CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 10214/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorso proposto da 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 29 luglio 1960 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] ;"8 marzo 1965 avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce ; sezione distaccata di Taranto, del 16 giugno 2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentita la requisitoria del Pubblico Ministero ; in persona del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la inammissibilità del ricorso; sentito il difensore della parte civile, che ha concluso per la conferma della decisione impugnata depositando ie conclusioni scritte e nota spese; sentito il difensore dell'imputato, sostituito dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso come da ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza descritta in epigrafe la Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, ha confermato la condanna resa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Taranto all'esito di giudizio abbreviato ai danni di Filippo e [OSCURATO:PERSONA], colpevoli del reato di calunnia loro ascritto per aver accusato falsamente [OSCURATO:PERSONA], sapendolo innocente, di aver realizzato in loro danno una truffa e implicitamente anche di un falso in atto pubblico. 2. In particolare, secondo i giudici del merito, con condotte dispiegatesi nel tempo (segnatamente tramite due autonome querele, sostanzialmente confermate nei contenuto in occasione delle sommarie informazioni successivamente rese in esito ai relativi sviluppi di indagine), di comune accordo e al fine di privare di efficacia un contratto (di cessione delle quote inerenti gli aiuti comunitari correlati alla proprietà di alcuni terreni in testa ad una società riferibile ai due imputati) stipulato con il Carrera nell'ambito di una più ampia operazione negoziale con quest'ultimo posta in essere, i due imputati avrebbero falsamente accusato la controparte di aver apposto una firma apocrifa al detto contratto (in luogo di quella autentica del [OSCURATO:PERSONA]) con l'obiettivo implicito di utilizzare il detto contratto al fine di ottenere indebitamente i contributi comunitari fitta mente ceduti, Con la stessa sentenza sono state confermate le statuizioni rese in favore della parte civile costituita. 3. Impugnano, con un unico atto, i due imputati e tramite il difensore di fiducia lamentano: - limitatamente alla posizione del [OSCURATO:PERSONA], violazione degli artt.521 e 522 cod. proc. pen. perché nel capo di imputazione il fatto contestato si riferiva alla condotta tenuta dall'imputato in occasione delle dichiarazioni rese nel rendere le sommarie informazioni del 3 marzo 2017 mentre in sentenza il fatto ritenuto sarebbe stato riportato al contenuto della querela resa da [OSCURATO:PERSONA] il 14 marzo 2015, con conseguente diversità, sul piano " sia spaziale, sia temporale del fatto accertato in giudizio" rispetto a al fatto contestato; - limitatamente alla posizione del solo [OSCURATO:PERSONA], violazione dell'art.368 cod. pen. perché con la querela dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] l'imputato si era limitato a denunziare un fatto (la firma apocrifa apposta al contratto stipulato con il Carrera perché allo stesso [OSCURATO:PERSONA] non riferibile) confermato dalle risultanze processuali (con la consulenza grafologica del Pubblico Ministero è stato accertato che detta firma era stata apposta dal fratello Nunzio), rassegnando dunque una realtà vera e non falsa; - limitatamente al solo [OSCURATO:PERSONA], violazione di legge in relazione agli artt. 368 e 384 cod. pen. nonché degli artt. 198, comma 2, e 362 cod. proc. pen. perché con le dichiarazioni rese allorquando venne escusso a sommarie informazioni il 3 marzo 2017, il detto ricorrente si limitò a ribadire il contenuto calunnioso delle accuse in precedenza prospettate dal fratello mentre non poteva rispondere della mancata conferma dalla riferibilità a se stesso della firma apposta sul contratto stipulato con il Carrera nell'interesse della società dei due imputati in applicazione del principio nemo tenetur se detegere, dovendosi qualificare la condotta in termini di auto favoreggiamento mediato ex art 378 cod. pen., scrirninato ai sensi dell'art 384 cod. peri. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, unitariamente presentato nell'interesse dei due imputati pur se con censure partitamente differenziate in relazione alle posizioni in questione, riposa su doglianze tutte inammissibili. 2. Prendendo le mosse dalle censure svolte nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] va subito evidenziato che - con riguardo alla addotta nullità per l'asserito difetto di correlazione tra fatto contestato e giudicato -- effettivamente l'imputazione conteneva esclusivo riferimento alle dichiarazioni rese dal citato ricorrente in occasione delle sommarie informazioni acquisite nel marzo 2017. E' altrettanto incontrovertibile, tuttavia, che sin dal primo grado di giudizio la condotta dell'imputato è stata valutata in modo unitario dando rilievo essenziale anche al portato della querela del 14 marzo 2015, presentata dal ricorrente, che già conteneva gli estremi della accusa calunniosa rivolta al Carrera (si veda pag. 4 della sentenza di primo grado, terzo capoverso), poi replicata in occasione del dalle dichiarazioni espressamente richiamate nella rubrica. Non a caso, del resto, lo stesso ricorso, nel denunziare il difetto di correlazione, non riconduce il Vi7iO unicamente alla sentenza di appello, riferendolo complessivamente alle decisioni di merito. Poiché tuttavia il gravame di merito non recava analogo motivo, la doglian za, - in disparte ogni verifica sulla relativa fondatezza, deve comunque ritenersi inammissibile: la violazione del principio di necessaria correlazione fra accusa e sentenza integra infatti una nullità a regime intermedio, che non può essere dedotta per !a prima volta in sede di legittimità ( ex multis, Sez. 2, n. 43115 del 20/10/2021). 2.1.L'ulteriore motivo proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché riproduce analoghe ragioni di doglianza già prospettate in appello, puntualmente superate dalla decisione impugnata con argomentazioni lineari e corrette in punto di diritto alla luce della manifesta inconducenza dei rilievi difensivi. Rilievi in questa sede unicamente incentrati sulle dichiarazioni rese in occasione della sommarie informazioni del marzo del 2017, le quali, invece, hanno avuto un mero tenore reiterativo dell'accusa calunniosa già veicolata in direzione del Carrera non solo dal fratello Filippo (con la querela da questo presentata nel 2016) ma anche, autonomamente, dallo stesso Nunzio, con la querela del marzo 2015. Piuttosto che replicare gli agiti calunniosi esplicitati dal fratello, il ricorrente ha dunque mosso al Carrera autonome accuse, sostanzialmente analoghe, cosi da rendere del tutto inconferenti le doglianze prospettate in punto di diritto anche con il ricorso di legittimità. 3. Quanto alle censure prospettate nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], rileva !a Corte che il ricorso è aspecifico perchè manca di un confronto critico puntuale con il complessivo motivare svolto dalle due sentenze di merito nel cristallizzare la responsabilità del ricorrente. Il ricorso limita le valutazioni critiche mosse alla decisione impugnata al tema della riscontrata coincidenza tra quanto letteralmente dichiarato nella denunzia presentata in danno del Carrera in ordine alla non riferibilità al denunziante della firma apposta sul contratto e quanto accertato nel corso delle indagini (pacificamente la firma venne apposta dal fratello Nunzio e dunque non dal ricorrente in questione). Va tuttavia messo in evidenza, in linea con le puntuali indicazioni rese nella decisione gravata, che nella querela presentata da [OSCURATO:PERSONA] si rassegnava ben più radicalmente la fittizietà del detto contratto, non solo per la natura apocrifa della firma, ma anche per !e condizioni economiche ivi pattuite che rendevano anomala !a relativa operazione negoziale, non verosimilmente riferibile agli interessi della società dei due imputati. In questo più ampio contesto, emerge senza incertezze la aspecificità dell'impuonazione che occupa. Il ricorso trascura infatti di confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui, alla luce delle dichiarazioni del teste Russi, viene argomentata la certa consapevolezza in capo al ricorrente, sin dalla data di presentazione della querela, della complessiva operazione realizzata con i Carrera nonché della riferibilità della firma apposta sul contratto ivi indicato al fratello Nunzio. In particolare, nessun rilievo critico viene svolto al rilievo dato alle dette dichiarazioni testimoniali grazie alle quali è stato puntualmente disvelato il portato complessivo dell'intera vicenda in fatto sottesa alla detta stipula (ricornpresa in un più ampio rapporto negoziale occorso tra il Carrera e i due imputati) ma anche l'obiettivo funzionalmente perseguito dagli Antonicelli con le due querele, presentate, in forza di un comune accordo, ai danni del Carrera e strumentalmente volte a neutralizzare gli tffetti di un rapporto contrattuale che non li appagava. Da qui la inammissibilità del ricorso anche nella parte inerente le censure proposte nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 4, Alla inammissibilità del ricorso seguono le pronunce di cui all'art. 616, comma, 1 , cod. proc. pen. , nonchè la condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese del grado in favore della parte civile, nei termini definiti dal dispositivo che segue. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Inoltre condanna [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese processuali in favore della parte civile [OSCURATO:PERSONA] che liquida in complessivi euro 3510,00. Co