CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 6 luglio 2022
Cassazione n. 23950/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.30866/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 7, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 3193/2021 depositata il29/04/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Francesco e [OSCURATO:PERSONA] convennero in giudizio, innanzi al Tribunale di Civitavecchia, [OSCURATO:PERSONA] per vederla condannare alla restituzione delle somme da essi anticipate al fine di costituire, con quest’ultima, una società per la gestione comune di una gelateria in Civitavecchia. Gli attori dedussero di essersi accollati determinate spese per la locazione e la ristrutturazione del locale destinato a sede dell’esercizio commerciale, nonché di aver lavorato nella gelateria fino al giorno in cui la convenuta decise di estrometterli (data in cui la predetta società avrebbe dovuto essere costituita). Per tale ultima attività, e per quella amministrativa finalizzata all’ottenimento delle necessarie autorizzazioni, i Tilaro agirono, inoltre, ai sensi dell’art. 2041 c.c., per sentir condannare [OSCURATO:PERSONA] al pagamento di un indennizzo pari ad € 30.000,00. Si costituì [OSCURATO:PERSONA] deducendo di aver integralmente restituito il prestito ricevuto dagli attori e negando che le parti si fossero mai accordate per la costituzione di una società, nonché spiegando domanda riconvenzionale al fine di ottenere il controvalore di una partita di merce depositata presso un magazzino di proprietà di [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale di Civitavecchia accolse parzialmente la domanda di [OSCURATO:PERSONA] condannando [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in suo favore, della somma di € 16.000,00; rigettò sia la domanda di [OSCURATO:PERSONA] sia la domanda riconvenzionale. 2.Propose appello [OSCURATO:PERSONA] censurando integralmente la pronuncia gravata. Si costituì esclusivamente [OSCURATO:PERSONA] proponendo appello incidentale al fine di ottenere l’integrazione delle somme riconosciute dal Tribunale, censurando la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva dichiarato inammissibile l’azione ai sensi dell’art. 2041 c.c. La Corte d’Appello di Roma, con sentenza del 29 aprile 2021, ha rigettato sia l’appello principale che quello incidentale confermando integralmente la pronuncia impugnata. 3. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per Cassazione sulla base di due motivi. Considerato che: 4.1.Con il primo motivo di ricorso, la rico rrente lamenta l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c. Secondo la ricorrente, il Giudice dell’appello avrebbe erroneamente omesso di valutare i plurimi elementi di fatto, emergenti dalle testimonianze acquisite in primo grado e dalle dichiarazioni rese dal resistente in sede di interrogatorio formale, da cui risulterebbe inevitabilmente l’infondatezza della tesi attorea, avallata dal Giudice, in ordine alla sussistenza di un accordo per la costituzione di una società. 4.2. Con il secondo motivo di ricorso lamenta la nullità della sentenza in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c. Secondo la ricorrente, la sentenza impugnata sarebbe affetta da irriducibile contraddittorietà, in particolare, nella parte in cui attribuisce rilevanza ad un verbale redatto dalla polizia giudiziaria a seguito di denuncia per truffa, sporta dall’odierno resistente in seno ad un’indagine che non scaturì mai in un processo penale a carico della ricorrente. Lamenta la ricorrente che, viceversa, la Corte territoriale non attribuì medesima importanza al provvedimento di rigetto emesso dal Tribunale di Civitavecchia a seguito di ricorso per sequestro giudiziario proposto da [OSCURATO:PERSONA]. 5. I motivi, così come formulati, sono inammissibili e possono essere esaminati congiuntamente, attesa la intrinseca connessione delle censure mosse alla sentenza oggetto di ricorso. Entrambi i motivi, infatti, si limitano a proporre un’interpretazione delle risultanze istruttorie diversa rispetto a quella, non meno esaustiva ed opportunamente argomentata, del giudice di merito. La ricostruzione operata nella sentenza impugnata, per contro, risulta immune da vizi logici e frutto di apprezzamento di merito del giudice, secondo il suo libero convincimento, non censurabile in questa sede. Inoltre l’inammissibilità del primo motivo, con cui la ricorrente evoca l’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., discende direttamente dal disposto dell’art. 348ter, comma 5, c.p.c., in base al quale il ricorso per cassazione avverso la sentenza d’appello che conferma la decisione di primo grado può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui ai numeri 1), 2), 3), e 4) del primo comma dell’art. 360 c.p.c. L'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nella formulazione risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla l. n. 143 del 2012, prevede l'“omesso esame” come riferito ad “un fatto decisivo per il giudizio” ossia ad un preciso accadimento o una precisacircostanza in senso storico - naturalistico, non assimilabile in alcun modo a “questioni” o “argomentazioni” che, pertanto, risultano irrilevanti, con conseguente inammissibilità delle censure irritualmente formulate. Ne discende, ad abundantiam, l’inammissibilità di tale motivo nella parte in cui, lungi dall’evidenziare l’omesso esame di elementi desumibili (e non desunti) dall’istruttoria, si limita a criticare la ricostruzione del Giudice; una critica che ontologicamente presuppone l’assenza dell’omissione censurata. Da ultimo, anche le critiche contenute al secondo motivo, relative alla irriducibile contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata, risultano inammissibili. La carenza del requisito motivazionale va denunciata sulla base di un’intima contraddittorietà della motivazione, risultante dal testo, tale da rendere non percepibile la ratio decidendi, e non sulla base del raffronto, come si fa nel motivo in esame, con le risultanze processuali. Per giurisprudenza consolidata di questa Corte, è inoltre compito del giudice di merito quello di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di selezionare le risultanze istruttorie maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge. Né il giudice del merito, che attinga il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, è tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (cfr., tra le più recenti, Cass. civ. Sez. I, 19 giugno 2019, n. 16497). In particolare, in riferimento alla irrilevanza probatoria del provvedimento con cui il Tribunale di Civitavecchia rigettò la richiesta di sequestro giudiziario avanzata da [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’Appello di Roma ha approfonditamente argomentato in ordine alla irrilevanza, nel caso di specie, del citato accertamento sommario, nonché, in generale, alla sua inidoneità a prevalere sugli esiti di un’istruttoria espletata nell’ambito di un procedimento a cognizione piena. 6.L’indefensio degli intimati non richiede la condanna alle spese. 7. Infine, poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315) per dare atto - ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1-quater all’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) - della sussistenza dell’obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione. P.Q.M. la Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale,