CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 48851/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] • che ha concluso chiedendo ,k Q_CC-C) ro 01-A-k ' rx.sa-u-- udito il difensore — - [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa in data 21 gennaio 2021 il GUP del Tribunale di Catanzaro - in rito abbreviato - ha affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in riferimento al reato di cui all'art.650 cod.pen. - così qualificata la originaria imputazione di cui all'art.75 d.lgs. n.159 del 2011 - con condanna alla pena di euro cento di ammenda. 1.1 In fatto, [OSCURATO:PERSONA], secondo la contestazione sottoposto alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, veniva controllato in data 15 febbraio 2010 e risultava privo della «carta di permanenza». 2. In motivazione il GUP afferma che la sottoposizione, dopo un periodo detentivo, del Tagliati alla misura di prevenzione personale è avvenuta in data 26 aprile 2017 ed è pacifica la mancata esibizione della carta di permanenza all'atto del controllo. La originaria qualificazione giuridica, sulla base dei principi affermati da Sez. U 2014 Sinigaglia, è stata variata in quella di cui all'art.650 cod.pen. 3. Avverso detta sentenza ha proposto atto di appello, qualificato ai sensi dell'art.568 comma 5 cod.proc.pen. in ricorso per cassazione, [OSCURATO:PERSONA]. 3.1 L'atto di impugnazione deduce, in sostanza, violazione di legge. Si rappresenta in particolare che la 'nuova' sottoposizione alla misura di prevenzione personale (deliberata nel 2010) è avvenuta nel 2017 dopo un lungo periodo detentivo (dicembre 2010/aprile 2017), senza alcuna rivalutazione ex officio della condizione soggettiva di pericolosità. Era dunque stata prospettata la illegittimità della 'nuova' sottoposizione e la correlata insussistenza del reato, sulla base dei principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte nella decisione n.51407 del 2018. Si insiste, pertanto, in simile prospettazione in diritto. 4. Il ricorso è fondato. 4.1 Con la decisione n.51407 del 2018 le Sezioni Unite di questa Corte di legittimità hanno affermato che non è configurabile il reato di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, previsto dall'art. 75 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, nei confronti del destinatario di una tale misura, la cui esecuzione sia stata sospesa per effetto di una detenzione di lunga durata, in assenza della rivalutazione dell'attualità e della persistenza della pericolosità sociale, da parte del giudice della prevenzione, al momento della nuova sottoposizione alla misura. 4.2 Nel caso in esame va rilevato che l'assenza di rivalutazione ex officio della condizione di pericolosità (obbligo derivante dai contenuti di Corte cost. n.291 del 2013, dunque sussistente al momento della scarcerazione del Tagliati), si riflette sulla «validità» della nuova sottoposizione alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. Da ciò deriva non solo la insussistenza del delitto di violazione degli obblighi di cui all'art.75 d.lgs. n.159 del 2011 ma anche l'insussistenza della fattispecie di cui all'art.650 cod.pen. (come ritenuta in sede di merito) posto che l'omessa esibizione della carta precettiva è - in ogni caso - una sottospecie di violazione degli obblighi derivanti dalla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste. Così deciso il 28 settembre 2023 [OSCURATO:PERSONA]