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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 6 agosto 1987

Cassazione n. 37528/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 30/03/2021 del Tribunale del riesame di Roma visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito il difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Roma ha rigettato la richiesta di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza con cui il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma aveva disposto a suo carico la misura della custodia cautelare in carcere per i reati di cui agli artt. 74 d.P.R. 309/1990 (capo C) e 73 d.P.R. 309/1990 (capi C.21 e C.49).

Secondo l'ordinanza impugnata sarebbero acquisiti gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagato quale partecipe dell'associazione finalizzata al narcotraffico ed illecita cessione di sostanze stupefacenti.

2. Con i motivi di ricorso di seguito sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., il ricorrente denuncia i vizi di seguito indicati.

2.1. Violazione dell'art. 309, comma 5 e 8, cod. proc. pen. e conseguente inutilizzabilità degli esiti delle captazioni per il mancato accesso alla copia ed ascolto dei supporti audiovisivi relativi ai decreti di intercettazione già depositati presso la segreteria del Pubblico Ministero.

La difesa del ricorrente riproduce la sequenza degli eventi deducendo: 1) di aver richiesto il 24 marzo 2021 alle ore 16,46 l'ascolto delle captazioni ed estrazione di copia all'esito della notifica del decreto di fissazione dell'udienza di riesame per il 30 marzo 2021 ricevuta lo stesso 24 marzo alle ore 15,26 precedenti; 2) di essersi recata il 25 marzo successivo presso la sala preposta all'ascolto, ma, in assenza dei supporti, non le era possibile procedere all'ascolto, fissando un appuntamento per il lunedì 26 marzo 2021 alle ore 10:00; 3) che il successivo «lunedì 25/3/2021, il difensore invia(va) una seconda istanza sollecitando la messa a disposizione e l'indicazione di una data per procedere»; 4) che il 26 marzo la difesa si recava presso l'ufficio ove però non era stato trasmesso alcun supporto richiedendo un nuovo appuntamento che veniva concesso il 29 marzo alle ore 10,00, data ed ora in cui non erano stati messi a disposizione i supporti richiesti che venivano invece consegnati per l'ascolto nella tarda mattina; 5) che, a causa della concessa autorizzazione per appena trenta minuti, la difesa era costretta a interrompere l'ascolto alle ore 13:10, circostanza che impediva di avanzare in tempo utile la richiesta di copie a causa della chiusura dell'ufficio, tanto che alla data dell'udienza in camera di consiglio per discutere il riesame della posizione del ricorrente le copie dei supporti non erano state rilasciate.

Il ricorrente deduce l'inutilizzabilità delle intercettazioni per un doppio ordine dei motivi: da un canto, censura la mancata trasmissione dei supporti digitali presso la cancelleria del Tribunale del riesame, omissione che incide sul diritto della difesa tanto da implicare l'inutilizzabilità della relativa documentazione (comunque effettuata), ai sensi dell'art. 309, commi 8 e 10, cod. proc. pen.; sotto altro profilo, non essendo stato permesso alla difesa di accedere in tempo utile alla segreteria per ascoltare i file ed estrarne copia, la misura sarebbe inefficace e inutilizzabili le intercettazioni concernenti Alisinanaj.

La motivazione con cui il Tribunale del riesame ha respinto la proposta eccezione della difesa, anche per violazione dell'art. 178, lett. c), cod. proc. pen., sarebbe in contrasto con le emergenze e i documenti prodotti che evidenziavano come la difesa avesse chiesto - testualmente - «dal 18/2 senza soluzione di continuità» il rilascio di copie recandosi, anche in assenza di autorizzazione del pubblico ministero, presso la sala ascolto dove i reperti non venivano rinvenuti e dove potevano essere esaminati solo «il 23/2- ossia in tempo ormai inutile», senza, peraltro, poter ottenere il rilascio di copie da produrre al Tribunale a sostegno dei motivi di impugnazione.

La dichiarazione di inutilizzabilità delle intercettazioni, tenuto conto che solo le risultanze delle intercettazioni sono poste a fondamento dell'ordinanza, ne determina la caducazione.

La motivazione del Tribunale che afferma che i supporti erano stati depositati il 10 marzo 2021 risulta errata in considerazione dell'avvenuto deposito "dei supporti" il successivo 13 maggio 2021.

2.2. Inutilizzabilità delle risultanze investigative per omessa iscrizione del ricorrente nel registro generale delle notizie di reato ex art. 405 cod. proc. pen. rispetto agli artt. 3, 111 e 117 cost. e § 6 CEDU.

Si deduce la inutilizzabilità dell'attività di indagine rivolta nei confronti del ricorrente per mancata iscrizione sul registro delle notizie di reato nonostante fosse stato compiutamente identificato nel corso della perquisizione eseguita nel corso del procedimento n. 34731/2018.

Il Tribunale avrebbe omesso di rispondere alla relativa deduzione limitandosi a ritenere eccentricamente che il ritardo nell'iscrizione non avrebbe alcun effetto sull'utilizzabilità delle indagini e non forniva risposta alcuna alla censura inerente la "mancata iscrizione" e non la "ritardata iscrizione".

2.3. Violazione dell'art. 297 comma 3, cod. proc. pen. per decorrenza del termine massimo di fase ex art. 303, comma 1, lett. a), n. 3, cod. proc. pen.

Il Tribunale della cautela avrebbe omesso di apprezzare che la condotta provvisoriamente contestata ex art. 74, d.P.R. n. 309/1990 di cui al capo C si era interrotta al momento dell'arresto il 14 ottobre 2018; poiché i fatti di illecita detenzione di sostanza stupefacente contestati ex art. 73 comma 4, d.P.R. n. 309/1990 sono stati commessi prima di detto arresto in ordine al quale era stato sottoposto a custodia cautelare senza soluzione di continuità per due anni e cinque mesi, sarebbero decorsi i termini massimi di fase.

Secondo il ricorrente ci si troverebbe di fronte all'emissione di «una ordinanza a catena, relativa ai medesimi fatti nell'ambito di uno stesso procedimento».

2.4. Vizi cumulativi di motivazione in ordine all'attualità delle esigenze cautelari e adeguatezza della misura cautelare degli arresti domiciliari.

La Corte di appello di Roma aveva annullato la misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio nazionale sulla base della perdurante e continuativa residenza in Italia da ormai venti anni del ricorrente, evenienza fa emergere l'illogicità del generico riferimento alla sussistenza del pericolo di fuga; già nel corso della precedente misura era stata data prevalenza alla misura domiciliare, occasione in cui sono state rispettate le relative prescrizioni per oltre due anni, così dovendosi ritenere superata la presunzione relativa di adeguatezza secondo quanto disposto dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. in ipotesi di delitto previsto dall'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

2. In ordine al primo motivo, il Tribunale del riesame, applicando i principi dettati in materia da questa Corte, ha correttamente disatteso i rilievi che deducevano, sia l'inutilizzabilità delle intercettazioni perché i file audio non sarebbero stati trasmessi al Tribunale del riesame, sia la violazione del diritto di difesa in materia di accesso ai file contenenti le registrazioni delle conversazioni intercettate poste a fondamento della misura.

2.1. In ordine al primo dei due rilievi cumulativamente formulati nel primo motivo di ricorso allorché si deduce l'inutilizzabilità delle intercettazioni quale conseguenza della mancata trasmissione dei file audio al Tribunale del riesame, deve farsi rinvio al consolidato principio di diritto di questa Corte secondo cui, l'omesso deposito del cosiddetto "brogliaccio" di ascolto e dei "file" audio delle registrazioni di conversazioni oggetto di intercettazione non è sanzionato da nullità o inutilizzabilità, essendo sufficiente che il P.M. trasmetta anche una documentazione sommaria ed informale che dia conto sinteticamente del contenuto delle conversazioni riferite negli atti della polizia giudiziaria, fatto salvo l'obbligo del Tribunale di fornire congrua motivazione in ordine alle difformità specificamente indicate dalla parte fra i testi delle conversazioni telefoniche richiamati negli atti e quelli risultanti dall'ascolto in forma privata dei relativi "file" audio (Sez. 1, n. 15895 del 09/01/2015, Riccio, Rv. 263107).

Il ricorrente, pur consapevole di tale consolidato principio, osserva come non sia logico effettuare una distinzione tra la trasmissione degli atti in forma cartacea e quelli che, riproducendo le tracce audio delle conversazioni, devono essere trasmessi in forma digitale; distinzione logicamente inconciliabile se rapportata alla circostanza che la violazione del corrispondente diritto della difesa comporta l'inutilizzabilità delle conversazioni telefoniche qualora i "file" non vengano messi a disposizione in tempo debito in favore della parte che ha effettuato la richiesta, tesi che dimostrerebbe un'insanabile contraddizione costringendo il Tribunale ad adottare un provvedimento senza avere a disposizione tutti gli atti il cui l'accesso è invece garantito alla difesa.

Anche in ipotesi di omessa trasmissione dei file audio al Tribunale del riesame, pertanto, dovrebbe realizzarsi l'inefficacia della misura analogamente a quanto avviene in ipotesi di omessa trasmissione nei termini degli atti ex art. 309, comma 10, cod. proc. pen.

La censura sul punto risulta non fondata anche alla luce del consolidato principio di diritto reiteratamente espresso da questa Corte secondo cui l'art. 291, comma 1, cod. proc. pen. non impone al pubblico ministero che richiede l'applicazione di misure cautelari la trasmissione di tutti gli atti, ma soltanto di quegli elementi su cui la richiesta si fonda, nonché degli elementi a favore dell'imputato e degli eventuali atti già depositati dalla difesa (Sez. 3, n. 19198 del 05/02/2015, Rv. 263798).

La perdita di efficacia della misura prevista dall'art. 309, comma 10, cod. proc. pen. per omessa trasmissione degli atti interviene, pertanto, solo quando non pervengano al Tribunale del riesame gli atti espressamente richiamati dal precedente comma 5.

Questa Corte, chiamata a fornire una coerente interpretazione agli effetti della decisione della Corte costituzionale n. 338 del 2008 che aveva riconosciuto «l'interesse costituzionalmente protetto (...) di conoscere le registrazioni poste alla base del provvedimento eseguito, allo scopo di esperire efficacemente tutti i rimedi previsti dalle norme processuali», prevedendo come lo stesso dovesse essere declinato nel celere procedimento del riesame, ha in concreto ribadito come sia possibile far valere in detta procedura eventuali discrasie tra il contenuto delle trascrizioni effettuate dalla P.G. ed i supporti da cui sono state estratte, previo diritto di prendere visione dell'integralità delle conversazioni captate con la diretta acquisizione e l'ascolto del relativo contenuto.

Esplicita sul punto la decisione di questa Corte nel suo massimo consesso che ha messo in evidenza che «non si versa in ipotesi in cui non siano stati prodotti al G.I.P. atti che egli, quindi, non ha potuto valutare; gli esiti delle operazioni captative gli sono stati rappresentati attraverso la trascrizione che di essi sia stata effettuata dalla p. g., con i "brogliacci" o forme consimili, e legittimamente alla stregua di essi è stata emessa la misura cautelare.

Si tratta, invece, solo di consentire di verificare, a richiesta ed eventuale contestazione di parte, la effettiva corrispondenza del contenuto cartaceo a quello auditivo, il che, ovviamente, presuppone che la parte sia posta in condizione di eventualmente proporre quella richiesta e quelle contestazioni, mercé il concreto esercizio del diritto di difesa nei termini riconosciutile dalla sentenza della Corte Costituzionale» (in motivazione, Sez.

U, n. 20300 del 22/04/2010, Lasala, Rv. 246909).

Erroneo è, pertanto, il rilievo del ricorrente secondo cui il Tribunale avrebbe assunto una decisione sulla base di atti incompleti, essendogli invece stati trasmessi quelli a suo tempo inviati dal P.M. al G.i.p. e sui quali è avvenuta la valutazione della sussistenza della gravità indiziaria; ciò che viene meno, qualora sia illegittimamente negato l'accesso e l'estrazione di copia dei file audio delle captazioni comunque apprezzate, è la "sola" richiesta di verifica in ordine alla corrispondenza tra le tracce audio e la loro trascrizione per come operata dalla polizia giudiziaria.

2.2. Quanto alla deduzione che censura l'ingiustificata messa a disposizione dei supporti contenenti le tracce audio, il Collegio osserva come il motivo si presenti generico in quanto reiterativo di critiche già rivolte al Tribunale che ha correttamente e con completezza chiarito le ragioni che facevano ritenere come la richiesta della parte fosse stata intempestiva e che il P.M., ciò nonostante, avesse esitato l'istanza generica e parzialmente errata formulata dalla difesa.

L'art. 291, comma 3, cod. proc. Pen. prevede il diritto all'esame ed alla copia degli atti presentati con la stessa e, solo con riferimento alle registrazioni, il diritto ad ottenerne copia, per effetto della già citata sentenza n. 336 del 2008 della Corte costituzionale, che aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 268 cod. proc. pen. nella parte in cui non prevedeva che, dopo la notificazione o l'esecuzione dell'ordinanza che dispone una misura cautelare personale, il difensore possa ottenere la trasposizione su nastro magnetico delle registrazioni di conversazioni o comunicazioni intercettate, utilizzate ai fini dell'adozione del provvedimento cautelare, anche se non depositate.

La Corte costituzionale aveva rilevato che, al di là delle cadenze procedimentali previste in materia di intercettazioni, sussiste l'interesse costituzionalmente protetto della difesa di conoscere le registrazioni poste alla base del provvedimento eseguito, allo scopo di esperire efficacemente tutti i rimedi previsti dalle norme processuali.

Alla sentenza del Giudice delle leggi ha fatto seguito la pronuncia a Sezioni unite di questa Corte (Sez.

U. n. 20300 del 22/4/2010, Lasala, rv. 246907) che ha individuato il vizio - inquadrandolo in una nullità di ordine generale a regime intermedio, ai sensi dell'art. 178, lett. c), cod. proc. pen. - del rifiuto o indebito ritardo del pubblico ministero nel garantire l'accesso alle registrazioni delineando le ricadute dell'omessa consegna al difensore delle registrazioni stesse nel giudizio di riesame, peraltro nell'ambito di un contemperamento del diritto riconosciuto al difensore con le cogenti scansioni temporali delle procedure de libertate.

Nel quadro di tali principi, la richiesta di copia ed ascolto delle intercettazioni, proprio perché implicante un non marginale lasso temporale per l'adempimento delle necessarie operazioni tecniche, va presentata al più presto, tenendo conto dei brevi termini che contraddistinguono la procedura di riesame.

La difesa dell'indagato, infatti, fin dal momento dell'esecuzione dell'ordinanza cautelare o, al più tardi, allorquando presenta l'istanza di riesame, ha già contezza del fatto che l'ordinanza impugnata si fonda - in tutto o in parte - su intercettazioni telefoniche e, pertanto, ha l'onere di attivarsi immediatamente al fine di ottenere l'accesso a tali fonti di prova, non essendo certo necessario attendere l'avviso di fissazione dell'udienza.

Così come costituisce onere del P.M. predisporre un assetto organizzativo dell'Ufficio tale da consentire, già al momento della richiesta della misura o, al più tardi, al momento della sua emissione, l'evasione delle future richieste delle parti di accedere alle tracce audio, è parimenti onere della difesa chiedere l'ascolto e la copia delle intercettazioni fin dal momento in cui interviene il deposito dell'istanza di riesame, dovendosi ritenere intempestiva la proposizione di tale richiesta in un momento successivo (principio affermato, sia pur implicitamente, da Sez. 5, n.44150 del 13/06/2018, M., Rv. 274119; Sez. 6, n. 32571 del 24/06/2010, Vinci, Rv. 248548).

Del resto, la richiesta difensiva di copia su nastro magnetico delle registrazioni di conversazioni o comunicazioni intercettate, poste a fondamento dell'adozione di un'ordinanza di custodia cautelare, può essere presentata anche prima della proposizione della richiesta di riesame, essendo funzionale proprio all'efficace difesa nella fase cautelare (Sez. 1, n. 20547 del 17/01/2011, Cassano, Rv. 250223).

Sul difensore, inoltre, incombe l'ulteriore onere di motivare l'urgenza della richiesta di ascolto e rilascio di copia, in quanto finalizzata alla proposizione del riesame o alla formulazione dei motivi in udienza, proprio perché l'autorità procedente deve calibrare le attività funzionali al rilascio di copia ed all'ascolto rispetto ai termini ristretti previsti per l'impugnazione cautelare (da ultimo, Sez.4, n.24866 del 28/05/2015, Palma, Rv. 263729).

Sulla base di tali premesse, può affermarsi che, pur non essendo previsto un termine fisso, la difesa non può lamentare alcuna nullità conseguente al mancato ascolto o rilascio di copia delle intercettazioni lì dove non dimostri di essersi tempestivamente attivata per chiedere l'accesso a tali fonti di prova, proponendo la relativa istanza in concomitanza con l'istanza di riesame e specificando che la richiesta è funzionale all'impugnazione cautelare.

Detto principio si pone in continuità con l'affermazione secondo cui costituisce causa di nullità dell'ordinanza di applicazione di misura cautelare personale il rifiuto o l'ingiustificato ritardo del pubblico ministero nel consentire l'accesso alle registrazioni delle conversazioni telefoniche o di riprese audiovisive utilizzate ai fini della applicazione della misura medesima, sempre che il difensore dell'interessato dimostri di essersi attivato tempestivamente per la richiesta e l'esame del materiale, anche richiedendo, nel caso di oggettiva impossibilità di completare la propria attività, il rinvio dell'udienza camerale ai sensi dell'art. 309, comma 9-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n.54721 dell'1/12/2016, Lafleur, Rv. 268916).

Essendo questo il quadro della disciplina entro cui vengono declinati gli oneri della difesa ed il necessario rispetto delle norme processuali da parte del pubblico ministero, organo individuato dal codice di rito quale depositario dei supporti digitali su cui sono riversate le captazioni, deve ritenersi ineccepibile la ricostruzione delle fasi che hanno preceduto l'udienza svoltasi in camera di consiglio e la conseguente valutazione operata dal Tribunale del riesame.[OSCURATO:PERSONA] della cautela ha rilevato: 1) che l'ordinanza cautelare veniva eseguita il 9 marzo 2021 e che il difensore riceveva l'avviso di deposito degli atti il 10 marzo; 2) che la difesa depositava l'istanza di riesame il 19 marzo 2021 e l'udienza per il riesame, con decreto notificato (con "PEC") il 24 marzo 2021, era fissata per il 30 marzo successivo; 3) che nello stesso pomeriggio (ore 15,26) il difensore inviava una "PEC" alla segreteria del PM titolare delle indagini con cui richiedeva, in vista dell'udienza del riesame, di — testualmente - «indicare la data in cui la difesa potrà, in tempo utile per l'udienza del 30.3.2021, recarsi presso il suo ufficio, ascoltare ed estrarre copia anche a mezzo trasposizione su "hard disk" - delle intercettazioni» (cosi testualmente nella richiesta depositata); 4) che la Procura, ricevuta la richiesta, evidenziava l'assoluta genericità della stessa e chiedeva l'indicazione dei "R.I.T." di interesse vista la presenza di migliaia di intercettazioni; 5) che il 25 marzo (giovedì) alle ore 17,34 il difensore inviava al PM una nuova "PEC" nella quale specificava i R.I.T. al cui ascolto era interessato (e segnatamente i RIT 4428/18, 5477/18, 5481/18, 5284/18 nonché 686/18 GPS, 687/18 GPS, 688/18 GPS) e che la richiesta era da intendersi come riferita a tutte le conversazioni captate su quei R.I.T. visto che non vi era alcuna esclusione circa i singoli progressivi; 6) che il 26 marzo (venerdì) il PM riscontrava tale richiesta autorizzando il difensore ad ascoltare ed estrarre copia dei R.I.T. indicati; 7) che i supporti, dopo ricerca svolta nel pomeriggio del 26 marzo (venerdì) e del 27 (sabato), venivano trasmessi la mattina del 29.3.2021 (lunedì) all'ufficio copie per l'inoltro all'ufficio "CICE" (Centro per le Intercettazioni delle [OSCURATO:PERSONA]), in tal senso deponendo l'attestazione del Pubblico Ministero depositata dalla stessa difesa ove si evidenziava che il R.I.T. che il ricorrente assumeva fosse mancante era in realtà errato (5284/18) e pertanto non poteva essere messo a disposizione; veniva trasmesso, seppure non espressamente richiesto, il n. 5482/2018, R.I.T che si riteneva correttamente individuato dall'Ufficio in quanto afferente al Alisananaj.

Il Tribunale, pertanto, sulla base della cronologica scansione degli eventi ha escluso che vi fosse stato un indebito ritardo del Pubblico Ministero e, anzi, affermava, tenuto conto che il provvedimento cautelare a carico del Alisinanaj era stato eseguito il 9 marzo 2018 e che la richiesta di riesame era stata presentata il 19 marzo 2021 e, dunque, alcuni giorni prima delle istanze dirette al Pubblico Ministero per ottenere l'accesso e le copia delle registrazioni, che vi fosse stata una non tempestiva attivazione del difensore nel procedere all'ascolto e all'acquisizione delle registrazioni di interesse, vieppiù aggravata dall'invio di istanze generiche (vedi pag. 6 dell'ordinanza impugnata) con cui si richiedeva copia delle intercettazioni senza alcuna specificazione che ne consentisse la previa selezione e consegna, oltre che errate nella indicazione del R.I.T.

La Procura della Repubblica ha comunque nondimeno accolto la richiesta della difesa provvedendo a consegnare alle ore 10„00 del 29 marzo 2021 le tracce audio richieste; tempo di risposta che, alla luce degli strettissimi tempi in cui è dovuta intervenire la selezione e rintraccio dei supporti non correttamente ed esaustivamente indicati, deve ritenersi adeguato.

Non rilevante risulta il riferimento effettuato dalla difesa del ricorrente - in occasione della discussione orale - alla decisione di questa Corte (Sez. 4, n. 25963 del 18/06/2021, Cespedes), che è invece pervenuta all'annullamento dell'ordinanza del Tribunale del riesame a cagione della mancata risposta all'istanza formulata dalla difesa, situazione per nulla sovrapponibile a quella sopra esaminata in cui il Tribunale ha apprezzato una tempestiva messa a disposizione dei supporti digitali richiesti.

Eccentrica, inoltre, risulta la critica rivolta in questa sede alla motivazione del Tribunale della cautela attraverso cui si vorrebbe mettere in discussione la data in cui sono stati depositati i supporti, negando apoditticamente che ciò sia avvenuto a cura del P.M. il 10 marzo 2021; censura che non è idonea a confutare la legittimità del provvedimento emesso dal collegio della cautela in data precedente al solo prospettato avviso ricevuto il successivo 13 maggio 2021.

Deve nondimeno rilevarsi come la parziale allegazione effettuata dalla difesa nel presente giudizio di legittimità dell'avviso di deposito ex art. 268 cod. proc. pen. delle intercettazioni in favore di tutti gli indagati, è documento per nulla corrispondente, per finalità e contenuto, alla messa a disposizione dei supporti digitali a seguito di istanza diretta della difesa.

3. Generico risulta il secondo motivo con cui si deduce l'assenza di iscrizione dell'indagato nel registro generale delle notizie di reato, deduzione che non prende in esame e contrasta la completa motivazione del Tribunale che, prima ancora di confutare la rilevanza della censura tesa ad accreditare l'inutilizzabilità degli atti di indagine facendo pertinente riferimento a giurisprudenza di questa Corte (tra le tante, Sez. 6, n. 4844 del 14/11/2018, dep. 2019, Ludovisi, Rv. 275046) secondo cui la ritardata iscrizione non produce effetti sulla utilizzabilità delle indagini, ha eminentemente rilevato la mancata allegazione in quella sede di atti che deponessero per la dedotta omessa iscrizione, pur potendo la stessa essere dimostrata attraverso un'attestazione della cronologia delle iscrizioni degli indagati da parte del registro generale, attestazione cui la difesa ha sempre diritto di accedere al fine di dimostrare eventuale inutilizzabilità da far valere nel corso del giudizio. [OSCURATO:PERSONA] della cautela ha nondimeno osservato come la censura proposta non avrebbe avuto comunque alcun effetto sull'utilizzabilità degli atti in considerazione della durata annuale delle indagini che erano inerenti ad un delitto previsto dall'art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen. e che, pertanto, anche qualora si fosse fatto retroagire il termine al momento della perquisizione, le indagini sarebbero state comunque coperte dal termine di fase di un anno.

La critica rivolta alla parte della motivazione del Tribunale là dove aveva fatto cenno alla giurisprudenza sopra citata circa l'ininfluenza della ritardata iscrizione sull'utilizzabilità degli atti di indagine a fronte del motivo che era inteso - secondo la prospettazione fatta dalla difesa - a censurare, non il ritardo, ma la mancata iscrizione dell'indagato risulta priva di valenza in considerazione dell'assenza di dimostrazione di quanto prospettato in sede di riesame.

4. Parimente generico risulta il motivo che tende ad accreditare l'intervenuta decorrenza del termine di fase in considerazione della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 297, comma 3, cod. proc. pen.

Il Tribunale di Roma, seppure in via gradata, ha smentito la fondatezza della censura in ordine alla sussistenza dei presupposti per la operatività della retrodatazione prevista dall'art. 297, comma 3, cod. proc. pen.

La richiesta è stata ritenuta infondata in considerazione della omessa allegazione di atti che deponessero per la desumibilità degli atti al momento della prima misura, facendo pertinente riferimento al principio di diritto di questa Corte secondo cui la parte che nel procedimento di riesame chiede l'applicazione della retrodatazione della decorrenza del termine di custodia cautelare ha l'onere di fornire la prova dell'esistenza di una connessione qualificata e della desumibilità dagli atti del fatto oggetto della seconda ordinanza già al momento dell'emissione del primo provvedimento, quali condizioni che legittimano l'operatività della disciplina prevista dall'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 3, Sentenza n. 18671 del 15/01/2015 , Mantello, Rv. 263511). [OSCURATO:PERSONA] della cautela ha inoltre rilevato come, oltre all'assenza di allegazioni cui la parte era onerata, lacuna che comunque consentiva di apprezzare che il decreto di giudizio immediato fosse avvenuto il 15 gennaio 2019 e che la sentenza di primo grado fosse stata pronunciata il 10 maggio 2019, l'informativa finale da cui emergeva l'ipotizzato delitto associativo era stata depositata solo il 21 dicembre 2019, molto tempo dopo rispetto al citato rinvio a giudizio.

Motivazione corretta e fedele ai principi di questa Corte in ordine all'onere incombente sulla parte nel corso dell'impugnazione incidentale che il ricorrente non ha censurato, reiterando critiche già poste in quella sede adeguatamente vagliate e rigettate.5.

Manifestamente infondato e generico risulta il motivo che censura la ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari e adeguatezza della misura cautelare in carcere.

Il Tribunale ha fornito ampia motivazione del perché non fosse stata superata la presunzione relativa che l'art. 275 cod, proc. pen. prevede in ipotesi di gravità indiziaria di appartenere all'associazione dedita al narcotraffico e non avesse inciso il fattore temporale; fattore che, qualora si presenti di notevole consistenza, necessita che sia necessario che l'ordinanza cautelare motivi in ordine alla rilevanza del tempo trascorso, indicando specifici elementi di fatto idonei a dimostrare l'attualità delle esigenze cautelari (Sez. 6, n. 53028 del 06/11/2017, Battaglia, Rv. 271576).

Il Tribunale ha messo in risalto l'assenza di elementi che potessero essere valutati positivamente onde contrastare la presunzione legale, dando atto che il lasso di tempo di poco più di due anni risultava non eccessivo, sia in considerazione della gravità della condotta contestata avente ad oggetto la commercializzazione di decine e decine di chilogrammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana svolta con professionalità e sistematicità anche grazie alle ramificazioni internazionali del sodalizio (risulta contestata la circostanza ex art. 61-bis cod. pen. del reato transnazionale), sia per l'assenza di qualsivoglia segnale di rescissione dei collegamenti con il sodalizio.

Non illogica risulta la motivazione che confuta la rilevanza della revoca della misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio nazionale per assenza di pericolosità sociale del ricorrente; il Collegio di merito ha rappresentato come detta decisione fosse stata assunta sulla base dei limitati atti di quel procedimento relativi alla contestazione di una singola ipotesi delittuosa, evenienza per nulla sovrapponibile a quella oggetto dell'impugnazione incidentale.

In ordine al rilievo secondo cui Alisinanaj avrebbe, in epoca precedente all'esecuzione della misura, usufruito della più mite misura degli arresti domiciliari, il Tribunale ha osservato, con motivazione ineccepibile, che il delitto in ordine al quale era intervenuta condanna e la conseguente valutazione dell'adeguatezza della misura, avesse ad oggetto un unico delitto.

Situazione ben diversa rispetto alla condotta di partecipazione all'associazione dedita al narcotraffico che ha, pertanto, determinato un aggravamento del quadro cautelare, non salvaguardabile dalla misura autocustodiale„ Motivazione corretta in ordine alla rilevata adeguatezza della misura custodiate carceraria non oggetto di specifica censura.

Manifestamente infondato e generico risulta altresì il rilievo in ordine alla ritenuta inadeguatezza della misura cautelare degli arresti domiciliari.Il Tribunale ha in verità assegnato rilevanza assorbente alla disciplina che prevede la presunzione relativa di adeguatezza ex art. 275, comma 3, cod. proc. pen. dando atto dell'assenza di elementi che deponessero per il venir meno del rischio di reiterazione in ipotesi di misura cautelare degli arresti domiciliari; misura che poteva ritenersi adeguata con riferimento all'unico delitto contestato in occasione dell'arresto in flagranza, ma non anche con riferimento alla partecipazione ad un ramificato sodalizio con collegamenti internazionali; ha inoltre messo in evidenza come l'abitazione indicata quale luogo ove eseguire la misura si trova nel medesimo contesto ambientale (stesso quartiere di Roma) ove si era svolta l'attività illecita, che la stessa era stata realizzata dal ricorrente prevalentemente attraverso contatti telefonici non nnonitorabili o prevenibili da parte della polizia giudiziaria, che il periodo di tempo in cui il ricorrente era stato detenuto agli arresti domiciliari era, inoltre, troppo breve (poco più di un anno) per poter far ritenere la misura autocustodiale idonea a scongiurare il pericolo di recidiva.

Coerente e logica risulta l'osservazione che depone per l'inadeguatezza della misura domiciliare attraverso cui si puntualizza come al momento dell'arresto il ricorrente fosse stato trovato in possesso di una confezione di cocaina del peso di 1,4 grammi, circostanza che, seppure non rilevante ai fini della condotta delittuosa, costituisce dimostrazione della mancata recisione con gli ambienti dello spaccio.

Ragione del rigetto dell'impugnazione che il ricorrente non confuta, riproducendo generiche doglianze senza indicare vizi di legge o di motivazione.

6. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 30/03/2021 del Tribunale del riesame di Roma visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito il difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Roma ha rigettato la richiesta di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza con cui il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma aveva disposto a suo carico la misura della custodia cautelare in carcere per i reati di cui agli artt. 74 d.P.R. 309/1990 (capo C) e 73 d.P.R. 309/1990 (capi C.21 e C.49). Secondo l'ordinanza impugnata sarebbero acquisiti gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagato quale partecipe dell'associazione finalizzata al narcotraffico ed illecita cessione di sostanze stupefacenti. 2. Con i motivi di ricorso di seguito sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., il ricorrente denuncia i vizi di seguito indicati. 2.1. Violazione dell'art. 309, comma 5 e 8, cod. proc. pen. e conseguente inutilizzabilità degli esiti delle captazioni per il mancato accesso alla copia ed ascolto dei supporti audiovisivi relativi ai decreti di intercettazione già depositati presso la segreteria del Pubblico Ministero. La difesa del ricorrente riproduce la sequenza degli eventi deducendo: 1) di aver richiesto il 24 marzo 2021 alle ore 16,46 l'ascolto delle captazioni ed estrazione di copia all'esito della notifica del decreto di fissazione dell'udienza di riesame per il 30 marzo 2021 ricevuta lo stesso 24 marzo alle ore 15,26 precedenti; 2) di essersi recata il 25 marzo successivo presso la sala preposta all'ascolto, ma, in assenza dei supporti, non le era possibile procedere all'ascolto, fissando un appuntamento per il lunedì 26 marzo 2021 alle ore 10:00; 3) che il successivo «lunedì 25/3/2021, il difensore invia(va) una seconda istanza sollecitando la messa a disposizione e l'indicazione di una data per procedere»; 4) che il 26 marzo la difesa si recava presso l'ufficio ove però non era stato trasmesso alcun supporto richiedendo un nuovo appuntamento che veniva concesso il 29 marzo alle ore 10,00, data ed ora in cui non erano stati messi a disposizione i supporti richiesti che venivano invece consegnati per l'ascolto nella tarda mattina; 5) che, a causa della concessa autorizzazione per appena trenta minuti, la difesa era costretta a interrompere l'ascolto alle ore 13:10, circostanza che impediva di avanzare in tempo utile la richiesta di copie a causa della chiusura dell'ufficio, tanto che alla data dell'udienza in camera di consiglio per discutere il riesame della posizione del ricorrente le copie dei supporti non erano state rilasciate. Il ricorrente deduce l'inutilizzabilità delle intercettazioni per un doppio ordine dei motivi: da un canto, censura la mancata trasmissione dei supporti digitali presso la cancelleria del Tribunale del riesame, omissione che incide sul diritto della difesa tanto da implicare l'inutilizzabilità della relativa documentazione (comunque effettuata), ai sensi dell'art. 309, commi 8 e 10, cod. proc. pen.; sotto altro profilo, non essendo stato permesso alla difesa di accedere in tempo utile alla segreteria per ascoltare i file ed estrarne copia, la misura sarebbe inefficace e inutilizzabili le intercettazioni concernenti Alisinanaj. La motivazione con cui il Tribunale del riesame ha respinto la proposta eccezione della difesa, anche per violazione dell'art. 178, lett. c), cod. proc. pen., sarebbe in contrasto con le emergenze e i documenti prodotti che evidenziavano come la difesa avesse chiesto - testualmente - «dal 18/2 senza soluzione di continuità» il rilascio di copie recandosi, anche in assenza di autorizzazione del pubblico ministero, presso la sala ascolto dove i reperti non venivano rinvenuti e dove potevano essere esaminati solo «il 23/2- ossia in tempo ormai inutile», senza, peraltro, poter ottenere il rilascio di copie da produrre al Tribunale a sostegno dei motivi di impugnazione. La dichiarazione di inutilizzabilità delle intercettazioni, tenuto conto che solo le risultanze delle intercettazioni sono poste a fondamento dell'ordinanza, ne determina la caducazione. La motivazione del Tribunale che afferma che i supporti erano stati depositati il 10 marzo 2021 risulta errata in considerazione dell'avvenuto deposito "dei supporti" il successivo 13 maggio 2021. 2.2. Inutilizzabilità delle risultanze investigative per omessa iscrizione del ricorrente nel registro generale delle notizie di reato ex art. 405 cod. proc. pen. rispetto agli artt. 3, 111 e 117 cost. e § 6 CEDU. Si deduce la inutilizzabilità dell'attività di indagine rivolta nei confronti del ricorrente per mancata iscrizione sul registro delle notizie di reato nonostante fosse stato compiutamente identificato nel corso della perquisizione eseguita nel corso del procedimento n. 34731/2018. Il Tribunale avrebbe omesso di rispondere alla relativa deduzione limitandosi a ritenere eccentricamente che il ritardo nell'iscrizione non avrebbe alcun effetto sull'utilizzabilità delle indagini e non forniva risposta alcuna alla censura inerente la "mancata iscrizione" e non la "ritardata iscrizione". 2.3. Violazione dell'art. 297 comma 3, cod. proc. pen. per decorrenza del termine massimo di fase ex art. 303, comma 1, lett. a), n. 3, cod. proc. pen. Il Tribunale della cautela avrebbe omesso di apprezzare che la condotta provvisoriamente contestata ex art. 74, d.P.R. n. 309/1990 di cui al capo C si era interrotta al momento dell'arresto il 14 ottobre 2018; poiché i fatti di illecita detenzione di sostanza stupefacente contestati ex art. 73 comma 4, d.P.R. n. 309/1990 sono stati commessi prima di detto arresto in ordine al quale era stato sottoposto a custodia cautelare senza soluzione di continuità per due anni e cinque mesi, sarebbero decorsi i termini massimi di fase. Secondo il ricorrente ci si troverebbe di fronte all'emissione di «una ordinanza a catena, relativa ai medesimi fatti nell'ambito di uno stesso procedimento». 2.4. Vizi cumulativi di motivazione in ordine all'attualità delle esigenze cautelari e adeguatezza della misura cautelare degli arresti domiciliari. La Corte di appello di Roma aveva annullato la misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio nazionale sulla base della perdurante e continuativa residenza in Italia da ormai venti anni del ricorrente, evenienza fa emergere l'illogicità del generico riferimento alla sussistenza del pericolo di fuga; già nel corso della precedente misura era stata data prevalenza alla misura domiciliare, occasione in cui sono state rispettate le relative prescrizioni per oltre due anni, così dovendosi ritenere superata la presunzione relativa di adeguatezza secondo quanto disposto dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. in ipotesi di delitto previsto dall'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. 2. In ordine al primo motivo, il Tribunale del riesame, applicando i principi dettati in materia da questa Corte, ha correttamente disatteso i rilievi che deducevano, sia l'inutilizzabilità delle intercettazioni perché i file audio non sarebbero stati trasmessi al Tribunale del riesame, sia la violazione del diritto di difesa in materia di accesso ai file contenenti le registrazioni delle conversazioni intercettate poste a fondamento della misura. 2.1. In ordine al primo dei due rilievi cumulativamente formulati nel primo motivo di ricorso allorché si deduce l'inutilizzabilità delle intercettazioni quale conseguenza della mancata trasmissione dei file audio al Tribunale del riesame, deve farsi rinvio al consolidato principio di diritto di questa Corte secondo cui, l'omesso deposito del cosiddetto "brogliaccio" di ascolto e dei "file" audio delle registrazioni di conversazioni oggetto di intercettazione non è sanzionato da nullità o inutilizzabilità, essendo sufficiente che il P.M. trasmetta anche una documentazione sommaria ed informale che dia conto sinteticamente del contenuto delle conversazioni riferite negli atti della polizia giudiziaria, fatto salvo l'obbligo del Tribunale di fornire congrua motivazione in ordine alle difformità specificamente indicate dalla parte fra i testi delle conversazioni telefoniche richiamati negli atti e quelli risultanti dall'ascolto in forma privata dei relativi "file" audio (Sez. 1, n. 15895 del 09/01/2015, Riccio, Rv. 263107). Il ricorrente, pur consapevole di tale consolidato principio, osserva come non sia logico effettuare una distinzione tra la trasmissione degli atti in forma cartacea e quelli che, riproducendo le tracce audio delle conversazioni, devono essere trasmessi in forma digitale; distinzione logicamente inconciliabile se rapportata alla circostanza che la violazione del corrispondente diritto della difesa comporta l'inutilizzabilità delle conversazioni telefoniche qualora i "file" non vengano messi a disposizione in tempo debito in favore della parte che ha effettuato la richiesta, tesi che dimostrerebbe un'insanabile contraddizione costringendo il Tribunale ad adottare un provvedimento senza avere a disposizione tutti gli atti il cui l'accesso è invece garantito alla difesa. Anche in ipotesi di omessa trasmissione dei file audio al Tribunale del riesame, pertanto, dovrebbe realizzarsi l'inefficacia della misura analogamente a quanto avviene in ipotesi di omessa trasmissione nei termini degli atti ex art. 309, comma 10, cod. proc. pen. La censura sul punto risulta non fondata anche alla luce del consolidato principio di diritto reiteratamente espresso da questa Corte secondo cui l'art. 291, comma 1, cod. proc. pen. non impone al pubblico ministero che richiede l'applicazione di misure cautelari la trasmissione di tutti gli atti, ma soltanto di quegli elementi su cui la richiesta si fonda, nonché degli elementi a favore dell'imputato e degli eventuali atti già depositati dalla difesa (Sez. 3, n. 19198 del 05/02/2015, Rv. 263798). La perdita di efficacia della misura prevista dall'art. 309, comma 10, cod. proc. pen. per omessa trasmissione degli atti interviene, pertanto, solo quando non pervengano al Tribunale del riesame gli atti espressamente richiamati dal precedente comma 5. Questa Corte, chiamata a fornire una coerente interpretazione agli effetti della decisione della Corte costituzionale n. 338 del 2008 che aveva riconosciuto «l'interesse costituzionalmente protetto (...) di conoscere le registrazioni poste alla base del provvedimento eseguito, allo scopo di esperire efficacemente tutti i rimedi previsti dalle norme processuali», prevedendo come lo stesso dovesse essere declinato nel celere procedimento del riesame, ha in concreto ribadito come sia possibile far valere in detta procedura eventuali discrasie tra il contenuto delle trascrizioni effettuate dalla P.G. ed i supporti da cui sono state estratte, previo diritto di prendere visione dell'integralità delle conversazioni captate con la diretta acquisizione e l'ascolto del relativo contenuto. Esplicita sul punto la decisione di questa Corte nel suo massimo consesso che ha messo in evidenza che «non si versa in ipotesi in cui non siano stati prodotti al G.I.P. atti che egli, quindi, non ha potuto valutare; gli esiti delle operazioni captative gli sono stati rappresentati attraverso la trascrizione che di essi sia stata effettuata dalla p. g., con i "brogliacci" o forme consimili, e legittimamente alla stregua di essi è stata emessa la misura cautelare. Si tratta, invece, solo di consentire di verificare, a richiesta ed eventuale contestazione di parte, la effettiva corrispondenza del contenuto cartaceo a quello auditivo, il che, ovviamente, presuppone che la parte sia posta in condizione di eventualmente proporre quella richiesta e quelle contestazioni, mercé il concreto esercizio del diritto di difesa nei termini riconosciutile dalla sentenza della Corte Costituzionale» (in motivazione, Sez. U, n. 20300 del 22/04/2010, Lasala, Rv. 246909). Erroneo è, pertanto, il rilievo del ricorrente secondo cui il Tribunale avrebbe assunto una decisione sulla base di atti incompleti, essendogli invece stati trasmessi quelli a suo tempo inviati dal P.M. al G.i.p. e sui quali è avvenuta la valutazione della sussistenza della gravità indiziaria; ciò che viene meno, qualora sia illegittimamente negato l'accesso e l'estrazione di copia dei file audio delle captazioni comunque apprezzate, è la "sola" richiesta di verifica in ordine alla corrispondenza tra le tracce audio e la loro trascrizione per come operata dalla polizia giudiziaria. 2.2. Quanto alla deduzione che censura l'ingiustificata messa a disposizione dei supporti contenenti le tracce audio, il Collegio osserva come il motivo si presenti generico in quanto reiterativo di critiche già rivolte al Tribunale che ha correttamente e con completezza chiarito le ragioni che facevano ritenere come la richiesta della parte fosse stata intempestiva e che il P.M., ciò nonostante, avesse esitato l'istanza generica e parzialmente errata formulata dalla difesa. L'art. 291, comma 3, cod. proc. Pen. prevede il diritto all'esame ed alla copia degli atti presentati con la stessa e, solo con riferimento alle registrazioni, il diritto ad ottenerne copia, per effetto della già citata sentenza n. 336 del 2008 della Corte costituzionale, che aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 268 cod. proc. pen. nella parte in cui non prevedeva che, dopo la notificazione o l'esecuzione dell'ordinanza che dispone una misura cautelare personale, il difensore possa ottenere la trasposizione su nastro magnetico delle registrazioni di conversazioni o comunicazioni intercettate, utilizzate ai fini dell'adozione del provvedimento cautelare, anche se non depositate. La Corte costituzionale aveva rilevato che, al di là delle cadenze procedimentali previste in materia di intercettazioni, sussiste l'interesse costituzionalmente protetto della difesa di conoscere le registrazioni poste alla base del provvedimento eseguito, allo scopo di esperire efficacemente tutti i rimedi previsti dalle norme processuali. Alla sentenza del Giudice delle leggi ha fatto seguito la pronuncia a Sezioni unite di questa Corte (Sez. U. n. 20300 del 22/4/2010, Lasala, rv. 246907) che ha individuato il vizio - inquadrandolo in una nullità di ordine generale a regime intermedio, ai sensi dell'art. 178, lett. c), cod. proc. pen. - del rifiuto o indebito ritardo del pubblico ministero nel garantire l'accesso alle registrazioni delineando le ricadute dell'omessa consegna al difensore delle registrazioni stesse nel giudizio di riesame, peraltro nell'ambito di un contemperamento del diritto riconosciuto al difensore con le cogenti scansioni temporali delle procedure de libertate. Nel quadro di tali principi, la richiesta di copia ed ascolto delle intercettazioni, proprio perché implicante un non marginale lasso temporale per l'adempimento delle necessarie operazioni tecniche, va presentata al più presto, tenendo conto dei brevi termini che contraddistinguono la procedura di riesame. La difesa dell'indagato, infatti, fin dal momento dell'esecuzione dell'ordinanza cautelare o, al più tardi, allorquando presenta l'istanza di riesame, ha già contezza del fatto che l'ordinanza impugnata si fonda - in tutto o in parte - su intercettazioni telefoniche e, pertanto, ha l'onere di attivarsi immediatamente al fine di ottenere l'accesso a tali fonti di prova, non essendo certo necessario attendere l'avviso di fissazione dell'udienza. Così come costituisce onere del P.M. predisporre un assetto organizzativo dell'Ufficio tale da consentire, già al momento della richiesta della misura o, al più tardi, al momento della sua emissione, l'evasione delle future richieste delle parti di accedere alle tracce audio, è parimenti onere della difesa chiedere l'ascolto e la copia delle intercettazioni fin dal momento in cui interviene il deposito dell'istanza di riesame, dovendosi ritenere intempestiva la proposizione di tale richiesta in un momento successivo (principio affermato, sia pur implicitamente, da Sez. 5, n.44150 del 13/06/2018, M., Rv. 274119; Sez. 6, n. 32571 del 24/06/2010, Vinci, Rv. 248548). Del resto, la richiesta difensiva di copia su nastro magnetico delle registrazioni di conversazioni o comunicazioni intercettate, poste a fondamento dell'adozione di un'ordinanza di custodia cautelare, può essere presentata anche prima della proposizione della richiesta di riesame, essendo funzionale proprio all'efficace difesa nella fase cautelare (Sez. 1, n. 20547 del 17/01/2011, Cassano, Rv. 250223). Sul difensore, inoltre, incombe l'ulteriore onere di motivare l'urgenza della richiesta di ascolto e rilascio di copia, in quanto finalizzata alla proposizione del riesame o alla formulazione dei motivi in udienza, proprio perché l'autorità procedente deve calibrare le attività funzionali al rilascio di copia ed all'ascolto rispetto ai termini ristretti previsti per l'impugnazione cautelare (da ultimo, Sez.4, n.24866 del 28/05/2015, Palma, Rv. 263729). Sulla base di tali premesse, può affermarsi che, pur non essendo previsto un termine fisso, la difesa non può lamentare alcuna nullità conseguente al mancato ascolto o rilascio di copia delle intercettazioni lì dove non dimostri di essersi tempestivamente attivata per chiedere l'accesso a tali fonti di prova, proponendo la relativa istanza in concomitanza con l'istanza di riesame e specificando che la richiesta è funzionale all'impugnazione cautelare. Detto principio si pone in continuità con l'affermazione secondo cui costituisce causa di nullità dell'ordinanza di applicazione di misura cautelare personale il rifiuto o l'ingiustificato ritardo del pubblico ministero nel consentire l'accesso alle registrazioni delle conversazioni telefoniche o di riprese audiovisive utilizzate ai fini della applicazione della misura medesima, sempre che il difensore dell'interessato dimostri di essersi attivato tempestivamente per la richiesta e l'esame del materiale, anche richiedendo, nel caso di oggettiva impossibilità di completare la propria attività, il rinvio dell'udienza camerale ai sensi dell'art. 309, comma 9-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n.54721 dell'1/12/2016, Lafleur, Rv. 268916). Essendo questo il quadro della disciplina entro cui vengono declinati gli oneri della difesa ed il necessario rispetto delle norme processuali da parte del pubblico ministero, organo individuato dal codice di rito quale depositario dei supporti digitali su cui sono riversate le captazioni, deve ritenersi ineccepibile la ricostruzione delle fasi che hanno preceduto l'udienza svoltasi in camera di consiglio e la conseguente valutazione operata dal Tribunale del riesame.[OSCURATO:PERSONA] della cautela ha rilevato: 1) che l'ordinanza cautelare veniva eseguita il 9 marzo 2021 e che il difensore riceveva l'avviso di deposito degli atti il 10 marzo; 2) che la difesa depositava l'istanza di riesame il 19 marzo 2021 e l'udienza per il riesame, con decreto notificato (con "PEC") il 24 marzo 2021, era fissata per il 30 marzo successivo; 3) che nello stesso pomeriggio (ore 15,26) il difensore inviava una "PEC" alla segreteria del PM titolare delle indagini con cui richiedeva, in vista dell'udienza del riesame, di — testualmente - «indicare la data in cui la difesa potrà, in tempo utile per l'udienza del 30.3.2021, recarsi presso il suo ufficio, ascoltare ed estrarre copia anche a mezzo trasposizione su "hard disk" - delle intercettazioni» (cosi testualmente nella richiesta depositata); 4) che la Procura, ricevuta la richiesta, evidenziava l'assoluta genericità della stessa e chiedeva l'indicazione dei "R.I.T." di interesse vista la presenza di migliaia di intercettazioni; 5) che il 25 marzo (giovedì) alle ore 17,34 il difensore inviava al PM una nuova "PEC" nella quale specificava i R.I.T. al cui ascolto era interessato (e segnatamente i RIT 4428/18, 5477/18, 5481/18, 5284/18 nonché 686/18 GPS, 687/18 GPS, 688/18 GPS) e che la richiesta era da intendersi come riferita a tutte le conversazioni captate su quei R.I.T. visto che non vi era alcuna esclusione circa i singoli progressivi; 6) che il 26 marzo (venerdì) il PM riscontrava tale richiesta autorizzando il difensore ad ascoltare ed estrarre copia dei R.I.T. indicati; 7) che i supporti, dopo ricerca svolta nel pomeriggio del 26 marzo (venerdì) e del 27 (sabato), venivano trasmessi la mattina del 29.3.2021 (lunedì) all'ufficio copie per l'inoltro all'ufficio "CICE" (Centro per le Intercettazioni delle [OSCURATO:PERSONA]), in tal senso deponendo l'attestazione del Pubblico Ministero depositata dalla stessa difesa ove si evidenziava che il R.I.T. che il ricorrente assumeva fosse mancante era in realtà errato (5284/18) e pertanto non poteva essere messo a disposizione; veniva trasmesso, seppure non espressamente richiesto, il n. 5482/2018, R.I.T che si riteneva correttamente individuato dall'Ufficio in quanto afferente al Alisananaj. Il Tribunale, pertanto, sulla base della cronologica scansione degli eventi ha escluso che vi fosse stato un indebito ritardo del Pubblico Ministero e, anzi, affermava, tenuto conto che il provvedimento cautelare a carico del Alisinanaj era stato eseguito il 9 marzo 2018 e che la richiesta di riesame era stata presentata il 19 marzo 2021 e, dunque, alcuni giorni prima delle istanze dirette al Pubblico Ministero per ottenere l'accesso e le copia delle registrazioni, che vi fosse stata una non tempestiva attivazione del difensore nel procedere all'ascolto e all'acquisizione delle registrazioni di interesse, vieppiù aggravata dall'invio di istanze generiche (vedi pag. 6 dell'ordinanza impugnata) con cui si richiedeva copia delle intercettazioni senza alcuna specificazione che ne consentisse la previa selezione e consegna, oltre che errate nella indicazione del R.I.T. La Procura della Repubblica ha comunque nondimeno accolto la richiesta della difesa provvedendo a consegnare alle ore 10„00 del 29 marzo 2021 le tracce audio richieste; tempo di risposta che, alla luce degli strettissimi tempi in cui è dovuta intervenire la selezione e rintraccio dei supporti non correttamente ed esaustivamente indicati, deve ritenersi adeguato. Non rilevante risulta il riferimento effettuato dalla difesa del ricorrente - in occasione della discussione orale - alla decisione di questa Corte (Sez. 4, n. 25963 del 18/06/2021, Cespedes), che è invece pervenuta all'annullamento dell'ordinanza del Tribunale del riesame a cagione della mancata risposta all'istanza formulata dalla difesa, situazione per nulla sovrapponibile a quella sopra esaminata in cui il Tribunale ha apprezzato una tempestiva messa a disposizione dei supporti digitali richiesti. Eccentrica, inoltre, risulta la critica rivolta in questa sede alla motivazione del Tribunale della cautela attraverso cui si vorrebbe mettere in discussione la data in cui sono stati depositati i supporti, negando apoditticamente che ciò sia avvenuto a cura del P.M. il 10 marzo 2021; censura che non è idonea a confutare la legittimità del provvedimento emesso dal collegio della cautela in data precedente al solo prospettato avviso ricevuto il successivo 13 maggio 2021. Deve nondimeno rilevarsi come la parziale allegazione effettuata dalla difesa nel presente giudizio di legittimità dell'avviso di deposito ex art. 268 cod. proc. pen. delle intercettazioni in favore di tutti gli indagati, è documento per nulla corrispondente, per finalità e contenuto, alla messa a disposizione dei supporti digitali a seguito di istanza diretta della difesa. 3. Generico risulta il secondo motivo con cui si deduce l'assenza di iscrizione dell'indagato nel registro generale delle notizie di reato, deduzione che non prende in esame e contrasta la completa motivazione del Tribunale che, prima ancora di confutare la rilevanza della censura tesa ad accreditare l'inutilizzabilità degli atti di indagine facendo pertinente riferimento a giurisprudenza di questa Corte (tra le tante, Sez. 6, n. 4844 del 14/11/2018, dep. 2019, Ludovisi, Rv. 275046) secondo cui la ritardata iscrizione non produce effetti sulla utilizzabilità delle indagini, ha eminentemente rilevato la mancata allegazione in quella sede di atti che deponessero per la dedotta omessa iscrizione, pur potendo la stessa essere dimostrata attraverso un'attestazione della cronologia delle iscrizioni degli indagati da parte del registro generale, attestazione cui la difesa ha sempre diritto di accedere al fine di dimostrare eventuale inutilizzabilità da far valere nel corso del giudizio. [OSCURATO:PERSONA] della cautela ha nondimeno osservato come la censura proposta non avrebbe avuto comunque alcun effetto sull'utilizzabilità degli atti in considerazione della durata annuale delle indagini che erano inerenti ad un delitto previsto dall'art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen. e che, pertanto, anche qualora si fosse fatto retroagire il termine al momento della perquisizione, le indagini sarebbero state comunque coperte dal termine di fase di un anno. La critica rivolta alla parte della motivazione del Tribunale là dove aveva fatto cenno alla giurisprudenza sopra citata circa l'ininfluenza della ritardata iscrizione sull'utilizzabilità degli atti di indagine a fronte del motivo che era inteso - secondo la prospettazione fatta dalla difesa - a censurare, non il ritardo, ma la mancata iscrizione dell'indagato risulta priva di valenza in considerazione dell'assenza di dimostrazione di quanto prospettato in sede di riesame. 4. Parimente generico risulta il motivo che tende ad accreditare l'intervenuta decorrenza del termine di fase in considerazione della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. Il Tribunale di Roma, seppure in via gradata, ha smentito la fondatezza della censura in ordine alla sussistenza dei presupposti per la operatività della retrodatazione prevista dall'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. La richiesta è stata ritenuta infondata in considerazione della omessa allegazione di atti che deponessero per la desumibilità degli atti al momento della prima misura, facendo pertinente riferimento al principio di diritto di questa Corte secondo cui la parte che nel procedimento di riesame chiede l'applicazione della retrodatazione della decorrenza del termine di custodia cautelare ha l'onere di fornire la prova dell'esistenza di una connessione qualificata e della desumibilità dagli atti del fatto oggetto della seconda ordinanza già al momento dell'emissione del primo provvedimento, quali condizioni che legittimano l'operatività della disciplina prevista dall'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 3, Sentenza n. 18671 del 15/01/2015 , Mantello, Rv. 263511). [OSCURATO:PERSONA] della cautela ha inoltre rilevato come, oltre all'assenza di allegazioni cui la parte era onerata, lacuna che comunque consentiva di apprezzare che il decreto di giudizio immediato fosse avvenuto il 15 gennaio 2019 e che la sentenza di primo grado fosse stata pronunciata il 10 maggio 2019, l'informativa finale da cui emergeva l'ipotizzato delitto associativo era stata depositata solo il 21 dicembre 2019, molto tempo dopo rispetto al citato rinvio a giudizio. Motivazione corretta e fedele ai principi di questa Corte in ordine all'onere incombente sulla parte nel corso dell'impugnazione incidentale che il ricorrente non ha censurato, reiterando critiche già poste in quella sede adeguatamente vagliate e rigettate.5. Manifestamente infondato e generico risulta il motivo che censura la ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari e adeguatezza della misura cautelare in carcere. Il Tribunale ha fornito ampia motivazione del perché non fosse stata superata la presunzione relativa che l'art. 275 cod, proc. pen. prevede in ipotesi di gravità indiziaria di appartenere all'associazione dedita al narcotraffico e non avesse inciso il fattore temporale; fattore che, qualora si presenti di notevole consistenza, necessita che sia necessario che l'ordinanza cautelare motivi in ordine alla rilevanza del tempo trascorso, indicando specifici elementi di fatto idonei a dimostrare l'attualità delle esigenze cautelari (Sez. 6, n. 53028 del 06/11/2017, Battaglia, Rv. 271576). Il Tribunale ha messo in risalto l'assenza di elementi che potessero essere valutati positivamente onde contrastare la presunzione legale, dando atto che il lasso di tempo di poco più di due anni risultava non eccessivo, sia in considerazione della gravità della condotta contestata avente ad oggetto la commercializzazione di decine e decine di chilogrammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana svolta con professionalità e sistematicità anche grazie alle ramificazioni internazionali del sodalizio (risulta contestata la circostanza ex art. 61-bis cod. pen. del reato transnazionale), sia per l'assenza di qualsivoglia segnale di rescissione dei collegamenti con il sodalizio. Non illogica risulta la motivazione che confuta la rilevanza della revoca della misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio nazionale per assenza di pericolosità sociale del ricorrente; il Collegio di merito ha rappresentato come detta decisione fosse stata assunta sulla base dei limitati atti di quel procedimento relativi alla contestazione di una singola ipotesi delittuosa, evenienza per nulla sovrapponibile a quella oggetto dell'impugnazione incidentale. In ordine al rilievo secondo cui Alisinanaj avrebbe, in epoca precedente all'esecuzione della misura, usufruito della più mite misura degli arresti domiciliari, il Tribunale ha osservato, con motivazione ineccepibile, che il delitto in ordine al quale era intervenuta condanna e la conseguente valutazione dell'adeguatezza della misura, avesse ad oggetto un unico delitto. Situazione ben diversa rispetto alla condotta di partecipazione all'associazione dedita al narcotraffico che ha, pertanto, determinato un aggravamento del quadro cautelare, non salvaguardabile dalla misura autocustodiale„ Motivazione corretta in ordine alla rilevata adeguatezza della misura custodiate carceraria non oggetto di specifica censura. Manifestamente infondato e generico risulta altresì il rilievo in ordine alla ritenuta inadeguatezza della misura cautelare degli arresti domiciliari.Il Tribunale ha in verità assegnato rilevanza assorbente alla disciplina che prevede la presunzione relativa di adeguatezza ex art. 275, comma 3, cod. proc. pen. dando atto dell'assenza di elementi che deponessero per il venir meno del rischio di reiterazione in ipotesi di misura cautelare degli arresti domiciliari; misura che poteva ritenersi adeguata con riferimento all'unico delitto contestato in occasione dell'arresto in flagranza, ma non anche con riferimento alla partecipazione ad un ramificato sodalizio con collegamenti internazionali; ha inoltre messo in evidenza come l'abitazione indicata quale luogo ove eseguire la misura si trova nel medesimo contesto ambientale (stesso quartiere di Roma) ove si era svolta l'attività illecita, che la stessa era stata realizzata dal ricorrente prevalentemente attraverso contatti telefonici non nnonitorabili o prevenibili da parte della polizia giudiziaria, che il periodo di tempo in cui il ricorrente era stato detenuto agli arresti domiciliari era, inoltre, troppo breve (poco più di un anno) per poter far ritenere la misura autocustodiale idonea a scongiurare il pericolo di recidiva. Coerente e logica risulta l'osservazione che depone per l'inadeguatezza della misura domiciliare attraverso cui si puntualizza come al momento dell'arresto il ricorrente fosse stato trovato in possesso di una confezione di cocaina del peso di 1,4 grammi, circostanza che, seppure non rilevante ai fini della condotta delittuosa, costituisce dimostrazione della mancata recisione con gli ambienti dello spaccio. Ragione del rigetto dell'impugnazione che il ricorrente non confuta, riproducendo generiche doglianze senza indicare vizi di legge o di motivazione. 6. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso de
Sentenza Cassazione n. 37528/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris