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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 8 maggio 2023

Cassazione n. 26048/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10281/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del rappresentante legale p.t., [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocatoFABIO VENTURINI ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), pec: fabio.venturinimi- lano.pecavvocati.it; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA], in persona del procuratore speciale [OSCURATO:PERSONA]’, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] C MONTEVERDI 16, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende ; -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati- avverso la sentenza del Tribunale di Ancona n. 1261/2021, deposi- tata il 18/10/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: Formulando tre motivi, la [OSCURATO:PERSONA] S.r.L. ricorre per la cassazione della sentenza n 1621/2021 del Tribunale di Ancona; resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.; nessuna attività difensivaè svolta in questa sede da Agnese e Re- nato Cariddi, rimasti intimati; il credito per il risarcimento dei danni al proprio mezzo,coinvolto nell’incidente stradale del 20dicembre 2016, veniva ceduto da Chri- stian Polinori alla AutocarrozzeriaNew Car che, dopo aver ottenuto dalla compagnia assicuratrice della danneggiante, la [OSCURATO:PERSONA]- zioni, euro 10.000,00, trattenuti a titolo di acconto, conveniva, di- nanzi al Giudice di Pace di Ancona, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente, proprietario, conducente e as- sicuratrice per la r.c.a. dell’auto investitrice, per ottenerne la con- danna in solido al risarcimento dei danni all’auto; si costituiva solo [OSCURATO:PERSONA], eccependo l’incompetenza per valore del giudice adito e nel merito, ammessa la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], contestando l’an e il quantu m , adducendo che l’of- ferta formulata sarebbe stata satisfattiva; il Giudicedi pace di Ancona, con la sentenza n. 193/2017, si dichia- ravaincompetente per valore; la società [OSCURATO:PERSONA] detta pronuncia, sostenendo che il Giudice di paceavesse erroneamente valutato il valore dell’acconto, facendoriferimento al danno patito e non al quantum effettivamente richiesto, ed avesse omesso di attribuire rilievo alla esplicita dichia- razione di volere in ogni caso contenere la domanda entro il limite di competenza pervalore del Giudice di pace; con la sentenza n. 1261/2021,il Tribunale di Ancona ha accolto il motivo di appello con cui AXAAssicurazioni lamentava che il Giudice di pace si fosse erroneamente dichia ra to non competente, perché parte attrice nell’atto di citazione aveva espressamente dichiarato che qualsiasi richiesta doveva intendersi sempre e comunque nei li- miti di valore del giudice adito, ha, quindi, trattenuto la controversia, in conseguenza del principio devolutivo proprio del giudizio di ap- pello, ed ha decisoche non fosse stato provato un d anno superiore rispetto a quello risarcito con l’importo di euro 10.000,00 già versato da AXA Assicurazioni, su indicazione del suoperito di fiducia, perché: la prova del maggior danno era costituita da documentazione fiscale proveniente dalla [OSCURATO:PERSONA] ed emessa nei confronti del proprietario del veicolo, il quale non risultava aver quietanzato le fatture né ri- guardo alle spese di riparazione né riguardo all’auto sostitutiva; non risultava prodotta documentazione riguardante i costi conseguenti all’assistenza nella fase stragiudiziale; ha escluso la possibilità di am- mettere le prove genericamente richieste durante il giudizio di primo grado senza l’indicazione dei testi nei capitoli di prova ed in modo altrettanto generico ribadite nella fase di appello; ha compensato le spese di lite; la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 bis 1 cod.proc.civ.; il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte; la ricorrente ha depositato memoria.

Considerato che: 1) con il primo motivo laCarrozzeria [OSCURATO:PERSONA] S.r.L. denuncia la violazione e falsa applicazionedegli artt. 148 del d.lgs. n. 209/2005, 1226, 2043, 2056, 2697 e 2729 cod.civ., degli artt. 115 e 116 cod.proc.civ., dell’art. 111 Cost., in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ.; la società ricorrente sostiene che il danno arrecato al veicolo sa- rebbestato dimostrato al di là di ogni ragionevole dubbio dalla pro- duzione delle fotografie, la cui riferibilità al sinistro era da conside- rare pacifica; di conseguenza, secondo quanto rappresentato, il giu- dice avrebbe dovuto quantificarlo e non negare come prova del quantumle fatture in quanto non quietanzate, perché in caso di ces- sione del credito le fatture non avrebbero potuto essere quietanzate; pretendendo la dimostrazione della spesa sostenuta per la ripara- zioneavrebbe, inoltre, violato l’art. 148 del d.lgs. n. 209/2005 che riconosce al danneggiato il diritto al risarcimento del danno anche qualora ritenga di non procedere alla sua riparazione; avrebbe erro- neamente negato efficacia probatoria alle fatture, prodotte in primo grado e in appello, relative alle spese per la riparazionee alle spese per il noleggio dell’auto sostitutiva, violando i principi della giurispru- denza di legittimità secondo cui: a) la perdita subita di cui all’art. 1223 cod.civ. non è solo quella consistente negli esborsi monetari o nelle diminuzioni patrimonialigià materialmente intervenuti, ma in- clude anche l’obbligazione di effettuare l’esborso; b) il danno patri- moniale subito, ove sia certo, può essere liquidato equitativamente, quando l’avente diritto non abbiapotuto provarlo; precisa parte ricorrente che il giudicante, quand’anche avesse le- gittimamente considerato irrilevanti le fatture perché non quietan- zate, avrebbe dovuto applicare l’art. 61 cod.proc.civ., nominando un CTU; in primo luogo, va osservato che la statuizione impugnata non ha negato rilievo alle fatture perché non quietanzate, ma ha affermato che, a fronte delle contestazioni mosse da [OSCURATO:PERSONA] ni, la odierna ricorrente aveva prodotto esclusivamente le fatture, per giunta non quietanzate; nella sostanza, ha rit enuto insufficienti a fornire la provadel credito, sia nell’an che nel qua ntum, vantato dalla odierna ricorrente,le fatture emesse dalla [OSCURATO:PERSONA]; va chiarito che la fattura, ove fosse stata quietanzata, avrebbe fatto piena prova dell’ane del quantum (cfr. Cass. 31/07/2006, n.17454, per la quale la fattura quietanzata ha valore di scrittura privata); mancando la quietanza, benché contestata, la fattura può costituire un valido elemento diprova quanto alle prestazioni eseguite ed al relativo ammontare (Cass. 17/12/2004, n. 23499e successiva giu- risprudenza conforme), liberamente apprezzabile dal giudice per la formazione del suo convincimento e utilizzabile quale ele- mentodi prova idoneo a fondare il convincimento del giudice nel raf- fronto con le altre risultanze istruttorie acquisite; il giudice a quoha dato rilievo al fatto che la parte avesse prodotto solo le fatture commerciali; quindi, in assenza di altre elementi di prova non aveva potuto che concludere che l ’an e il quantum della riparazione e della messaa disposizione di un’auto sostitutiva erano rimastesguarnite di prova; né parte ricorrente può dolersi del fatto che il Tribunale non abbia ammesso le prove testimoniali richieste,le quali, pur astrattamente ammissibili perché deputate a provare un fatto, erano, ad avviso del giudice, risultate generiche; il Tribunale non vi si sofferma, ma co- munque indica la mancata indicazione dei testi e dei capitolidi prova; né si può censurare la decisione del giudicante di non dar ingresso alle ulteriori richieste istruttorie delle parti: qualora con il ricorso per cassazione siano denunciati la mancata ammissione di mezzi istrut- torie vizi della sentenza derivanti dal rifiuto del giudice di merito di dare ingresso a mezziistruttori ritualmente richiesti, il ricorrente ha l'onere di indicare specificamente i mezzi istruttori , trascrivendo le circostanze che costituiscono oggetto di prova, nonché di dimostrare sia l'esistenza di un nesso eziologico tra l'omesso accoglimento dell'i- stanza e l'errore addebitato al giudice, sia che la pronuncia, senza quell'errore, sarebbe stata diversa, così da consentire al giudice di legittimità un controllo sulla decisività delle prove (Cass.04/06/2021, n.15719); va aggiunto che la CTU non può avere carattere esplorativo, cioè non può servire per colmare le lacune probatoriedella parte su cui grava l’onere probatorio; si osserva che per giurisprudenza consoli- data è precluso al giudice predisporre indagini tecniche a solo scopo esplorativo; la consulenza tecnica d'ufficio, in particolare, contraria- mente a quanto suppone la difesa di parte ricorrente, non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze; deriva da quanto precede, quindi, che il suddettomezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, e non può trovare ingresso in causa, qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza dello proprie allegazioni o offerte di prova ovvero a compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati; deve, infine, considerarsi che, avendo la ricorrente richiesto la li- quidazione di una somma di denaro aggiuntiva rispetto a quella già ottenuta a titolo di acconto ante causam, era gravata dell’onere di provare specificamente che l’acconto ricevutonon fosse di ammon- tare sufficiente a coprire i danni ricevuti e quindi era da escludersi il ricorso alla valutazione equitativa del giudice; 2) con il secondo motivo la [OSCURATO:PERSONA] lamenta l’omessa valutazione di un fatto decisivo,e l’erronea applicazione dei principi di diritto in tema di risarcimento del danno, perché il Tribunale non avrebbe te- nuto conto che la ricorrenza del danno era pacifica tra le parti; il motivo non può accogliersi; le argomentazioni a suo sostegno sono in parte ripetitive di quelle già scrutinate, cui si rinvia (supra§ 1); val la pena di aggiungere che il fatto asseritamente controverso era costituito non dall’ an e dal quantumdel danno, ma, contrariamente a quanto ritenuto dalla ri- corrente, dalla responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] nella causazione del sinistro (cfr. p.4 della sentenza); va, poi,ribadito che ricorre il vizio di motivazione apparente della sentenza allorquando giudice di merito ometta ivi di indicare gli ele- menti da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento restando il sindacato di legittimità sullamotiva- zionecircoscritto alla sola verifica della violazione del minimo costi- tuzionale richiesto dall'art. 111, 6° comma , Cost . (Cass.15/11/2022, n.33649); ipotesi che non sussiste nel caso di specie, atteso che dalla lettura della sentenza è ben possibile comprendere l’iter seguito dal Tribunale; 3) con il terzo motivo alla sentenza del Tribunale si imputa la vio- lazione e/o falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 116 cod.proc.civ., dell’art. 118 disp.att. cod.proc.civ. e dell’art. 2697 cod.civ., in relazione all’art. 360, 1° comma, n.4, cod.proc.civ., per- ché avrebbe omesso di pronunciarsi sulla domanda di risarcimento del danno, di indicare le norme di legge ed i principi di diritto appli- cati, di porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti; il motivo, a dispetto della rubrica, formula censure che si sostan- ziano in una inammissibile richiesta di rivalutazione delle emergenze probatorie; non ricorrono, infatti, né i presupposti per lamentare la violazione degli artt. 115 e 116 cod.proc.civ. come individuati dalla giurisprudenza di questa népuò fondatamente affermarsi che il giu- dice a quo abbia erroneamente applicato la distribuzione dell’onere probatorio; per lamentare la violazione dell’art. 115 cod.proc.civ. è necessario che venga denunciato che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, giudicando in contraddi- zione con la prescrizione della norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua ini- ziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio; ci si può dolere della violazione dell’art. 116 cod.proc.civ. solo: a) se il giudice di merito valuti una determinata prova ed in genere una risultanza probatoria, per la quale l’ordinamento non prevede uno specifico criterio di valutazione diverso dal suo prudente apprezza- mento, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore ovvero il valore che il legislatore attribuisce ad unadiversa risultanza proba- toria (come, ad esempio, valore di prova legale); b) se il giudice di merito dichiari di valutare secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza soggetta ad altra regola, così falsamente appli- cando e, quindi, violando la norma in discorso ; deve essere, in aggiunta, ribadito che si può scrutinare un motivo denunciante la violazione dell’art. 2697 c.c. solo se si deduca che il giudice di merito abbia attribuito l’onus probandia una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costitutivi ed eccezioni e non anche quando sipostuli che la valutazione delle risultanze pro- batorie abbia condotto ad un esito non corretto; 4) in definitiva, il ricorso va rigettato; 5) le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da di- spositivo; 7) si dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per porre a carico della ricorrente l’obbligo di pagamento del doppio contributo unificato, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.Condanna la ricorrente al pagamento, in favore dellacontroricorrente, delle spese del giudizio di legitti- mità, che liquida in euro 3.300,00per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presuppost

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10281/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del rappresentante legale p.t., [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocatoFABIO VENTURINI ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), pec: fabio.venturinimi- lano.pecavvocati.it; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA], in persona del procuratore speciale [OSCURATO:PERSONA]’, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] C MONTEVERDI 16, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende ; -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati- avverso la sentenza del Tribunale di Ancona n. 1261/2021, deposi- tata il 18/10/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: Formulando tre motivi, la [OSCURATO:PERSONA] S.r.L. ricorre per la cassazione della sentenza n 1621/2021 del Tribunale di Ancona; resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.; nessuna attività difensivaè svolta in questa sede da Agnese e Re- nato Cariddi, rimasti intimati; il credito per il risarcimento dei danni al proprio mezzo,coinvolto nell’incidente stradale del 20dicembre 2016, veniva ceduto da Chri- stian Polinori alla AutocarrozzeriaNew Car che, dopo aver ottenuto dalla compagnia assicuratrice della danneggiante, la [OSCURATO:PERSONA]- zioni, euro 10.000,00, trattenuti a titolo di acconto, conveniva, di- nanzi al Giudice di Pace di Ancona, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente, proprietario, conducente e as- sicuratrice per la r.c.a. dell’auto investitrice, per ottenerne la con- danna in solido al risarcimento dei danni all’auto; si costituiva solo [OSCURATO:PERSONA], eccependo l’incompetenza per valore del giudice adito e nel merito, ammessa la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], contestando l’an e il quantu m , adducendo che l’of- ferta formulata sarebbe stata satisfattiva; il Giudicedi pace di Ancona, con la sentenza n. 193/2017, si dichia- ravaincompetente per valore; la società [OSCURATO:PERSONA] detta pronuncia, sostenendo che il Giudice di paceavesse erroneamente valutato il valore dell’acconto, facendoriferimento al danno patito e non al quantum effettivamente richiesto, ed avesse omesso di attribuire rilievo alla esplicita dichia- razione di volere in ogni caso contenere la domanda entro il limite di competenza pervalore del Giudice di pace; con la sentenza n. 1261/2021,il Tribunale di Ancona ha accolto il motivo di appello con cui AXAAssicurazioni lamentava che il Giudice di pace si fosse erroneamente dichia ra to non competente, perché parte attrice nell’atto di citazione aveva espressamente dichiarato che qualsiasi richiesta doveva intendersi sempre e comunque nei li- miti di valore del giudice adito, ha, quindi, trattenuto la controversia, in conseguenza del principio devolutivo proprio del giudizio di ap- pello, ed ha decisoche non fosse stato provato un d anno superiore rispetto a quello risarcito con l’importo di euro 10.000,00 già versato da AXA Assicurazioni, su indicazione del suoperito di fiducia, perché: la prova del maggior danno era costituita da documentazione fiscale proveniente dalla [OSCURATO:PERSONA] ed emessa nei confronti del proprietario del veicolo, il quale non risultava aver quietanzato le fatture né ri- guardo alle spese di riparazione né riguardo all’auto sostitutiva; non risultava prodotta documentazione riguardante i costi conseguenti all’assistenza nella fase stragiudiziale; ha escluso la possibilità di am- mettere le prove genericamente richieste durante il giudizio di primo grado senza l’indicazione dei testi nei capitoli di prova ed in modo altrettanto generico ribadite nella fase di appello; ha compensato le spese di lite; la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 bis 1 cod.proc.civ.; il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte; la ricorrente ha depositato memoria. Considerato che: 1) con il primo motivo laCarrozzeria [OSCURATO:PERSONA] S.r.L. denuncia la violazione e falsa applicazionedegli artt. 148 del d.lgs. n. 209/2005, 1226, 2043, 2056, 2697 e 2729 cod.civ., degli artt. 115 e 116 cod.proc.civ., dell’art. 111 Cost., in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ.; la società ricorrente sostiene che il danno arrecato al veicolo sa- rebbestato dimostrato al di là di ogni ragionevole dubbio dalla pro- duzione delle fotografie, la cui riferibilità al sinistro era da conside- rare pacifica; di conseguenza, secondo quanto rappresentato, il giu- dice avrebbe dovuto quantificarlo e non negare come prova del quantumle fatture in quanto non quietanzate, perché in caso di ces- sione del credito le fatture non avrebbero potuto essere quietanzate; pretendendo la dimostrazione della spesa sostenuta per la ripara- zioneavrebbe, inoltre, violato l’art. 148 del d.lgs. n. 209/2005 che riconosce al danneggiato il diritto al risarcimento del danno anche qualora ritenga di non procedere alla sua riparazione; avrebbe erro- neamente negato efficacia probatoria alle fatture, prodotte in primo grado e in appello, relative alle spese per la riparazionee alle spese per il noleggio dell’auto sostitutiva, violando i principi della giurispru- denza di legittimità secondo cui: a) la perdita subita di cui all’art. 1223 cod.civ. non è solo quella consistente negli esborsi monetari o nelle diminuzioni patrimonialigià materialmente intervenuti, ma in- clude anche l’obbligazione di effettuare l’esborso; b) il danno patri- moniale subito, ove sia certo, può essere liquidato equitativamente, quando l’avente diritto non abbiapotuto provarlo; precisa parte ricorrente che il giudicante, quand’anche avesse le- gittimamente considerato irrilevanti le fatture perché non quietan- zate, avrebbe dovuto applicare l’art. 61 cod.proc.civ., nominando un CTU; in primo luogo, va osservato che la statuizione impugnata non ha negato rilievo alle fatture perché non quietanzate, ma ha affermato che, a fronte delle contestazioni mosse da [OSCURATO:PERSONA] ni, la odierna ricorrente aveva prodotto esclusivamente le fatture, per giunta non quietanzate; nella sostanza, ha rit enuto insufficienti a fornire la provadel credito, sia nell’an che nel qua ntum, vantato dalla odierna ricorrente,le fatture emesse dalla [OSCURATO:PERSONA]; va chiarito che la fattura, ove fosse stata quietanzata, avrebbe fatto piena prova dell’ane del quantum (cfr. Cass. 31/07/2006, n.17454, per la quale la fattura quietanzata ha valore di scrittura privata); mancando la quietanza, benché contestata, la fattura può costituire un valido elemento diprova quanto alle prestazioni eseguite ed al relativo ammontare (Cass. 17/12/2004, n. 23499e successiva giu- risprudenza conforme), liberamente apprezzabile dal giudice per la formazione del suo convincimento e utilizzabile quale ele- mentodi prova idoneo a fondare il convincimento del giudice nel raf- fronto con le altre risultanze istruttorie acquisite; il giudice a quoha dato rilievo al fatto che la parte avesse prodotto solo le fatture commerciali; quindi, in assenza di altre elementi di prova non aveva potuto che concludere che l ’an e il quantum della riparazione e della messaa disposizione di un’auto sostitutiva erano rimastesguarnite di prova; né parte ricorrente può dolersi del fatto che il Tribunale non abbia ammesso le prove testimoniali richieste,le quali, pur astrattamente ammissibili perché deputate a provare un fatto, erano, ad avviso del giudice, risultate generiche; il Tribunale non vi si sofferma, ma co- munque indica la mancata indicazione dei testi e dei capitolidi prova; né si può censurare la decisione del giudicante di non dar ingresso alle ulteriori richieste istruttorie delle parti: qualora con il ricorso per cassazione siano denunciati la mancata ammissione di mezzi istrut- torie vizi della sentenza derivanti dal rifiuto del giudice di merito di dare ingresso a mezziistruttori ritualmente richiesti, il ricorrente ha l'onere di indicare specificamente i mezzi istruttori , trascrivendo le circostanze che costituiscono oggetto di prova, nonché di dimostrare sia l'esistenza di un nesso eziologico tra l'omesso accoglimento dell'i- stanza e l'errore addebitato al giudice, sia che la pronuncia, senza quell'errore, sarebbe stata diversa, così da consentire al giudice di legittimità un controllo sulla decisività delle prove (Cass.04/06/2021, n.15719); va aggiunto che la CTU non può avere carattere esplorativo, cioè non può servire per colmare le lacune probatoriedella parte su cui grava l’onere probatorio; si osserva che per giurisprudenza consoli- data è precluso al giudice predisporre indagini tecniche a solo scopo esplorativo; la consulenza tecnica d'ufficio, in particolare, contraria- mente a quanto suppone la difesa di parte ricorrente, non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze; deriva da quanto precede, quindi, che il suddettomezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, e non può trovare ingresso in causa, qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza dello proprie allegazioni o offerte di prova ovvero a compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati; deve, infine, considerarsi che, avendo la ricorrente richiesto la li- quidazione di una somma di denaro aggiuntiva rispetto a quella già ottenuta a titolo di acconto ante causam, era gravata dell’onere di provare specificamente che l’acconto ricevutonon fosse di ammon- tare sufficiente a coprire i danni ricevuti e quindi era da escludersi il ricorso alla valutazione equitativa del giudice; 2) con il secondo motivo la [OSCURATO:PERSONA] lamenta l’omessa valutazione di un fatto decisivo,e l’erronea applicazione dei principi di diritto in tema di risarcimento del danno, perché il Tribunale non avrebbe te- nuto conto che la ricorrenza del danno era pacifica tra le parti; il motivo non può accogliersi; le argomentazioni a suo sostegno sono in parte ripetitive di quelle già scrutinate, cui si rinvia (supra§ 1); val la pena di aggiungere che il fatto asseritamente controverso era costituito non dall’ an e dal quantumdel danno, ma, contrariamente a quanto ritenuto dalla ri- corrente, dalla responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] nella causazione del sinistro (cfr. p.4 della sentenza); va, poi,ribadito che ricorre il vizio di motivazione apparente della sentenza allorquando giudice di merito ometta ivi di indicare gli ele- menti da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento restando il sindacato di legittimità sullamotiva- zionecircoscritto alla sola verifica della violazione del minimo costi- tuzionale richiesto dall'art. 111, 6° comma , Cost . (Cass.15/11/2022, n.33649); ipotesi che non sussiste nel caso di specie, atteso che dalla lettura della sentenza è ben possibile comprendere l’iter seguito dal Tribunale; 3) con il terzo motivo alla sentenza del Tribunale si imputa la vio- lazione e/o falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 116 cod.proc.civ., dell’art. 118 disp.att. cod.proc.civ. e dell’art. 2697 cod.civ., in relazione all’art. 360, 1° comma, n.4, cod.proc.civ., per- ché avrebbe omesso di pronunciarsi sulla domanda di risarcimento del danno, di indicare le norme di legge ed i principi di diritto appli- cati, di porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti; il motivo, a dispetto della rubrica, formula censure che si sostan- ziano in una inammissibile richiesta di rivalutazione delle emergenze probatorie; non ricorrono, infatti, né i presupposti per lamentare la violazione degli artt. 115 e 116 cod.proc.civ. come individuati dalla giurisprudenza di questa népuò fondatamente affermarsi che il giu- dice a quo abbia erroneamente applicato la distribuzione dell’onere probatorio; per lamentare la violazione dell’art. 115 cod.proc.civ. è necessario che venga denunciato che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, giudicando in contraddi- zione con la prescrizione della norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua ini- ziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio; ci si può dolere della violazione dell’art. 116 cod.proc.civ. solo: a) se il giudice di merito valuti una determinata prova ed in genere una risultanza probatoria, per la quale l’ordinamento non prevede uno specifico criterio di valutazione diverso dal suo prudente apprezza- mento, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore ovvero il valore che il legislatore attribuisce ad unadiversa risultanza proba- toria (come, ad esempio, valore di prova legale); b) se il giudice di merito dichiari di valutare secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza soggetta ad altra regola, così falsamente appli- cando e, quindi, violando la norma in discorso ; deve essere, in aggiunta, ribadito che si può scrutinare un motivo denunciante la violazione dell’art. 2697 c.c. solo se si deduca che il giudice di merito abbia attribuito l’onus probandia una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costitutivi ed eccezioni e non anche quando sipostuli che la valutazione delle risultanze pro- batorie abbia condotto ad un esito non corretto; 4) in definitiva, il ricorso va rigettato; 5) le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da di- spositivo; 7) si dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per porre a carico della ricorrente l’obbligo di pagamento del doppio contributo unificato, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso.Condanna la ricorrente al pagamento, in favore dellacontroricorrente, delle spese del giudizio di legitti- mità, che liquida in euro 3.300,00per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presuppost
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