, ha ancora una volta confermato l'ordinanza custodiale emessa nei riguardi del ricorrente.

5. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione articolato in due motivi di seguito riassunti ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 5.1.

Violazione di legge ex art. 311 cod. proc. pen., carenza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione (art, 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.) in riferimento agli artt. 223, comma 1, 216, comma 2, e 219, comma 1, regio decreto 16 marzo 1942 n. 267.

Il difensore censura che il Tribunale ha erroneamente ritenuto di poter porre a fondamento del proprio argomentare la motivazione delle sentenze del 30 maggio 2025, portanti i nn. 815 e 816/2025, sopra menzionate, invero non acquisite al compendio in valutazione, con le quali la Corte di cassazione ha rigettato i ricorsi presentati da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], coindagati del ricorrente. 3Ricorda come la medesima Corte («nella quasi identica composizione») ha, diciotto giorni dopo rispetto a dette pronunce, annullato con rinvio l'ordinanza custodiale relativa al [OSCURATO:PERSONA], di talché o i provvedimenti emessi nei riguardi dei [OSCURATO:PERSONA] «meritano un'adeguata riflessione ed interpretazione che superi l'apparente contraddittorietà con quello successivo relativo al ricorrente, oppure in epoca successiva la stessa sezione...nella composizione quasi identica, me/ius re perpensa, ha ritenuto di annullare interpretando diversamente quanto oggetto del ricorso».

Evidenzia che l'ordinanza oggetto del presente ricorso non ha adeguatamente valutato il passo nel quale la Corte, annullando con rinvio per nuovo esame il provvedimento di rigore emesso nei riguardi del [OSCURATO:PERSONA], ha sottolineato come la «[OSCURATO:PERSONA] s.r.I.» non appartenga alla «Do.si.an . s.r.I.», ma abbia assunto solo la veste di cessionaria di un ramo di azienda riconducibile alla seconda («nell'ambito di un'operazione che, peraltro, è stata oggetto di imputazione per bancarotta distrattiva prefallimentare in un altro procedimento»).

Lamenta in particolare che, sulla scorta di tale dato, il Tribunale ha: - omesso di illustrare per quali ragioni l'ipotizzata operazione dolosa posta a fondamento del delitto di cui al capo A della rubrica sia stata causa di un danno sofferto dai creditori della «Do.si.an . s.r.I.»; - erroneamente ritenuto che i creditori della «Do.si.an . s.r.I.» abbiano sofferto, in via automatica, un pregiudizio per effetto della declaratoria di fallimento della «[OSCURATO:PERSONA] s.r.I.» e ciò anche alla luce delle considerazioni che il Tribunale civile di Catania, sezione specializzata in materia di impresa, ha espresso nel corpo della sentenza con la quale si è sul punto pronunciato; - trascurato di chiarire come lo stesso asset possa costituire oggetto di un'imputazione di bancarotta prefallimentare (quella contestata nel procedimento penale n. 4390/19 R.G.N.R.) e, nello stesso tempo, della provvisoria incolpazione di bancarotta post-fallimentare richiamata al capo A del presente procedimento.

Rappresenta, in termini generali, che il Tribunale, anziché confrontarsi con le criticità segnalate da questa Corte ex art. 623 cod. proc. pen. e motivare su di esse, ha fatto acriticamente propri gli argomenti che il supremo consesso ha sviluppato nel corpo delle sentenze di rigetto concernenti i coindagati.

Ha in tal modo omesso di rapportarsi con il tema prospettato dalla difesa e con il quale si era lamentato come non fosse stata fornita dimostrazione di quanto del patrimonio della «[OSCURATO:PERSONA] s.r.I.», all'atto del suo fallimento, dichiarato nell'anno 2023, dovesse essere imputato al ramo d'azienda oggetto di parziale cessione nell'anno 2013.

Evidenzia come di ciò non potesse trarsi riscontro dall'esito vittorioso dell'azione di revocatoria intentata dalla cautela, posto che la cessione del ramo d'azienda del 49 dicembre 2013 aveva avuto ad oggetto la parziale cessione di due delle qualificazioni Telecom delle quali era in possesso la «Do.si.an . s.r.I.» che sarebbero, peraltro, scadute nel dicembre del 2013 e che detto contratto non aveva precluso a quest'ultima di continuare a lavorare nel medesimo settore.

Sostiene, per l'effetto, come sia erroneo sostenere che il fatturato maturato negli anni successivi dalla «[OSCURATO:PERSONA] s.r.I.» e questa stessa società costituissero asset patrimoniali della «Do.si.an . s.r.I.», utili, in quanto tali, per soddisfare le pretese dei creditori di quest'ultima.

Lamenta che la motivazione al riguardo offerta dal Tribunale di Catania - laddove, in particolare, ha reputato irrilevante che le qualifiche avessero scadenza annuale, posto che il rinnovo di esse era «pressoché scontato» - integri gli estremi di una motivazione apparente che non tiene in debito conto il fatto che anche la «Do.si.an . s.r.I.» poteva continuare a «produrre fatturato...con le stesse qualificazioni Telecom cedute alla [OSCURATO:PERSONA]».

Il difensore contesta, altresì, che il Tribunale, disattendendo ancora una volta le indicazioni della sentenza di annullamento, non abbia dimostrato come le ipotizzate condotte di sviamento delle commesse a favore delle società «TeleNet» e «A.F. [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.» abbiano inciso su quella parte del patrimonio riconducibile al ramo di azienda ceduto che si vorrebbe integrare gli estremi di una garanzia patrimoniale a favore dei creditori della «Do.si.an . s.r.I.».

Non coglie nel segno quanto al riguardo osservato dal Tribunale in ordine alla contrazione del numero di commesse affidate alla «[OSCURATO:PERSONA] s.r.I.» o, ancora, al decremento del fatturato, posto che ciò che doveva essere dimostrato era che essa fosse riconducibile al lavoro scaturente nell'immediatezza della cessione del ramo d'azienda avvenuta nell'anno 2013.

Censura, da ultimo, come il provvedimento impugnato abbia omesso di verificare la sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto contestato in capo al ricorrente («si sarebbe dovuto verificare che il [OSCURATO:PERSONA], nell'attuare le asserite condotte di sviamento...volesse ed intendesse svuotare il patrimonio della Do.si.an . s.r.l. a danno dei creditori della stessa»), anche in considerazione del fatto che la «A.F. [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.» è una struttura del tutto autonoma rispetto alla «TeleNet».

5.2. Violazione di legge ex art. 311 cod. proc. pen., carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione (art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.) in relazione al delitto di cui all'art. 648-bis cod. pen.

Il difensore lamenta che il Tribunale di Catania si sia, ancora una volta, acriticamente richiamato alle motivazioni espresse dal supremo consesso con riguardo alla posizione dei coindagati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Censura che, così facendo, il Tribunale ha omesso di delineare il contributo causale prestato dal ricorrente.

Evidenzia soprattutto che la condotta di riciclaggio in contestazione non 5ha, quale reato presupposto, la fattispecie di bancarotta prefallimentare contestata nel procedimento penale n. 4390/19 R.G.N.R., bensì l'asserita bancarotta post-fallimentare per la quale, come detto, non sussistono gli elementi costitutivi.

6. [OSCURATO:PERSONA] procuratore generale ha chiesto l'annullamento con rinvio per nuovo esame dell'ordinanza impugnata.

Censura che il Tribunale etneo, piuttosto che misurarsi con la motivazione della sentenza della Corte che ha annullato la precedente ordinanza, si sia passivamente adeguato alle motivazioni delle sentenze relative ai coindagati e non abbia in tal modo operato nel rispetto della previsione di cui all'art. 627 cod. proc. pen. rifugiandosi dietro un apparato argomentativo meramente apparente. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è meritevole di accoglimento.

2. L'ordinanza impugnata risulta, invero, pronunciata in violazione dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen., come dedotto nel corpo del primo motivo della presente impugnazione, con valutazione condivisa dal [OSCURATO:PERSONA] procuratore generale, al cui esame occorre procedere in via prioritaria, atteso che il tema di indagine dell'odierno giudizio di legittimità - che fa seguito ad un precedente annullamento - consiste fondamentalmente nell'accertare se il giudice di rinvio abbia o meno osservato la regola dettata dalla sopra richiamata disposizione, secondo cui «il giudice di rinvio si uniforma alla sentenza della Corte di cassazione per ciò che concerne ogni questione di diritto con essa decisa».

Va, al riguardo, ribadito il consolidato principio di diritto (cfr., ex multis, Sez. 6, n. 19942 del 7/2/2019, Morabito, Rv. 276066) secondo il quale, nelle ipotesi di annullamento con rinvio, la Cassazione risolve una questione di diritto anche quando giudica inadempiuto l'obbligo della motivazione.

In tal caso, infatti, il giudice di rinvio - pur conservando la libertà di determinare il proprio convincimento di merito mediante un'autonoma valutazione della situazione di fatto, relativa al punto annullato, e con gli stessi poteri dei quali era titolare il giudice, il cui provvedimento è stato annullato - è tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema implicitamente o esplicitamente enunciato nella sentenza di annullamento.

Ne consegue che lo stesso giudice di rinvio resta vincolato al compimento di una determinata indagine o allo svolgimento di un passaggio argomentativo, in precedenza omessi, di determinante rilevanza ai fini della decisione, ovvero, ancora, all'esame, non effettuato, di specifiche istanze difensive, incidenti sul giudizio conclusivo.

3. Del canone interpretativo appena tracciato il Tribunale di Catania, pronunciandosi ai sensi dell'art. 311 cod. proc. pen., non ha fatto buon governo.Alle censure formulate da questa Corte circa la tenuta dell'apparato motivazionale della primigenia ordinanza confermativa del provvedimento genetico applicativo della misura, e, in specie, in ordine all'evidenziata carenza argomentativa con riguardo alle doglianze articolate dalla difesa a mezzo dell'istanza di riesame (cfr. pagg. 7 e ss. della già menzionata sentenza n. 955 del 18 giugno 2025), il Tribunale ha, infatti, reputato possibile replicare attraverso un eccentrico richiamo alle motivazioni che questa stessa Corte ha posto a fondamento delle diverse sentenze con le quali i ricorsi presentati nell'interesse di alcuni fra i coindagati del [OSCURATO:PERSONA] sono stati rigettati (così pag. 4 dell'ordinanza oggetto della presente impugnazione: «Pertanto, accogliendo l'invito a precisare ulteriormente i punti oggetto di doglianza, si richiamano le argomentazioni elaborate della stessa Corte di cassazione nell'ambito dei procedimenti paralleli a carico dei coindagati»).

In particolare, senza dare corso a quel serrato confronto con le censure difensive veicolate attraverso la primigenia istanza di riesame nel quale avrebbe dovuto impegnarsi, ma affidandosi, piuttosto, pedissequamente alle diverse valutazioni operate da questa Corte nelle sentenze 815 e 816 del 30 maggio 2025, il Tribunale ha così sostenuto che la circostanza per la quale la «Do.si.An. s.r.I.» svolgesse attività diverse da quelle cedute alla «[OSCURATO:PERSONA] s.r.I.» e che essa abbia continuato a produrre redditi anche dopo l'intervenuta cessione del ramo di azienda non consentirebbe comunque di escludere che la seconda abbia costituito l'asset principale - o, comunque, rilevante - della seconda (così espressamente la sentenza: «ed invero, come osservato dalla Cassazione nelle sentenze 815- 816/2025 il fatto che la Dosian svolgesse attività diverse...e che avesse continuato a lavorare...non è affatto incompatibile con il fatto che il ramo d'azienda ceduto costituisse l'asset principale - o comune un asset rilevante- della Do.Si.An.

Ed invero, le operazioni dolose compiute dai coindagati avevano determinato lo svuotamento della [OSCURATO:PERSONA], con conseguente effetto distrattivo ai danni della Do.Si.An. della quale la prima era un asset patrimoniale»).

Il passaggio argomentativo in tal modo offerto continua, però, a presentare quei connotati di assertività già una prima volta censurati da questa Corte, oltre a sfuggire, di fatto, al tema specificamente devoluto con la sentenza di annullamento [pag. 8 «il Tribunale del riesame non ha fornito risposta (sulle) ragioni, anche in forza delle conclusioni alle quali è pervenuta la sentenza civile prodotta, che riguarda le vicende della distrazione pre-fallimentare, per le quali il ramo d'azienda ceduto dalla Do.Si.An. alla [OSCURATO:PERSONA] costituisse il principale asset della prima»].

La valutazione appena operata - ove, in specie, soppesata in uno alla natura puramente congetturale della considerazione spesa dal Tribunale sul tema, anch'esso oggetto di espressa devoluzione attraverso la sentenza di annullamento, del rilievo che, nella tenuta della prospettazione accusatoria, assumerebbe la 7scadenza annuale delle classificazioni oggetto del rapporto contrattuale intercorso tra la «[OSCURATO:PERSONA] s.r.I.» e la «[OSCURATO:SOCIETA].» (così la sentenza: «per rispondere alle deduzioni difensive, è irrilevante che le qualifiche oggetto di cessione avessero scadenza annuale e che la Catania impianti avrebbe, alla scadenza, dovuto riaccreditarsi autonomamente presso la [OSCURATO:SOCIETA]; ed invero, una volta ottenuta la qualifica, era pressoché scontato per la [OSCURATO:PERSONA] ottenere annualmente l'accreditamento») - assume un peso specifico di primo momento.

A detto passaggio ricostruttivo, infatti, la Corte, con la sentenza di annullamento, aveva attribuito «valenza potenzialmente decisiva», dato che la stessa prospettazione accusatoria costruisce l'ulteriore ipotesi di distrazione post-fallimentare in danno della «Do.si.An. s.r.I.» proprio rispetto al danno cagionato alla fallita dall'operazione dolosa costituita dallo sviamento delle aspettative negoziali della «[OSCURATO:PERSONA] s.r.I.» verso la «[OSCURATO:SOCIETA].».

Anche su quest'ultimo specifico tema va, peraltro, osservato che il Tribunale si è ancora una volta impegnato muovendo da una preliminare integrale quanto impropria adesione agli argomenti spesi dalla stessa Corte nel corpo delle sentenze con le quali, pronunciando su altre posizioni processuali ma in termini radicalmente diversi da quanto ritenuto per il [OSCURATO:PERSONA], ha attribuito allo svuotamento del patrimonio della «[OSCURATO:PERSONA] s.r.I.» i connotati di evento rilevante per configurare la bancarotta post-fallimentare della «Do.si.An. s.r.1.» (pag. 5: «Ed invero, ribadendo quanto già evidenziato dalla stessa Corte di legittimità, lo svuotamento della [OSCURATO:PERSONA], oltre ad assumere rilevanza per la bancarotta in relazione alla predetta società, rileva anche in relazione alla bancarotta post-fallimentare della Dosian, di cui la prima rappresentava un asset fallimentare, la cui perdita non poteva che incidere negativamente sulle garanzie creditorie»).

Le considerazioni sin qui spese impongono, allora, l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Catania per un nuovo esame che, libero nell'esito, emendato dalle criticità sottese ad un siffatto incedere argomentativo, si misuri in termini puntuali con i temi devoluti con la sentenza di annullamento pronunciata da questa Corte - sezione Quinta - n. 29415 del 18 giugno 2025.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da FINOCcHIAR0 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catania; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria scritta del 9 febbraio 2026 con la quale il [OSCURATO:PERSONA] procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA]Olio, ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Catania per nuovo esame. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 25 giugno 2024 il G.I.P. del Tribunale di Catania ha sottoposto [OSCURATO:PERSONA] alla misura della custodia cautelare in carcere reputandolo gravemente indiziato dei delitti, aggravati ai sensi dell'art. 416 bis.1. cod. pen., di bancarotta fraudolenta post fallimentare in relazione alla «Do.si.an . di riciclaggio e di bancarotta fraudolenta in relazoneteella «[OSCURATO:PERSONA] gílt s.r.I.» come contestatigli ai capi A, B1 e C della rubrica. 2. Per un compiuto apprezzamento della prospettazione di accusa formulata ai danni del ricorrente va evidenziato che: 1- a seguito della dichiarazione di fallimento del 21 dicembre 2018 della «Do.si.an . s.r.I.», [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno assunto, nell'ambito del diverso procedimento penale n. 4390/19 R.G.N.R., la veste di imputati in relazione al delitto di bancarotta patrimoniale prefallimentare, perché accusati di aver distratto a vantaggio della «[OSCURATO:PERSONA] s.r.I.» il contratto di subappalto stipulato con la «[OSCURATO:SOCIETA].», i rapporti commerciali intrattenuti con la «[OSCURATO:PERSONA] s.r.I.» ed il complesso delle attività produttive; - nel medesimo procedimento penale, la «[OSCURATO:PERSONA] s.r.I.» è stata sottoposta, il 24 luglio 2020, a sequestro preventivo; - in epoca successiva, a seguito dell'intervenuta dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto di cessione del ramo di azienda intercorso tra la «Do.si.an . s.r.I.» e la «[OSCURATO:PERSONA] s.r.I.», l'amministratore giudiziario investito della gestione di quest'ultima ha segnalato significativi profili di criticità; - ha, in particolare, evidenziato il progressivo calo del fatturato della società determinato dal fatto che la sopra menzionata «[OSCURATO:SOCIETA].», committente della «[OSCURATO:PERSONA] s.r.I.», aveva trasferito i contratti che la legavano a quest'ultima a vantaggio di due diverse realtà imprenditoriali (la «A.F. [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.», della quale l'odierno ricorrente è l'amministratore unico, e la ditta individuale «TeleNet» di [OSCURATO:PERSONA]); - anche la «[OSCURATO:PERSONA] s.r.I.» è stata successivamente dichiarata fallita. A tali vicende si correlano le contestazioni provvisorie che sono state ascritte al [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito del presente procedimento penale (portante il n. 14081/21 R.G.N.R.). E così, l'organo di accusa ha ipotizzato, al capo A della rubrica, come modificato nel corso del procedimento, che lo sviamento della clientela conseguente alla ricostruita distrazione in fatto dei lavori concessi in subappalto dalla «[OSCURATO:SOCIETA].» alla «[OSCURATO:PERSONA] s.r.I.» abbia, per un verso, causato il dissesto ed il conseguente fallimento di quest'ultima, e, nel contempo, l'indiretta ma consequenziale spoliazione del patrimonio della «Do.si.an . s.r.I.» con pregiudizio per i suoi creditori. Nella prospettazione di accusa validata dal Giudice della cautela, la condotta di cui al capo B ha, invece, ad oggetto i proventi derivanti dai delitti di bancarotta relativi alla società «Do.si.an . s.r.I.» per i quali sarebbero state poste in essere operazioni volte a renderne impossibile o, comunque, oltremodo complesso il recupero, mentre, da ultimo, il reato di bancarotta conseguente alla dichiarazione di fallimento della «[OSCURATO:PERSONA] s.r.I.» (capo C) sarebbe stato realizzato mediante la sistematica omissione del pagamento dei tributi, con debiti che già prima del sequestro ammontavano a 900.000 euro, nonché con il già descritto 2sviamento dei lavori in subappalto concessi dalla «[OSCURATO:SOCIETA].», e mediante l'occultamento e la dissipazione di poste attive per un importo pari a 73.000 euro. 3. Va rimarcato come il giudice della cautela avesse formulato un giudizio di gravità indiziaria in relazione ai medesimi reati, appena menzionati, di cui ai capi A, B1 e C a carico, tra gli altri, dei sopra menzionati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché di [OSCURATO:PERSONA]. Anche questi ultimi, pertanto, erano stati sottoposti a provvedimento di massimo rigore. 4. Le ordinanze del 18 luglio 2024 con i quali il Tribunale di Catania, in veste di Giudice del riesame, aveva dichiarato inammissibili le istanze di riesame presentate nell'interesse di tutti gli indagati erano state annullate dalla Corte di cassazione con rinvio per nuovo esame. I difensori, che nel corso dell'udienza camerale ex art. 309 cod. proc. pen. avevano formulato rinuncia al riesame, non erano, infatti, risultati muniti della necessaria procura speciale. Con successive ordinanze del 24 febbraio 2025 lo stesso Tribunale etneo aveva confermato l'ordinanza di custodia cautelare nei riguardi di tutti gli indagati. Il ricorso ex art. 311 cod. proc. pen. presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] era stato rigettato nel merito da questa Corte con sentenze nn. 815 e 816 del 30 maggio 2025, mentre quello presentato nell'interesse dell'odierno ricorrente [OSCURATO:PERSONA] aveva condotto, con sentenza n. 955 del 18 giugno 2025, all'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato con nuova trasmissione degli atti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ordinanza del 25 settembre 2025 nel procedimento n. 1127/25 R. Ries., il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice di riesame, decidendo ex art. 311, comma 5 -bis, cod. proc. pen. a seguito dell'annullamento della precedente ordinanza, ha ancora una volta confermato l'ordinanza custodiale emessa nei riguardi del ricorrente. 5. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione articolato in due motivi di seguito riassunti ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 5.1. Violazione di legge ex art. 311 cod. proc. pen., carenza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione (art, 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.) in riferimento agli artt. 223, comma 1, 216, comma 2, e 219, comma 1, regio decreto 16 marzo 1942 n. 267. Il difensore censura che il Tribunale ha erroneamente ritenuto di poter porre a fondamento del proprio argomentare la motivazione delle sentenze del 30 maggio 2025, portanti i nn. 815 e 816/2025, sopra menzionate, invero non acquisite al compendio in valutazione, con le quali la Corte di cassazione ha rigettato i ricorsi presentati da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], coindagati del ricorrente. 3Ricorda come la medesima Corte («nella quasi identica composizione») ha, diciotto giorni dopo rispetto a dette pronunce, annullato con rinvio l'ordinanza custodiale relativa al [OSCURATO:PERSONA], di talché o i provvedimenti emessi nei riguardi dei [OSCURATO:PERSONA] «meritano un'adeguata riflessione ed interpretazione che superi l'apparente contraddittorietà con quello successivo relativo al ricorrente, oppure in epoca successiva la stessa sezione...nella composizione quasi identica, me/ius re perpensa, ha ritenuto di annullare interpretando diversamente quanto oggetto del ricorso». Evidenzia che l'ordinanza oggetto del presente ricorso non ha adeguatamente valutato il passo nel quale la Corte, annullando con rinvio per nuovo esame il provvedimento di rigore emesso nei riguardi del [OSCURATO:PERSONA], ha sottolineato come la «[OSCURATO:PERSONA] s.r.I.» non appartenga alla «Do.si.an . s.r.I.», ma abbia assunto solo la veste di cessionaria di un ramo di azienda riconducibile alla seconda («nell'ambito di un'operazione che, peraltro, è stata oggetto di imputazione per bancarotta distrattiva prefallimentare in un altro procedimento»). Lamenta in particolare che, sulla scorta di tale dato, il Tribunale ha: - omesso di illustrare per quali ragioni l'ipotizzata operazione dolosa posta a fondamento del delitto di cui al capo A della rubrica sia stata causa di un danno sofferto dai creditori della «Do.si.an . s.r.I.»; - erroneamente ritenuto che i creditori della «Do.si.an . s.r.I.» abbiano sofferto, in via automatica, un pregiudizio per effetto della declaratoria di fallimento della «[OSCURATO:PERSONA] s.r.I.» e ciò anche alla luce delle considerazioni che il Tribunale civile di Catania, sezione specializzata in materia di impresa, ha espresso nel corpo della sentenza con la quale si è sul punto pronunciato; - trascurato di chiarire come lo stesso asset possa costituire oggetto di un'imputazione di bancarotta prefallimentare (quella contestata nel procedimento penale n. 4390/19 R.G.N.R.) e, nello stesso tempo, della provvisoria incolpazione di bancarotta post-fallimentare richiamata al capo A del presente procedimento. Rappresenta, in termini generali, che il Tribunale, anziché confrontarsi con le criticità segnalate da questa Corte ex art. 623 cod. proc. pen. e motivare su di esse, ha fatto acriticamente propri gli argomenti che il supremo consesso ha sviluppato nel corpo delle sentenze di rigetto concernenti i coindagati. Ha in tal modo omesso di rapportarsi con il tema prospettato dalla difesa e con il quale si era lamentato come non fosse stata fornita dimostrazione di quanto del patrimonio della «[OSCURATO:PERSONA] s.r.I.», all'atto del suo fallimento, dichiarato nell'anno 2023, dovesse essere imputato al ramo d'azienda oggetto di parziale cessione nell'anno 2013. Evidenzia come di ciò non potesse trarsi riscontro dall'esito vittorioso dell'azione di revocatoria intentata dalla cautela, posto che la cessione del ramo d'azienda del 49 dicembre 2013 aveva avuto ad oggetto la parziale cessione di due delle qualificazioni Telecom delle quali era in possesso la «Do.si.an . s.r.I.» che sarebbero, peraltro, scadute nel dicembre del 2013 e che detto contratto non aveva precluso a quest'ultima di continuare a lavorare nel medesimo settore. Sostiene, per l'effetto, come sia erroneo sostenere che il fatturato maturato negli anni successivi dalla «[OSCURATO:PERSONA] s.r.I.» e questa stessa società costituissero asset patrimoniali della «Do.si.an . s.r.I.», utili, in quanto tali, per soddisfare le pretese dei creditori di quest'ultima. Lamenta che la motivazione al riguardo offerta dal Tribunale di Catania - laddove, in particolare, ha reputato irrilevante che le qualifiche avessero scadenza annuale, posto che il rinnovo di esse era «pressoché scontato» - integri gli estremi di una motivazione apparente che non tiene in debito conto il fatto che anche la «Do.si.an . s.r.I.» poteva continuare a «produrre fatturato...con le stesse qualificazioni Telecom cedute alla [OSCURATO:PERSONA]». Il difensore contesta, altresì, che il Tribunale, disattendendo ancora una volta le indicazioni della sentenza di annullamento, non abbia dimostrato come le ipotizzate condotte di sviamento delle commesse a favore delle società «TeleNet» e «A.F. [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.» abbiano inciso su quella parte del patrimonio riconducibile al ramo di azienda ceduto che si vorrebbe integrare gli estremi di una garanzia patrimoniale a favore dei creditori della «Do.si.an . s.r.I.». Non coglie nel segno quanto al riguardo osservato dal Tribunale in ordine alla contrazione del numero di commesse affidate alla «[OSCURATO:PERSONA] s.r.I.» o, ancora, al decremento del fatturato, posto che ciò che doveva essere dimostrato era che essa fosse riconducibile al lavoro scaturente nell'immediatezza della cessione del ramo d'azienda avvenuta nell'anno 2013. Censura, da ultimo, come il provvedimento impugnato abbia omesso di verificare la sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto contestato in capo al ricorrente («si sarebbe dovuto verificare che il [OSCURATO:PERSONA], nell'attuare le asserite condotte di sviamento...volesse ed intendesse svuotare il patrimonio della Do.si.an . s.r.l. a danno dei creditori della stessa»), anche in considerazione del fatto che la «A.F. [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.» è una struttura del tutto autonoma rispetto alla «TeleNet». 5.2. Violazione di legge ex art. 311 cod. proc. pen., carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione (art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.) in relazione al delitto di cui all'art. 648-bis cod. pen. Il difensore lamenta che il Tribunale di Catania si sia, ancora una volta, acriticamente richiamato alle motivazioni espresse dal supremo consesso con riguardo alla posizione dei coindagati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Censura che, così facendo, il Tribunale ha omesso di delineare il contributo causale prestato dal ricorrente. Evidenzia soprattutto che la condotta di riciclaggio in contestazione non 5ha, quale reato presupposto, la fattispecie di bancarotta prefallimentare contestata nel procedimento penale n. 4390/19 R.G.N.R., bensì l'asserita bancarotta post-fallimentare per la quale, come detto, non sussistono gli elementi costitutivi. 6. [OSCURATO:PERSONA] procuratore generale ha chiesto l'annullamento con rinvio per nuovo esame dell'ordinanza impugnata. Censura che il Tribunale etneo, piuttosto che misurarsi con la motivazione della sentenza della Corte che ha annullato la precedente ordinanza, si sia passivamente adeguato alle motivazioni delle sentenze relative ai coindagati e non abbia in tal modo operato nel rispetto della previsione di cui all'art. 627 cod. proc. pen. rifugiandosi dietro un apparato argomentativo meramente apparente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è meritevole di accoglimento. 2. L'ordinanza impugnata risulta, invero, pronunciata in violazione dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen., come dedotto nel corpo del primo motivo della presente impugnazione, con valutazione condivisa dal [OSCURATO:PERSONA] procuratore generale, al cui esame occorre procedere in via prioritaria, atteso che il tema di indagine dell'odierno giudizio di legittimità - che fa seguito ad un precedente annullamento - consiste fondamentalmente nell'accertare se il giudice di rinvio abbia o meno osservato la regola dettata dalla sopra richiamata disposizione, secondo cui «il giudice di rinvio si uniforma alla sentenza della Corte di cassazione per ciò che concerne ogni questione di diritto con essa decisa». Va, al riguardo, ribadito il consolidato principio di diritto (cfr., ex multis, Sez. 6, n. 19942 del 7/2/2019, Morabito, Rv. 276066) secondo il quale, nelle ipotesi di annullamento con rinvio, la Cassazione risolve una questione di diritto anche quando giudica inadempiuto l'obbligo della motivazione. In tal caso, infatti, il giudice di rinvio - pur conservando la libertà di determinare il proprio convincimento di merito mediante un'autonoma valutazione della situazione di fatto, relativa al punto annullato, e con gli stessi poteri dei quali era titolare il giudice, il cui provvedimento è stato annullato - è tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema implicitamente o esplicitamente enunciato nella sentenza di annullamento. Ne consegue che lo stesso giudice di rinvio resta vincolato al compimento di una determinata indagine o allo svolgimento di un passaggio argomentativo, in precedenza omessi, di determinante rilevanza ai fini della decisione, ovvero, ancora, all'esame, non effettuato, di specifiche istanze difensive, incidenti sul giudizio conclusivo. 3. Del canone interpretativo appena tracciato il Tribunale di Catania, pronunciandosi ai sensi dell'art. 311 cod. proc. pen., non ha fatto buon governo.Alle censure formulate da questa Corte circa la tenuta dell'apparato motivazionale della primigenia ordinanza confermativa del provvedimento genetico applicativo della misura, e, in specie, in ordine all'evidenziata carenza argomentativa con riguardo alle doglianze articolate dalla difesa a mezzo dell'istanza di riesame (cfr. pagg. 7 e ss. della già menzionata sentenza n. 955 del 18 giugno 2025), il Tribunale ha, infatti, reputato possibile replicare attraverso un eccentrico richiamo alle motivazioni che questa stessa Corte ha posto a fondamento delle diverse sentenze con le quali i ricorsi presentati nell'interesse di alcuni fra i coindagati del [OSCURATO:PERSONA] sono stati rigettati (così pag. 4 dell'ordinanza oggetto della presente impugnazione: «Pertanto, accogliendo l'invito a precisare ulteriormente i punti oggetto di doglianza, si richiamano le argomentazioni elaborate della stessa Corte di cassazione nell'ambito dei procedimenti paralleli a carico dei coindagati»). In particolare, senza dare corso a quel serrato confronto con le censure difensive veicolate attraverso la primigenia istanza di riesame nel quale avrebbe dovuto impegnarsi, ma affidandosi, piuttosto, pedissequamente alle diverse valutazioni operate da questa Corte nelle sentenze 815 e 816 del 30 maggio 2025, il Tribunale ha così sostenuto che la circostanza per la quale la «Do.si.An. s.r.I.» svolgesse attività diverse da quelle cedute alla «[OSCURATO:PERSONA] s.r.I.» e che essa abbia continuato a produrre redditi anche dopo l'intervenuta cessione del ramo di azienda non consentirebbe comunque di escludere che la seconda abbia costituito l'asset principale - o, comunque, rilevante - della seconda (così espressamente la sentenza: «ed invero, come osservato dalla Cassazione nelle sentenze 815- 816/2025 il fatto che la Dosian svolgesse attività diverse...e che avesse continuato a lavorare...non è affatto incompatibile con il fatto che il ramo d'azienda ceduto costituisse l'asset principale - o comune un asset rilevante- della Do.Si.An. Ed invero, le operazioni dolose compiute dai coindagati avevano determinato lo svuotamento della [OSCURATO:PERSONA], con conseguente effetto distrattivo ai danni della Do.Si.An. della quale la prima era un asset patrimoniale»). Il passaggio argomentativo in tal modo offerto continua, però, a presentare quei connotati di assertività già una prima volta censurati da questa Corte, oltre a sfuggire, di fatto, al tema specificamente devoluto con la sentenza di annullamento [pag. 8 «il Tribunale del riesame non ha fornito risposta (sulle) ragioni, anche in forza delle conclusioni alle quali è pervenuta la sentenza civile prodotta, che riguarda le vicende della distrazione pre-fallimentare, per le quali il ramo d'azienda ceduto dalla Do.Si.An. alla [OSCURATO:PERSONA] costituisse il principale asset della prima»]. La valutazione appena operata - ove, in specie, soppesata in uno alla natura puramente congetturale della considerazione spesa dal Tribunale sul tema, anch'esso oggetto di espressa devoluzione attraverso la sentenza di annullamento, del rilievo che, nella tenuta della prospettazione accusatoria, assumerebbe la 7scadenza annuale delle classificazioni oggetto del rapporto contrattuale intercorso tra la «[OSCURATO:PERSONA] s.r.I.» e la «[OSCURATO:SOCIETA].» (così la sentenza: «per rispondere alle deduzioni difensive, è irrilevante che le qualifiche oggetto di cessione avessero scadenza annuale e che la Catania impianti avrebbe, alla scadenza, dovuto riaccreditarsi autonomamente presso la [OSCURATO:SOCIETA]; ed invero, una volta ottenuta la qualifica, era pressoché scontato per la [OSCURATO:PERSONA] ottenere annualmente l'accreditamento») - assume un peso specifico di primo momento. A detto passaggio ricostruttivo, infatti, la Corte, con la sentenza di annullamento, aveva attribuito «valenza potenzialmente decisiva», dato che la stessa prospettazione accusatoria costruisce l'ulteriore ipotesi di distrazione post-fallimentare in danno della «Do.si.An. s.r.I.» proprio rispetto al danno cagionato alla fallita dall'operazione dolosa costituita dallo sviamento delle aspettative negoziali della «[OSCURATO:PERSONA] s.r.I.» verso la «[OSCURATO:SOCIETA].». Anche su quest'ultimo specifico tema va, peraltro, osservato che il Tribunale si è ancora una volta impegnato muovendo da una preliminare integrale quanto impropria adesione agli argomenti spesi dalla stessa Corte nel corpo delle sentenze con le quali, pronunciando su altre posizioni processuali ma in termini radicalmente diversi da quanto ritenuto per il [OSCURATO:PERSONA], ha attribuito allo svuotamento del patrimonio della «[OSCURATO:PERSONA] s.r.I.» i connotati di evento rilevante per configurare la bancarotta post-fallimentare della «Do.si.An. s.r.1.» (pag. 5: «Ed invero, ribadendo quanto già evidenziato dalla stessa Corte di legittimità, lo svuotamento della [OSCURATO:PERSONA], oltre ad assumere rilevanza per la bancarotta in relazione alla predetta società, rileva anche in relazione alla bancarotta post-fallimentare della Dosian, di cui la prima rappresentava un asset fallimentare, la cui perdita non poteva che incidere negativamente sulle garanzie creditorie»). Le considerazioni sin qui spese impongono, allora, l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Catania per un nuovo esame che, libero nell'esito, emendato dalle criticità sottese ad un siffatto incedere argomentativo, si misuri in termini puntuali con i temi devoluti con la sentenza di annullamento pronunciata da questa Corte - sezione Quinta - n. 29415 del 18 giugno 2025. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 19426/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris