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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 settembre 2021

Cassazione n. 39399/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/05/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe [che ha confermato la sua condanna in ordine ai delitti di truffa e falso ascrittigli alla pena irrogata dal Tribunale] lamentando vizi di motivazione e violazioni di legge quanto alla circostanza aggravante di cui all'art. 61, primo comma, n. 7, cod. pen. ed alla ritualità della querela.

All'odierna udienza camerate, celebrata ex artt. 610, comma 1, e 611, comma 1, cod. proc. pen., il collegio ha preso atto della regolarità degli avvisi di rito, ed all'esito ha deciso come da dispositivo in atti.

Il ricorso dell'imputato è integralmente inammissibile perché proposto per motivi del tutto privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett.

C), cod. proc. pen., in quanto formulano doglianze assolutamente prive di riferimenti alla motivazione della sentenza impugnata, che, ai fini della contestata affermazione di responsabilità, ha correttamente valorizzato, in accordo con la sentenza di primo grado (come è fisiologico, in presenza di una doppia conforme affermazione di responsabilità), gli elementi puntualmente riepilogati a f. 1 s., ovvero l'oggettiva rilevanza del danno (pari a circa 36.000 euro), soffermandosi anche ad indicare dettagliatamente le ragioni per le quali la querela sarebbe comunque rituale e tempestiva (f. 2).

Non può porsi in questa sede la questione della declaratoria della estinzione per prescrizione del reato eventualmente maturata dopo la sentenza d'appello, in considerazione della totale inammissibilità del ricorso.

La giurisprudenza di questa Corte ha, infatti, più volte chiarito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione <<non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 c.p.p.» (Sez.

U, sentenza n. 32 del 22/11/2000, dep. 2001, D. L., Rv. 217266: nella specie, l'inammissibilità del ricorso era dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi, e la prescrizione del reato era maturata successivamente alla data della sentenza impugnata con il ricorso; conformi, Sez.

U., sentenza n. 23428 del 2/3/2005, Bracale, Rv. 231164; Sez. un., sentenza n. 19601 del 28/2/2008, Rv. 239400; argomenta anche da Sez.

U, sentenza n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818).

La declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa d'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa - della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 10/09/2021 Il ConsiriJliere estensore [OSCURATO:PERSONA] B (traini [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/05/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe [che ha confermato la sua condanna in ordine ai delitti di truffa e falso ascrittigli alla pena irrogata dal Tribunale] lamentando vizi di motivazione e violazioni di legge quanto alla circostanza aggravante di cui all'art. 61, primo comma, n. 7, cod. pen. ed alla ritualità della querela. All'odierna udienza camerate, celebrata ex artt. 610, comma 1, e 611, comma 1, cod. proc. pen., il collegio ha preso atto della regolarità degli avvisi di rito, ed all'esito ha deciso come da dispositivo in atti. Il ricorso dell'imputato è integralmente inammissibile perché proposto per motivi del tutto privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. C), cod. proc. pen., in quanto formulano doglianze assolutamente prive di riferimenti alla motivazione della sentenza impugnata, che, ai fini della contestata affermazione di responsabilità, ha correttamente valorizzato, in accordo con la sentenza di primo grado (come è fisiologico, in presenza di una doppia conforme affermazione di responsabilità), gli elementi puntualmente riepilogati a f. 1 s., ovvero l'oggettiva rilevanza del danno (pari a circa 36.000 euro), soffermandosi anche ad indicare dettagliatamente le ragioni per le quali la querela sarebbe comunque rituale e tempestiva (f. 2). Non può porsi in questa sede la questione della declaratoria della estinzione per prescrizione del reato eventualmente maturata dopo la sentenza d'appello, in considerazione della totale inammissibilità del ricorso. La giurisprudenza di questa Corte ha, infatti, più volte chiarito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione <<non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 c.p.p.» (Sez. U, sentenza n. 32 del 22/11/2000, dep. 2001, D. L., Rv. 217266: nella specie, l'inammissibilità del ricorso era dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi, e la prescrizione del reato era maturata successivamente alla data della sentenza impugnata con il ricorso; conformi, Sez. U., sentenza n. 23428 del 2/3/2005, Bracale, Rv. 231164; Sez. un., sentenza n. 19601 del 28/2/2008, Rv. 239400; argomenta anche da Sez. U, sentenza n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818). La declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa d'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa - della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 10/09/2021 Il ConsiriJliere estensore [OSCURATO:PERSONA] B (traini [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 39399/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris