CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 settembre 2022
Cassazione n. 37612/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 2/2/2022 della Corte di appello di Caltanissetta visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché proposto per un motivo - violazione di legge in ordine alla responsabilità per il reato contestato e mancata assoluzione per la destinazione dello stupefacente ad uso esclusivo personale - che sottende una rivalutazione meramente in fatto estranea al sindacato di legittimità. La Corte di appello, invero, ha motivato la condanna, ritenendo comprovata la destinazione alla cessione dello stupefacente detenuto, valorizzando le circostanze dì fatto poiché l'imputato deteneva un bilancino di precisione e sostanza da taglio normalmente utilizzabili per il frazionamento di dosi da strada. Rilevato, che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 settembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]