CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 settembre 2022
Cassazione n. 46034/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/04/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 28 aprile 2021 la Corte di appello di Roma, in riforma della pronuncia del locale Tribunale del 30 ottobre 2012, ha ridotto la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] nella misura di mesi tre di reclusione ed euro 700,00 di multa in ordine al reato di cui all'art. 73 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, eccependo inosservanza o erronea applicazione di legge, nonché carenza e illogicità della motivazione, nello specifico contestando la sussistenza del fatto contestatogli, la sua mancata qualificazione ai sensi dell'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990, oltre all'eccessiva entità della pena applicatagli. 2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile , in quanto proposto con motivi non deducibili in questa sede di legittimità. Esula, infatti, dai poteri della Corte dì Cassazione quello di una «rilettura» degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207945-01). La Corte regolatrice ha rilevato che, anche dopo la modifica dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., per effetto della legge 20 febbraio 2006, n. 46, resta immutata la natura del sindacato che la Corte di Cassazione può esercitare sui vizi della motivazione, essendo rimasta preclusa, per il giudice di legittimità, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione o valutazione dei fatti (Sez. 5, n. 17905 del 23/03/2006, Baratta, Rv. 234109-01). In sede di legittimità, pertanto, non sono consentite censure che sì risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice dì merito (cfr., ex multis, Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv. 244181-01). Delineato nei superiori termini l'orizzonte del presente scrutinio dì legittimità, deve essere osservato, allora, come il ricorrente in realtà invochi un'inammissibile considerazione alternativa del compendio probatorio in atti, e, quindi, una rivisitazione del potere discrezionale riservato al giudice di merito in punto di valutazione della prova, senza confrontarsi, con la dovuta specificità, con l'iter logico-giuridico seguito dai giudici di merito per affermare la sua responsabilità penale. Stesso giudizio di manifesta infondatezza deve essere espresso, poi, con riguardo alle doglianze relative alla qualificazione giuridica del fatto e al trattamento sanzionatorío subito, avendo la - Corte territoriale offerto una motivazione pienamente adeguata in ordine al disposto diniego del riconoscimento della fattispecie della lieve entità, nonché in relazione alle ragioni di determinazione della pena in concreto inflitta. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 21 settembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]