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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 31758/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] viene proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 22 novembre 2022 con la quale la Corte d'appello di Napoli, prendendo atto della rinuncia operata dal procuratore speciale dell'imputatk ai motivi d'appello diversi da quelli relativi alla riduzione della pena e dell'accordo raggiuto con il Procuratore generale in tema di rideterminazione del trattamento sanzionatorio, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha irrogato la pena di cinque anni e sei mesi di reclusione ed euro 2.600,00 di multa, applicando l'interdizione temporanea dai pubblici uffici per la durata di cinque anni.

2. I due motivi proposti, concernenti la ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 5 cod. pen. e la pena irrogata sono inammissibili, in quanto, in disparte la genericità di formulazione, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170 - 01; con riguardo specifico al tema della determinazione del trattamento sanzionatorio, v. anche Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504 - 01, anch'esso facente salvo il tema dell'illegalità della pena, che la ricorrente evoca ma del tutto infondatamente posto che non emerge alcuna superamento del massimo edittale o l'applicazione di una pena di specie diversa da quella prevista dal legislatore: Sez.

U, n. 38809 del 31/03/2022, Miraglia, Rv. 283689 - 01).

3. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 4.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] viene proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 22 novembre 2022 con la quale la Corte d'appello di Napoli, prendendo atto della rinuncia operata dal procuratore speciale dell'imputatk ai motivi d'appello diversi da quelli relativi alla riduzione della pena e dell'accordo raggiuto con il Procuratore generale in tema di rideterminazione del trattamento sanzionatorio, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha irrogato la pena di cinque anni e sei mesi di reclusione ed euro 2.600,00 di multa, applicando l'interdizione temporanea dai pubblici uffici per la durata di cinque anni. 2. I due motivi proposti, concernenti la ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 5 cod. pen. e la pena irrogata sono inammissibili, in quanto, in disparte la genericità di formulazione, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170 - 01; con riguardo specifico al tema della determinazione del trattamento sanzionatorio, v. anche Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504 - 01, anch'esso facente salvo il tema dell'illegalità della pena, che la ricorrente evoca ma del tutto infondatamente posto che non emerge alcuna superamento del massimo edittale o l'applicazione di una pena di specie diversa da quella prevista dal legislatore: Sez. U, n. 38809 del 31/03/2022, Miraglia, Rv. 283689 - 01). 3. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 4.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. C
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