CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 02519/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 18933/2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente – contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; -intimati – Avverso l’ordinanza del Tribunale di Nola del 2 gennaio 2024, pubblicata il 23 gennaio 2024 (relativa al proc. RG n. 6457/2019). Vista la sintetica proposta di definizione anticipata del giudizio (del 5 dicembre 2024), formulata ai sensi dell’art. 380-bis, comma 1, c.p.c., come ritualmente comunicata alla ricorrente, con la quale è stata rilevata l’improcedibilità del ricorso per omessa produzione della copia autentica della suddetta ordinanza impugnata (senza che la stessa sia risultata allegata nel presente giudizio di cassazione dalle parti avverse); rilevato con memoria depositata in pct il 10 gennaio 2024 il difensore della ricorrente ha dichiarato di aderire alla citata PDA nel senso di concordare con la prognosi di improcedibilità del ricorso, poiché quest’ultimo è stato iscritto a ruolo a seguito di disguido di cancelleria e che era stato, poi, ritualmente iscritto a ruolo altro identico ricorso; opinato, dunque, che – a fronte di tale condotta di parte ricorrente ed essendo comunque successivamente decorso il termine il termine di 40 (quaranta) giorni dalla comunicazione dell’anzidetta proposta, senza che, in ogni caso, la ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, per l’effetto, che il ricorso deve – ai sensi del citato art. 380-bis, comma 2, c.p.c. - intendersi rinunciato e che deve provvedersi alla dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione; atteso che non occorre adottare alcuna statuizione sulle spese del presente giudizio, non avendo gli intimati svolto attività difensiva in questa sede; P.Q.M. Visti gli artt. 380-bis e 391 c.p.c., dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione. Roma, 30 gennaio 2025 Il Consigliere delegato [OSCURATO:PERSONA]