CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 marzo 2025
Cassazione n. 12802/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2024 del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con la sentenza impugnata, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato inammissibile l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di condanna nei suoi confronti pronunciata dal Giudice di Pace di Gragnano in data 19 maggio 2023 in relazione al delitto di cui all'art. 612 cod. pen.; - che avverso l'illustrata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, per il tramite del difensore, denunciando l'inosservanza della norma di cui all'art. 571 cod. proc. pen.; [OSCURATO:PERSONA] - che il motivo di ricorso è generico, essendo affidato a deduzioni che non si confrontano affatto con la seconda delle rationes decidendi del provvedimento impugnato: ossia, con quella che, al di là del vizio formale dell'atto di appello, ha rigettato nel merito le doglianze di gravame, ritenendo, per le ragioni ampiamente argomentate nel provvedimento stesso (cfr. pag. 4), che «la vicenda oggetto di contestazione avrebbe imposto una pronuncia confermativa della sentenza di primo grado»; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. Non sussistendo colpa della ricorrente nella proposizione del ricorso, dal momento che il dispositivo della sentenza impugnata consta della sola dichiarazione di inammissibilità dell'appello, non deve disporsi la condanna della stessa al pagamento della sanzione a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 12 marzo 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]