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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 36237/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/11/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG. 17212/25 Ritenuto che le censure dedotte in merito alla rilevanza probatoria delle modalità e luogo del ritrovamento dell'arma da fuoco e della sostanza stupefacente sono inammissibili poiché concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello di Catania, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, tenuto conto che anche la prova indiziaria costituisce fondamento del giudizio di responsabilità quando la sua valutazione sia compiuta con rigore e sia supportata da ineccepibili argomenti logici come nel caso di specie; Ritenuto che anche i motivi dedotti in tema di diniego dell'ipotesi attenuata del comma quinto dell'art. 73 T.U. stup. e di mancata contestazione in fatto dei reati di detenzione relativi a due diverse tipologie di sostanza stupefacente sono affetti da genericità rispetto alla motivazione della Corte di appello che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito a tutti i profili dedotti, di conseguenza si tratta di valutazioni che non possono dirsi affette da evidenti vizi logici e, quindi, non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivisitazione in sede di legittimità; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/11/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG. 17212/25 Ritenuto che le censure dedotte in merito alla rilevanza probatoria delle modalità e luogo del ritrovamento dell'arma da fuoco e della sostanza stupefacente sono inammissibili poiché concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello di Catania, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, tenuto conto che anche la prova indiziaria costituisce fondamento del giudizio di responsabilità quando la sua valutazione sia compiuta con rigore e sia supportata da ineccepibili argomenti logici come nel caso di specie; Ritenuto che anche i motivi dedotti in tema di diniego dell'ipotesi attenuata del comma quinto dell'art. 73 T.U. stup. e di mancata contestazione in fatto dei reati di detenzione relativi a due diverse tipologie di sostanza stupefacente sono affetti da genericità rispetto alla motivazione della Corte di appello che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito a tutti i profili dedotti, di conseguenza si tratta di valutazioni che non possono dirsi affette da evidenti vizi logici e, quindi, non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivisitazione in sede di legittimità; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle a
Sentenza Cassazione n. 36237/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris