CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 gennaio 2023
Cassazione n. 28092/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le memorie fatte pervenire dal difensore dei ricorrenti, avv. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Torino del 23 gennaio 2018 nella parte in cui aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di furto pluriaggravato di cui al capo 16) dell'imputazione e del solo [OSCURATO:PERSONA] anche per altro delitto di furto aggravato contestato al capo 18) e li aveva condannati alla pena di giustizia; - che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed i ricorsi sono stati assegnati alla Seconda Sezione penale; - che all'udienza del 13 gennaio 2023, dopo un rinvio dovuto all'impedimento dell'unico difensore di [OSCURATO:PERSONA], accusato di riciclaggio, la Seconda Sezione penale disponeva la separazione del processo relativo ai coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], accusati di reati di furto, ed il processo così separato relativo ai predetti veniva trasmesso in data 16 gennaio 2023 all'ufficio spoglio della Quinta Sezione penale, che con decreto del 8 febbraio 2023, ritenuto che i ricorsi fossero inammissibili, li assegnava alla Settima Sezione penale; - che i ricorrenti hanno fatto pervenire memoria con la quale deducono che il loro difensore, in occasione della consultazione, avvenuta in data 10 maggio 2023, del fascicolo formato a seguito dello stralcio, non ha rinvenuto le sentenze di primo e secondo grado e che pertanto non sarebbe possibile stabilire le ragioni della inammissibilità rilevata dal magistrato spogliatore, né comprendere come quest'ultimo abbia potuto rilevarla; - che in contrario deve osservarsi che il magistrato spociliatore ha avuto a disposizione sia la sentenza di appello, sulla quale ha provveduto ad annotare sinteticamente le ragioni del rilievo dell'inammissibilità, sia la sentenza di primo grado e che le copie della sentenza di secondo grado sono andate a formare i fascicoletti trasmessi al Presidente del Collegio ed al consigliere relatore, sicché il Collegio ha potuto decidere dopo avere preso cognizione della motivazione della sentenza impugnata, che peraltro era certamente conosciuta dal predetto difensore e dagli imputati; inoltre, la sentenza di primo grado e la sentenza di appello sono confluite nel sottofascicolo dell'esecuzione, per rimanere a disposizione della cancelleria per gli adempimenti da attuare successivamente all'eventuale passaggio in giudicato della condanna;- che il primo motivo dei ricorsi dei due imputati - sostanzialmente sovrapponibili sul punto - con il quale i ricorrenti deducono l'erronea applicazione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., è manifestamente infondato in quanto tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento dialogando con l'atto di appello in relazione a ciascuna delle critiche da questo avanzate sulla ricostruzione dei fatti già operata in primo grado (si vedano, in particolare, pagg. da 24 a 28); esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); - che anche il secondo motivo, speculare nei due ricorsi, con cui si contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 36 e 37 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; - che la sopravvenienza della procedibilità a querela, per effetto del d.lgs. n. 150 del 2022, non prevale sulla inammissibilità dei ricorsi, poiché, a differenza dell'ipotesi di aboliti° criminis, non è idonea a incidere sul c.d. giudicato sostanziale (cfr. Sez. U, n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551); invero la sopravvenuta eventualità della improcedibilità, dovuta all'abbandono del regime di procedibilità di ufficio del reato, non opera come la richiamata ipotesi abrogativa la quale è destinata ad essere rilevata anche in sede esecutiva mediante la revoca della sentenza ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen. e per tale ragione - essenzialmente di economia processuale - è stata ritenuta dalla giurisprudenza apprezzabile anche in fase di cognizione ed in presenza di ricorso inammissibile; - che all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fa