CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 02216/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 22945/2021 R.G. proposto da: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difendeper legge; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati- avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di ROMA R.G. n. 41046/2019 depositata il 07/06/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/10/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. /___________________/ Il Ministero della Giustizia ha proposto ricorso avverso l’ordinanza del Tribunale di Roma resa nel procedimento R.G. n. 41046/2019 il 7 giugno 2021. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. Gli altri intimati, specificati in epigrafe, non hanno svolto attività difensive. Le parti costituite hanno depositato memorie. Il Tribunale di Roma ha accolto l'opposizione ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 proposta da [OSCURATO:PERSONA], consulente tecnico del Pubblico Ministero in un procedimento penale, ed ha dichiarato l'inefficacia del decreto di liquidazione dei compensi emesso in data 8 maggio 2019, riconoscendo invece efficace un primo decreto di liquidazione emesso in data 5 novembre 2018. Il ricorso lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 168 d.P.R. n. 115 del 2002, sostenendo che il Tribunale di Roma, preso atto della mancata comunicazione del primo decreto di liquidazione del compenso del consulente tecnico del Pubblico Ministero adottato il 5 novembre 2018, avrebbe dovuto ritenere valido ed efficace il solo successivo decreto di pagamento adottato l’8 maggio 2019, previa revoca del primo disposta dal Procuratore della Repubblica il 7 maggio 2019. Ad avviso del Ministero ricorrente, la comunicazione del decreto di liquidazione delle spettanze del consulente del magistrato è elemento essenziale per il perfezionamento e l’efficacia dello stesso, sicché il provvedimento dell’8 maggio 2019 doveva ritenersi l’unico esistente. Il Consigliere delegato, ravvisata la manifesta infondatezza del ricorso per cassazione, aveva proposto la definizione del giudizio a norma dell’art. 380-bis c.p.c., nel testo introdotto dal d.lgs. n. 149 del 2022. Il ricorrente ha chiesto la decisione del ricorso. L’ordinanza impugnata ha fatto applicazione del principio secondo cui il decreto di liquidazione del compenso a favore del consulente tecnico ha natura giurisdizionale e, come tale, può essere impugnato, ma non revocato d'ufficio dal P.M. che lo abbia emesso, sia pure implicitamente mediante pronuncia di un secondo provvedimento sostitutivo del primo ed ancorché adottato da altro magistrato dell'ufficio in posizione gerarchicamente sovraordinato (Cass. civ. n. 25127 del 2013; Cass. pen. n. 44564 del 2009). Le memorie depositate dalle parti ai sensi dell’art. 380-bis.1, comma 1, c.p.c., sollevano, tuttavia, la ulteriore distinta questione di quando possa dirsi venuto a giuridica esistenza un decreto del pubblico ministero che liquidi i compensi all’ausiliare dallo stesso nominato, ovvero se, nella specie, il decreto compilato mediante indicazione della data del 5 novembre 2018 e apposizione di una firma in sigla che sovrascriveva la dicitura “IL PUBBLICO MINISTERO” e del timbro dell’ufficio, potesse essere comunque revocato d'ufficio, giacché privo della certificazione di deposito presso la segreteria dell'ufficio. Si tratta di questione di diritto di particolare rilevanza che, ad avviso del Collegio, rende opportuna la pronuncia in pubblica udienza. P.Q.M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la decisione in pubblica udienza. Così deciso in Roma, nella cam